Di seguito, si trascrive integralmente la circolare del M.I. - Dipartimento della P.S. - nr.333-A/9807.E.1/3368-2012 del 14 maggio 2012 inerente la mobilità a domanda.

Con la presente circolare vengono introdotti criteri oggettivi e relativi parametri di valutazione finalizzati alla formazione di graduatorie a cui far riferimento per la mobilità a domanda del personale della Polizia di stato dei ruoli dei sovrintendenti, assistenti e agenti, che aspiri al trasferimento presso sede diversa da quella in cui presta servizio, ai sensi dell’articolo 55, primo, secondo e ultimo comma, del d.p.r. 24 aprile 1982, n. 335.

Le predette graduatorie, una volta valutate e determinate le prioritarie esigenze di servizio per ogni sede, nel perseguimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza degli Uffici e Reparti, costituiranno il fondamentale ed imprescindibile strumento per l’individuazione del personale da trasferire.

Si precisa, in via preliminare, che la mobilità a domanda è da intendersi per la sede richiesta, laddove per sede si intende il comune ove siano presenti uffici e/o reparti. L’eventuale indicazione nelle istanze di trasferimento, da parte degli interessati, di uffici e/o reparti, fatta eccezione per l’ipotesi di cui al punto b) – formazione delle graduatorie – della presente circolare, avrà la valenza di mera aspirazione, non vincolante ed assecondabile secondo disponibilità ed elementi valutativi quali:

 Identità di specialità/specializza-zione rispetto all’incarico ricoperto;

 Pregresso e costante impiego nel medesimo settore;

 Idoneità attitudinale (qualora richiesta);

 Coincidenza con le esigenze di servizio.

Le graduatorie degli aspiranti ai trasferimenti saranno formate tenendo conto dei parametri sotto indicati, ai quali corrispondono i punteggi a fianco di ciascuno specificati.

PARAMETRI E PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE  DELLE GRADUATORIE  ESIGENZE PERSONALI

1. Situazione familiare  (1)

Vengono prese in esame le seguenti situazioni con relativa attribuzione di punteggi:

a) Ricongiungimento al coniuge e ai figli: punti 0,50; stesso punteggio si riconosce per il ricongiungimento ai figli, ai genitori monoparentali, vedo-vi, adottivi, ovvero separati o divorziati affidatari;

b) Per ciascun figlio: punti 0,25;

c) Ricongiungimento al coniuge, con rapporto di lavoro regolarmente costituito da almeno un anno, debita-mente documentato e non trasferibile (tale punteggio viene attribuito in aggiunta a quello di cui al punti b): punti 0,15.

 

2. Problematiche assistenziali personali e familiari

d) Alterazione dello stato di salute del richiedente che comporti la comprovata e prolungata necessità di accedere a strutture sanitarie specialistiche, assenti nella sede attuale e presenti in quella richiesta o in quelle limitrofe: punti 0,50;

e) Ricongiungimento al nucleo familiare (coniuge e/o figlio), qualora uno o più componenti presentino una mino-razione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva riconduci-bile alla nozione di “handicap” di cui all’art. 3, 1° comma della legge 5.2.1992, n. 104 e non ricorrano le condizioni di “gravità” di cui all’art. 3, della stessa legge: punti 0,75 per ciascun disabile;

f) Comprovate alterazioni dello stato di salute di un componente del nucleo familiare (coniuge e/o figlio), non riconosciuto portatore di “handicap” ai sensi della legge 5.2.1992 n. 104, che comporti comunque la prolungata necessità di accedere a strutture sanitarie, assenti nella attuale sede di servizio e presenti in quella richiesta o in quelle limitrofe e che, quindi, renda necessario il concorso nell’assistenza con altri familiari ivi resi-denti: punti 0,25.

 

ANZIANITÀ E TRASFERIMENTI PREGRESSI

A. Anzianità nel ruolo:

vengono attribuiti punti 0,1 per ogni anno di anzianità di servizio nel ruolo d’appartenenza (2).

