Visita fiscale e visita di controllo... due provvedimenti che possono apparire simili ma non lo sono come abbiamo occasione di analizzare nel passato.

Con la circolare n. 333-ORD/prot.0000371 del 19 gennaio 2024, la Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale del Dipartimento della P.S. ha inteso rispondere a alcuni quesiti inerenti alla tematica delle visite di controllo nei confronti di dipendenti della Polizia di Stato collocati in aspettativa per infermità.

In premessa la circolare ricorda:

- che l’art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, al primo comma, prescrive che “l’aspettativa per infermità è disposta, d’ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall’amministrazione, l’esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio”;
che l’aspettativa per motivi di infermità, ai sensi dell’articolo 3, comma 40-bis, della legge n. 537 del 1993 può essere concessa, nel caso in cui il lavoratore disponga ancora del congedo straordinario, solo “per assenze continuative di durata superiore a sette giorni lavorativi”;
- che sotto l’aspetto procedurale, l’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, prevede che “La domanda di collocamento in aspettativa per infermità deve essere presentata in via gerarchica all’autorità competente, ai sensi dell’art. 66 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ad emettere il provvedimento e deve essere corredata da un certificato medico, nel quale devono essere specificate l’infermità e la presumibile durata di questa”;
- che “L’autorità competente ad emettere il provvedimento di collocamento in aspettativa, ai sensi del successivo articolo 32, dispone che l’impiegato sia sottoposto a visita di controllo a cura di un medico scelto dall’amministrazione” e che “l’impiegato, ove lo creda, può farsi assistere da un medico di fiducia; a tal fine nel denunciare la malattia fa domanda all’amministrazione di essere tempestivamente preavvisato del giorno e dell’ora della visita di controllo”;
- che infine, l’art. 34 dispone che “L’Amministrazione può in ogni momento, durante il periodo di aspettativa, sottoporre l’impiegato a ulteriori visite di controllo con le modalità previste dall’articolo 32”.

Dalla normativa richiamata emerge, pertanto, che il collocamento in aspettativa per infermità avviene all’esito di un procedimento che si attiva a seguito della specifica richiesta del dipendente o di un’iniziativa dell’Amministrazione (di cui deve essere data comunicazione ex art. 7 della legge n. 241 del 1990) e che impone l’espletamento della visita di controllo ex art. 32 del d.P.R. n. 686 del 1957.

Poiché l’istanza di concessione dell’aspettativa per malattia dà avvio ad un procedimento di carattere speciale, autonomamente disciplinato dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e dal relativo regolamento di esecuzione, non si applicano a tale assenza le previsioni di cui al decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 206, in materia di modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e individuazione delle fasce orarie di reperibilità.

Pertanto, a fronte di una richiesta di aspettativa per infermità da parte del dipendente, l’Amministrazione dovrà disporre tempestivamente lo svolgimento della visita di controllo, preavvisandone il destinatario, anche al fine di consentirgli di avvalersi della facoltà di farsi assistere da un sanitario di fiducia.

Peraltro, attesa la non applicabilità all’istituto in esame delle già menzionate fasce di reperibilità, la necessità per l’Amministrazione di preavvisare i dipendenti in aspettativa per infermità circa il giorno e il luogo dell’effettuazione della visita di controllo permane anche nel caso ni cui gli stessi non abbiano comunicato la volontà di farsi assistere da un medico di fiducia.

Le medesime modalità troveranno applicazione nell’ipotesi in cui il procedimento sia avviato d’ufficio, con la precisazione che il dipendente dovrà essere tempestivamente reso edotto mediante la relativa comunicazione ex art. 7 della legge n. 241 del 1990.

Fino all’attivazione a istanza di parte o d’ufficio del procedimento di collocamento ni aspettativa per infermità permane la possibilità per l’Amministrazione di effettuazione dele visite fiscali, cui si riconnette, per il dipendente, l’obbligo di osservare le prescritte fasce di reperibilità.

Una volta instaurato li suddetto procedimento, con la presentazione della specifica domanda di collocamento in aspettativa per infermità da parte del dipendente o con l’avvio d’ufficio da parte dell’Amministrazione, troverà, invece, applicazione l’istituto della visita di controllo, in ragione della specialità della relativa disciplina, rispetto a quella di portata generale.

Laddove il dipendente, durante il periodo di malattia, non abbia proposto istanza di aspettativa, né vi sia stato collocato d’ufficio, l’assenza andrà qualificata come congedo straordinario per malattia.

Resta ferma l’eccezionale possibilità di richiedere l’imputazione del periodo di assenza all’aspettativa anche in un successivo momento, ma solo qualora il certificato medico, comunque prodotto “nel più breve tempo possibile”, sia stato rilasciato da un sanitario della Polizia di Stato, trattandosi, in quest’ultimo caso, di certificazione idonea a tener luogo della visita di controllo non effettuata.

Roma, 26 gennaio 2024                  La Segreteria Nazionale

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