Il Questore, nonostante il 6 aprile 2020 abbia raggiunto e sottoscritto le “intese” per lo svolgimento degli orari 08-20, a giorni alterni, per tutto il personale della Questura e dei Commissariati Distaccati, ha fatto sì che alcuni suoi collaboratori svolgano il turno 08-14,00 nell’arco dell’intera settimana.

AL MINISTERO DELL’INTERNO ROMA - Ufficio Relazioni Sindacali -

AL PREFETTO DI AREZZO

AL QUESTORE DI AREZZO

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE S.I.U.L.P. ROMA

ALLA SEGRETERIA REGIONALE S.I.U.L.P. FIRENZE

“GLI IMMUNI”

Come noto al fine di contrastare ed evitare quanto più possibile la diffusione della malattia respiratoria causata dal Coronavirus, con la Circolare n. 3190, pubblicata dal Ministero della Salute il 3 febbraio scorso, è stato chiesto ai datori di Lavoro di monitorare i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, conseguentemente, adottare le misure più idonee a ridurli. Innumerevoli si sono succedute le circolari del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di concerto con il Servizio Sanitario della Polizia di Stato rinvenienti le disposizioni emanate dalle organizzazioni governative e della salute.

Alla Questura di Arezzo solamente in data 3 aprile 2020, il Questore pro tempore, con inspiegabile e potenziale deleterio ritardo, ha inteso modificare i moduli operativi d’impiego del personale proponendo però l’assurda attuazione di orari di servizio 08-14 e 14-20,00, i quali, ad avviso di questa O.S., avrebbero “favorito” le possibilità di contagio a causa dell’ inevitabile “contatto” tra il personale al momento del cambio del turno oppure in una sicura sovrapposizione in caso di straordinario emergente.

Probabilmente, il distanziamento sociale e tutte le accortezze previste dai protocolli di sicurezza anti contagio, raccomandate vivamente anche dal Signor Capo della Polizia, sono per chi dirige la Questura di Arezzo direttive da attuare solo in forma teorica.

Solamente la funzione del Sindacato, quindi il S.I.U.L.P., ha impedito tale accadimento e l’Amministrazione locale non ha potuto far altro che accogliere la proposta del S.I.U.L.P. di adottare orari di lavoro con turno di servizio 08,00-20,00, a giorni alterni, unica modulazione operativa, tra l’altro in atto in numerosissime Questure e articolazioni di Specialità della Polizia di Stato, che consente di “ridurre” al minimo le possibilità di una propagazione del contagio da Covid 19.

L’adozione di detto orario di servizio, che ha natura emergenziale e temporanea, è destinato alla tutela della salute dei colleghi e dei loro familiari che in questo particolare momento storico è l’obiettivo principale e prioritario di questa Organizzazione Sindacale. Difatti: la norma recata dall’articolo 87 del Decreto Legge 17 del 17 marzo rappresenta lo strumento cardine attraverso il quale il legislatore, in un’ottica di sistema, ha inteso regolare la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa all’interno degli uffici pubblici e costituisce la cornice nella quale devono essere iscritte le ulteriori disposizioni che - all’interno del citato decreto - affrontano istituti applicabili al personale pubblico.

In particolare - sviluppando e riconducendo ad una cornice regolativa di rango primario l’indicazione già presente nella direttiva n. 2/2020 del Ministro della pubblica amministrazione (d’ora in poi “direttiva n. 2/2020”) – si stabilisce che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni.

Considerato che primario obiettivo della disposizione è quello di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, le amministrazioni sono chiamate ad uno sforzo organizzativo e gestionale, volto a individuare ogni idoneo strumento per superare eventuali ostacoli rispetto al pieno utilizzo di tale modalità lavorativa.

Anche situazioni lavorative che - in un regime ordinario – potrebbero presentare aspetti problematici, in termini di sostenibilità organizzativa, per il ricorso al lavoro agile devono essere affrontate dalle amministrazioni nell’ottica sopra evidenziata. In particolare, l’articolo 87 prevede che le pubbliche amministrazioni:

  1. limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;
  2. prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

La ratio del legislatore è quella di offrire alle amministrazioni un ventaglio di strumenti - ferie pregresse, congedo, banca ore, rotazione, nel rispetto della contrattazione collettiva, e altri analoghi istituti, ove previsti dalla contrattazione medesima - modulabili, a seconda delle necessità organizzative proprie di ciascun ufficio, e riferibili all’intero assetto organizzativo e non al singolo dipendente.

Emerge dal quadro normativo un evidente favor verso l’attivazione quanto più possibile estesa del lavoro agile, fermo restando il ricorso agli istituti alternativi che le pubbliche amministrazioni possono applicare qualora non vi siano le condizioni per il ricorso al lavoro agile. Dopo aver valutato la praticabilità dei predetti istituti, le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio, fermo restando che il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e che l’amministrazione non corrisponde solo l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A fronte del disposto normativo occorre evidenziare che, nell’attuale fase di emergenza - come anche rappresentato nella citata direttiva n. 2/2020 - le pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all’utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi, attività logistiche necessarie per l’apertura e la funzionalità dei locali), sia all’utenza esterna.