B. Anzianità di servizio in sede ordinaria:

vengono riconosciuti punti 4,5 per ogni anno eccedente il periodo minimo di permanenza in sede, previsto dalla legge quale requisito per poter presentare domanda di trasferimento (3).

C. Anzianità di servizio in sede disagiata:

vengono riconosciuti punti 0,75 per ognuno dei primi due anni eccedenti il periodo minimo di permanenza nelle sede disagiata, previsto dalla legge quale requisito per poter presentare domanda di trsaferimento3. Per gli anni successivi ai primi due anzidetti saranno attribuiti punti 4,5 per ogni anno eccedente.

D. Data di presentazione dell’istanza:

vengono riconosciuti punti 0,1 per ogni anno, dalla data di presentazione della domanda.

E. Trasferimenti d’ufficio:

vengono riconosciuti punti 1 per ogni trasferimento d’ufficio ad altra sede, motivato da esigenze di servizio o per situazioni oggettive di rilevante pericolo per il dipendente, originate a causa di servizio prestato e non da motivi personali. Sono esclusi i trasferimenti per opportunità ed incompatibilità ambientale, per candidatura o mandato amministrativo e le assegnazioni sul territorio nazionale al termine dei corsi di formazione, conseguenti alle procedureconcorsuali per l’immissione in un ruolo superiore.

In particolare, il personale trasferito d’ufficio per motivi di incompatibilità ambientale non potrà produrre istanza di trasferimento prima che sia trascorso almeno un anno dalla data di assunzione in forza presso l’ufficio/reparto di destinazione, a meno che non intervengano fatti che, inconfutabilmente, facciano venir meno le ragioni del trasferimento d’autorità. Per le determinazioni del caso la Direzione Centrale per le Risorse Umane acquisirà anche il parere del Questore competente.

 

TRASFERIMENTO DI PERSONALE SPECIALISTA

Il personale in possesso di qualifiche operativo-professionali (piloti di elicottero, piloti di aereo, specialisti di aereo ed elicottero, comandanti di unità navali per la navigazione costiera entro le 12 miglia, motoristi di equipaggio fisso a 1000 Hp, operatore subacqueo fino a 60 mt, artificieri, videosegnalatori e dattiloscopisti, conduttori cinofili, infermieri cinofili, cavalieri, tiratori scelti) che produce istanza di trasferimento per comuni ove insistano reparti e/o uffici della specializzazione di appartenenza sarà inserito in graduatorie specifiche e separate, con la previsione dell’assegna-zione al medesimo settore specialistico all’atto della disponibilità dei posti.

I summenzionati dipendenti che sia-no stati trasferiti in virtù delle predette graduatorie specifiche, che cessino dalla specializzazione per motivi personali e non per cause di forza maggiore, derivanti strettamente dal servizio prestato, qualora dall’esame comparativo con le posizioni dei pari qualifica che aspirino alla medesima sede non risultino in possesso dei requisiti previsti ai sensi della presente circolare per potervi permane-re, saranno fatti rientrare in quella in cui erano precedentemente in servizio.

Qualora detto personale richieda, invece, il trasferimento presso comuni ove non siano istituiti Uffici e/o Reparti della specializzazione di appartenenza, sarà inserito nella graduatoria ordinaria, valutato il periodo di permanenza nella specializzazione e previo parere favorevole della competente Direzione Centra-le, dopo la conseguente revoca della relativa qualifica operativo-professionale.

 

PROCEDURE PER LA FORMU-LAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria sarà formata sulla base dei punteggi, raggiunti cumulativa-mente dai richiedenti in base ai parametri indicati nella presente circolare e, parità di punteggio, precederà in graduatoria il più anziano di età.

Verranno fatte due diverse graduatorie, una per il ruolo sovrintendenti e l’altra per il ruolo degli assistenti e agenti.

