Ci vengono chiesti chiarimento in ordine all’istituto dell’assegno di funzione, istituito dall'articolo 6 del decreto legge 387/1987 quale "assegno funzionale pensionabile".
L’emolumento, infatti, viene inizialmente attribuito in corrispondenza del raggiungimento dei diciannove e dei ventinove anni di servizio prestato senza demerito nelle Forze di Polizia.
Con la sottoscrizione della cosiddetta “coda contrattuale” recepita dal d.P.R. 164/2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003 la prima soglia di accesso all’assegno funzionale è stata abbassata al compimento dei diciassette anni di servizio e l’importo relativo incrementato del 27%, mentre l’importo relativo alla seconda soglia è stato incrementato del 53%.
A decorrere dal 1° dicembre 2008, ai sensi dell' art. 8 D.P.R. 51/09, l‘assegno funzionale viene corrisposto al raggiungimento dei 17, 27 e 32 anni di servizio.
Gli attuali importi,a seguito di rimodulazioni e riordino delle carriere, sono quelli contenuti nella tabella riportata di seguito:
QUALIFICHE | 17 ANNI | 27 ANNI | 32 ANNI |
Commissario Capo | 2.770,90 | 5.144,10 | 5.915,67 |
Commissario | 2.153,50 | 3.231,70 | 3.716,51 |
Vice Commissario | 2.153,50 | 3.231,70 | 3.716,51 |
Sostituto Commissario "Coordinatore" | 1.829,40 | 3.070,50 | 3.531,03 |
Sostituto Commissario | 1.829,40 | 3.070,50 | 3.531,03 |
Ispettore Superiore SUPS (8 anni) | 1.829,40 | 3.070,50 | 3.531,03 |
Ispettore Superiore SUPS | 1.829,40 | 3.070,50 | 3.531,03 |
Ispettore Capo | 1.829,40 | 3.070,50 | 3.531,03 |
Ispettore | 1.829,40 | 3.070,50 | 3.531,03 |
Vice Ispettore | 1.829.40 | 3.070,50 | 3.531,03 |
Sovrintendente Capo "Coordinatore" | 1.800,20 | 3.018,50 | 3.470,98 |
Sovrintendente Capo (4 anni) | 1.800,20 | 3.018,50 | 3.470,98 |
Sovrintendente | 1.800,20 | 3.018,50 | 3.470,98 |
Vice Sovrintendente | 1.800,20 | 3.018,50 | 3.470,98 |
Assistente Capo "Coordinatore" | 1.448,40 | 2.949,83 | 3.392,30 |
Assistente Capo (5 anni) | 1.448,40 | 2.949,83 | 3.392,30 |
Assistente Capo | 1.448,40 | 2.949,83 | 3.392,30 |
Assistente | 1.448,40 | 2.949,83 | 3.392,30 |
Agente Scelto | 1.448,40 | 2.949,83 | 3.392,30 |
Agente | 1.448,40 | 2.949,83 | 3.392,30 |
Direttive in merito alla applicazione dell’istituto sono state emanate anche con la circolare 333.A/9802.B.B.5.4. del 31 ottobre 1995.
Ai fini della attribuzione del beneficio occorre detrarre tutti i periodi relativi a provvedimenti che incidono sull’anzianità di servizio, interrompendola.
Come previsto dall’articolo 2, comma 3, D.P.R. 19 novembre 2003, nr. 348, a partire dal 1° gennaio 2003, per il compimento delle anzianità utili ai fini dell’attribuzione dell’assegno di funzione è valutato anche il periodo di servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di Polizia e nelle Forze Armate.
Per l’attribuzione dell’assegno di funzione la valutazione dei requisiti prescritti è riferita al biennio precedente, alla data di maturazione della prevista anzianità, escludendo dal computo gli anni in cui il dipendente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione o un giudizio complessivo inferiore a buono.
Ai fini dell’attribuzione del beneficio sono presi in considerazione i giudizi complessivi e le sanzioni disciplinari del triennio antecedente alla maturazione della prevista anzianità, nel senso che il beneficio sarà erogato a tutti coloro che, nello stesso triennio, abbiano riportato un giudizio complessivo almeno pari a “buono” e non siano stati destinatari di sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
In pratica, alla luce di quella che è la più recente disciplina dell’Istituto, il beneficio non spetta allorquando il dipendente abbia, nel triennio precedente, riportato un giudizio complessivo inferiore a “buono” o la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.
L’anno o gli anni in cui si riscontra la presenza della causa ostativa alla concessione del beneficio vengono esclusi dal computo dell’anzianità necessaria alla maturazione del beneficio stesso.
È evidente che un provvedimento disciplinare di sospensione dal servizio, tenuto conto dell’unicità della sanzione, non potrà provocare un ritardo di due anni per il solo fatto di essere stato inflitto e scontato a cavallo di un biennio.
Se alla data in cui viene maturata la prescritta anzianità, il personale interessato si trovi o si sia trovato in passato nello stato di sospensione cautelare dal servizio, sarà necessario attendere, ai fini della corresponsione dell’assegno funzionale, che sia adottato, al termine del procedimento penale e/o disciplinare, il provvedimento che dispone in via conclusiva sulla vicenda.
Pertanto, non potrà essere attribuito l’assegno funzionale a chi, sospeso cautelarmente, sia stato riammesso in servizio con riserva di riesame del periodo di sospensione cautelare.
Firenze, 11 novembre 2021 La Segreteria Regionale