La presenza del personale negli uffici deve essere comunque limitata ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio.

Ciascuna PA è responsabile della gestione del proprio personale e dell’applicazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, tra cui l’obbligo di individuazione delle attività indifferibili e delle attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza.

Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi negli uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti, assicurando che sia mantenuta un’adeguata distanza (c.d. distanza droplet) tra gli operatori pubblici e l’utenza, nonché tra gli utenti.

In ogni caso, come precisato nella più volte richiamata direttiva n. 2/2020, le amministrazioni limitano gli spostamenti del personale con incarichi ad interim o a scavalco con riguardo ad uffici collocati in sedi territoriali differenti, individuando un’unica sede per lo svolgimento delle attività di competenza del medesimo personale. Come sopra evidenziato - nel ribadire che la misura rappresenta una priorità da garantire anche al fine di tutelare la salute del personale dipendente - la disciplina normativa prevede una serie di strumenti e meccanismi di flessibilità che non devono essere vanificati dalle amministrazioni con appesantimenti amministrativi e burocratici.

Pertanto l’immunità dal Covid 19 non è legata al grado nella nostra Polizia di Stato. Il grado indica solo il livello di responsabilità per la quale si matura una retribuzione maggiore.

E’ evidente che tutto è finalizzato a fare in modo che negli Uffici di Polizia si limiti la compresenza di personale, si favorisca il distanziamento sociale e la delocalizzazione, senza alcuna distinzione tra i ruoli.

Purtroppo però quando tutto sembra chiaro e ben delineato intervengono le disposizioni del Signor Questore di Arezzo che rimettono in gioco gli accordi raggiunti.

Infatti, il Questore, nonostante il 6 aprile 2020 abbia raggiunto e sottoscritto le “intese” per lo svolgimento degli orari 08-20, a giorni alterni, per tutto il personale della Questura e dei Commissariati Distaccati, ha fatto sì che alcuni suoi collaboratori svolgano il turno 08-14,00 nell’arco dell’intera settimana, venendo meno non solo agli “accordi raggiunti” ma creando così le condizioni affinchè un eventuale contagio possa allargarsi a macchia d’olio e colpire entrambi i blocchi di colleghi impiegati in turni alternati, con la conseguente quarantena per tutti.

Probabilmente all’interno della Questura di Arezzo e dei Commissariati Distaccati vi è la categoria degli IMMUNI al virus, che andrebbe attentamente “studiata” dagli scienziati e dai luminari della medicina, in quanto da loro si potrebbe ricavare il tanto agognato vaccino che metterebbe al sicuro tutti dalla malattia. Come se non bastasse e per rendere ancora più complicato il lavoro delle segreterie degli Uffici della Questura, che in questo momento hanno il difficile compito di organizzare al meglio i servizi, si susseguono disposizioni e correzioni alle medesimi, evidentemente perché le prime sono prive di logica, che denotano la totale confusione di chi dirige la Questura di Arezzo.

Egregio sig. Questore, è evidente che le Sue scelte organizzative minano totalmente il corretto sistema di relazioni sindacali e mettono a repentaglio la salute dei colleghi e dei loro familiari, sembra evidente che le disposizioni impartite dal Capo della Polizia, dagli organi governativi e dal Ministero della Salute sono per Lei e i suoi collaboratori un fastidio, un intralcio, un aspetto sul quale si può tranquillamente sorvolare e non dare corso.

Il SIULP Aretino, invece, ritiene che la salute dei colleghi e dei loro familiari sia prioritaria ed essenziale, anche in funzione del compito cui sono chiamati quotidianamente al servizio della collettività, pertanto si debbano creare tutte le condizioni utili a ridurre al minimo le possibilità che il Covid 19 si possa manifestare all’interno della Polizia di Stato che ha già “pagato” un tributo enorme di colleghi contagiati e purtroppo anche deceduti a seguito della pandemia in atto.

E’ palese che l’attenzione che il SIULP rivolge alla categoria è nettamente in contrasto con la Sua totale disattenzione nei loro confronti ed è per questo che la esortiamo nell’invertire immediatamente il Suo operato in quanto se ciò non dovesse materializzarsi saremo costretti nell’informare l’opinione pubblica di ciò che avviene ad Arezzo e delle responsabilità a Lei riconducibili nel caso in cui si manifesti il contagio da Covid 19.

La Segreteria Nazionale è invitata a rappresentare con forza al Dipartimento la situazione in essere presso la Questura di Arezzo, al fine di far desistere il Questore da palesi disarmonie organizzative e violazioni agli accordi al fine di ripristinare le migliori condizioni possibili a tutela della salute dei colleghi e dei loro familiari. 

Arezzo, 21 aprile 2020             IL SEGRETARIO PROVINCIALE Gerardo PAPPACENA

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