L’iter procedimentale finalizzato all’elaborazione, in via sperimentale, delle prime graduatorie si articolerà nelle seguenti fasi:

1. Tempi e modalità della presentazione delle domande

Tutto il personale che aspira al trasferimento ed abbia i prescritti requi-siti di anzianità di sede, calcolati dalla data di effettiva assegnazione alla stessa (quattro anni, ridotti a due se si tratta di sedi disagiate), dovrà inoltrare istanza al competente Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti della Direzione Centrale per le Risorse Umane entro la data che verrà comunicata con apposita circolare, compreso quello che l’avesse presentata già in passato, anche per sedi della stessa provincia in cui presta servizio. Per il personale in uscita dai corsi di formazione per allievi agenti che sia stato aggregato per esigenze di servizio, l’anzianità in questione decorrerà dalla data di fine corso.

Per quanto riguarda, invece, il personale trasferito d’ufficio al termine del corso di formazione per vice sovrintendente, l’anzianità utile per poter presentare domanda di trasferimento verrà considerata a partire dalla data d’assegnazione nella precedente sede.

Per il personale che sia stato destinatario di un trasferimento d’autorità, disposto esclusivamente per il soddisfacimento di specifiche esigenze di servizio, ovvero al fine di tutelarne l’incolumità personale per situazioni derivanti dal servizio prestato, ai fini del computo dell’anzianità di servizio in sede il periodo trascorso nella nuova sede sarà sommato a quello prestato nella sede precedente. I dipendenti trasferiti per ragioni di tutela dell’incolumità potranno presentare istanza per sedi diverse da quella dalla quale sono stati allontanati; per il rientro in quest’ultima dovrà essere predisposto un separato procedimento, a richiesta dell’interessato, necessario per il riesame del provvedimento di trasferimento.

Le graduatorie per il personale del ruolo sovrintendenti verranno stilate in modo da tenere, comunque, conto dei corsi d’appartenenza e pertanto, verranno considerate con diritto di precedenza le aspirazioni di coloro che siano stati immessi in ruolo in data antecedente.

Per i dipendenti trasferiti in Uffici e/o Reparti nell’ambito della stessa provincia, prima dell’entrata in vigore della presente, ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. 782/85, si considera l’anzianità in sede a partire dalla data di prima assegnazione nella provincia medesima.

Le istanze presentate dal personale che non sia in possesso dei necessari predetti requisiti di anzianità di sede non dovranno essere inoltrate e saranno restituite agli interessati, con provvedimento motivato, a cura degli uffici e/o reparti di appartenenza.

Gli uffici e reparti di appartenenza verificheranno l’esattezza delle informazioni fornite e, qualora venissero riscontrate delle imprecisioni, notificheranno, senza ritardi, agli interessati apposito avviso, affinché questi ultimi provvedano alle necessarie modifiche entro 10 giorni.

Successivamente, previa attestazione della correttezza dei dati nuovamente forniti, i predetti uffici e/o reparti inoltreranno immediatamente le istanze di trasferimento on-line, che verranno redatte con le modalità che saranno successivamente indicate, non appena ultimata la procedura informatica già in fase conclusiva di elaborazione.

A corredo delle istanze dovrà essere allegata la documentazione comprovante le condizioni di famiglia e per-sonali di cui viene richiesta la valuta-zione ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio. Sono fatti salvi i documenti già in possesso dell’Amministrazione nonché gli stati o fatti autocertificabili a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; questi ultimi saranno prodotti dagli interessati, con l’ammonizione delle conseguenze connesse alle eventuali dichiarazioni mendaci. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli eventuali accertamenti da parte dell’Amministrazione. Dovranno essere altresì fornite le previste liberatorie da parte dei terzi interessati, ai sensi della normativa vigente sulla riservatezza dei dati.

Per quanto attiene alle certificazioni mediche, saranno prese in esame esclusivamente quelle rilasciate dalle strutture sanitarie pubbliche. Si dovrà assolutamente evitare, per economicità di trattazione, di presentare carteggio superfluo (cartelle cliniche, esami diagnostici, etc.) o che, per disposizione normativa, non possa essere acquisito.

Qualora l’Amministrazione riscontri eventuali ulteriori incompletezze della documentazione, ne informerà immediatamente gli n interessati, invitandoli ad integrare gli atti già prodotti. I dati forniti dai richiedenti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità attinenti alla formazione della graduatoria.

Le istanze di trasferimento prodotte ai sensi di normative diverse da quelle poste alla base della presente circolare sono escluse dalle disposizioni contenute in essa e non formeranno oggetto della relativa graduatoria ma saranno trattate separatamente.

Ai richiedenti in possesso dei prescritti requisiti verrà data comunicazione dei punteggi complessivi ottenuti.

In base al piano predisposto per la distribuzione delle aliquote di personale sul territorio nazionale, sarà data comunicazione, oltre che ai richiedenti, anche alle OO.SS. della procedura per l’adozione dei trasferimenti, che dovrà concludersi entro 120 giorni della chiusura dei corsi di formazione interessati.

 

2. Formazione delle graduatorie

 

Sarà possibile presentare domanda di trasferimento secondo le seguenti modalità:

b) Nella domanda di trasferimento l’interessato deve indicare, in or-dine di priorità, non più di cinque sedi presso le quali aspira ad essere trasferito, laddove per sedi si intendono i comuni ove insistono gli uffici e/o reparti della Polizia di Stato. Nel caso di presentazione di domande successive, non saranno prese in considerazione altre sedi, né sarà possibile cumularle qualora comportino il superamento del numero di aspirazioni previste e, per quanto anzidetto, farà fede esclusivamente l’ultima domanda, presentata prima della chiusura dei termini per l’elaborazione delle graduatorie, che quindi andrà a sostituire o integrare le precedenti.

c) Coloro che subordinassero la volontà di trasferimento ad altra sede all’assegnazione ad uno specifico ufficio della stessa, potranno presentare domanda specificandone uno ed uno solo per ognuna delle cinque sedi di cui al precedente punto a) (non necessariamente per tutte, ma anche limitatamente ad alcune delle stesse). Tale loro manifestazione di volontà potrà essere assecondata, esclusivamente in base alla sussistenza di una utile posizione in graduatoria per la sede in cui è presente l’ufficio richiesto, correlate alla disponibilità del medesimo nel piano dei movimenti, significando che, qualora le predette condizioni non si verificassero, non potranno essere trasferiti nella sede di specie, anche se collocati in graduatoria genericamente utile per raggiungerla.

 

Si precisa che coloro i quali decidessero di presentare la domanda di trasferimento secondo quanto previsto nella presente lettera a) non potranno presentarla anche ai sensi della successiva lettera b) e viceversa.

Tutte le domande favorevolmente accolte istruite saranno inserite in una prima graduatoria, che sarà pubblicata tempestivamente appena ultimata.

Le successive graduatorie saranno formalmente chiuse semestralmente, rispettivamente il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno, e saranno rese, contestualmente, pubbliche con le modalità che verranno in seguito indicate, portandole anche a conoscenza delle OO.SS..

 

Le domande prodotte dopo il termine di cui al precedente capoverso verranno prese in nota, ma potranno essere inserite solo nella graduatoria per i successivi movimenti.

Le eventuali revoche delle istanze dovranno essere chieste non oltre 15 giorni dall’avvenuta pubblicazione della graduatoria e gli uffici e/o reparti dovranno farle pervenire, improrogabilmente entro 5 giorni dalla ricezione, al Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti. Le domande di revoca pervenute oltre tale termine non saranno accettate.

Le istanze già presentate ed inserite in graduatoria non dovranno essere ripresentate, ma saranno ritenute valide, anche per le successive graduatorie, fino alla loro eventuale revoca, fatta nei termini previsti, da parte degli interessati.

 

ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI TRASFERIMENTO

Il Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti, prima che si proceda al trasferimento del personale che, per collocazione in graduatoria, ha possibilità di serre trasferito in relazione alle esigenze numeriche da soddisfare, provvederà a richiedere al Questore della provincia di destinazione un parere in ordine all’esistenza di eventuali situazioni di incompatibilità.

L’eventuale parere contrario del Questore, che dovrà essere fornito en-tro15 giorni, dovrà essere esaustivamente motivato con riferimento a gravi ed oggettive circostanze ovvero a possi-bili situazioni personali o familiari che rendano la presenza del dipendente nella sede richiesta incompatibile con il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali.

Il Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti, dopo aver verificato il suddetto parere negativo, notificherà all’interessato la possibilità, ai sensi della L. 241/90, di acquisire gli atti relativi presso la Questura da cui proviene il predetto parere. Nonché la facoltà di produrre atti e memorie, da inoltrare al citato Servizio, per la valutazione, entro 10 giorni dalla notifica.

Qualora, al termine della procedura, la predetta incompatibilità risultasse accertata, sarà notificata all’interessato l’impossibilità di dar corso al richiesto trasferimento.

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Considerata la valenza innovativa del procedimento di formazione delle graduatorie degli aspiranti al trasferimento, in fase di prima attuazione verrà verificata la validità del sistema, acquisendo anche i contributi propositivi formulati dalle SS.VV. al fine di adottare eventuali opportuni correttivi.

Fino all’effettiva emanazione della prima graduatoria di cui alla presente circolare, per consentire la necessaria continuità della mobilità, verranno ap-plicati i criteri attualmente in vigore per i movimenti a domanda.

Trascorso il periodo sperimentale di un anno dalla data di emanazione della presente circolare, verrà fatta una verifica sugli effetti della sua attuazione anche attraverso il confronto con le OO.SS..

 

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI MOVIMENTI

I trasferimenti a domanda verranno effettuati, di norma, non appena disponi-bile il piano dei potenziamenti, predisposto dalla Conferenza Permanente per l’organizzazione della Polizia di Stato.

Dalle aliquote a disposizione verrà detratto fino al 10% per le sedi in cui l’età media del personale dei ruoli in questione risulti più elevata, assegnandovi agenti di nuova nomina in uscita dai corsi, non originari né residenti nelle regioni in cui si trovano le sedi di specie, alla data dell’arruolamento, da intendersi per quello nelle FF.AA. per coloro che provengono dalla leva volontaria.

In considerazione, altresì, dell’imprescindibile necessità di armonizzare la mobilità a domanda per sedi diverse con le aspirazioni del personale che intenda essere assegnato ad uffici e/o reparti diversi, presenti nelle stesse sedi ove già presti servizio, si procederà con le seguenti modalità:

a) Sarà data priorità ai movimenti a domanda dei dipendenti già in servizio nella stessa sede, che ne abbiano titolo ai sensi della relativa circolare, che andranno a coprire i posti disponibili dal piano nei vari uffici e/o reparti, secondo i criteri più sopra individuati;

b) Di seguito verranno effettuati i movimenti del personale proveniente da sedi diverse, per gli Uffici e Reparti che si saranno resi disponibili attraverso le uscite di coloro di cui alla precedente lettera, ovvero per quelli rimasti a disposizione, per la mancanza di sufficienti aspirazioni da parte del personale già in servizio nella stessa sede.

 

Confidando nella consueta collaborazione, le SS.LL. sono pregate di voler assicurare che tutto il personale, anche assente a qualsiasi titolo, sia reso compiutamente edotto del contenuto della presente circolare, nel più breve tempo possibile, tenuto conto del termine previsto per la presentazione delle domande di trasferimento.

 

N O T E

1 I punteggi previsti per le esigenze del nucleo familiare si intendono estesi alle analoghe esigenze dell’eventuale famiglia di fatto. Intendendosi per tale quella costituita da due persone di sesso diverso che convivono, more uxorio, coabitando stabilmente insieme anche agli eventuali figli naturali riconosciuti o dichiarati dall’uno o da ambedue nella sede per cui si richiede il trasferimento, ovvero in sede limitrofa a quest’ultima. La coabitazione deve risultare da certificazione anagrafica.

2 L’anzianità va considerata tenendo conto del servizio prestato nei ruoli della Polizia di Stato.

3 Ai fini del computo dell’anzianità di cui ai punti 2°, 2b, 2c le frazioni superiori a 6 mesi sono arrotondate ad un anno.

 

                                                              Il Capo della Polizia

                                                                 MANGANELLI  

Circolare M.I.-Dipartimento P.S. n.333-A/9807.E.1/3368-2012 del 14/05/2012

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