Ci vengono chiesti chiarimento in ordine all’istituto dell’assegno di funzione, istituito dall'articolo 6 del decreto legge 387/1987 quale "assegno funzionale pensionabile".

L’emolumento, infatti, viene inizialmente attribuito  in corrispondenza del raggiungimento dei diciannove e dei ventinove anni di servizio prestato senza demerito nelle Forze di Polizia.

Con la sottoscrizione della cosiddetta “coda contrattuale” recepita dal d.P.R. 164/2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003 la prima soglia di accesso all’assegno funzionale è stata abbassata al compimento dei diciassette anni di servizio e l’importo relativo incrementato del 27%, mentre l’importo relativo alla seconda soglia è stato incrementato del 53%.

A decorrere dal 1° dicembre 2008, ai sensi dell' art. 8 D.P.R. 51/09, l‘assegno funzionale viene corrisposto al raggiungimento dei 17, 27 e 32 anni di servizio.

Gli attuali importi,a seguito di rimodulazioni e riordino delle carriere, sono quelli contenuti nella tabella riportata di seguito:

 

QUALIFICHE 17 ANNI 27 ANNI 32 ANNI
Commissario Capo 2.770,90 5.144,10 5.915,67
Commissario 2.153,50 3.231,70 3.716,51
Vice Commissario 2.153,50 3.231,70 3.716,51
Sostituto Commissario "Coordinatore" 1.829,40 3.070,50 3.531,03
Sostituto Commissario 1.829,40 3.070,50 3.531,03
Ispettore Superiore SUPS (8 anni) 1.829,40 3.070,50 3.531,03
Ispettore Superiore SUPS 1.829,40 3.070,50 3.531,03
Ispettore Capo 1.829,40 3.070,50 3.531,03
Ispettore 1.829,40 3.070,50 3.531,03
Vice Ispettore 1.829.40 3.070,50 3.531,03
Sovrintendente Capo "Coordinatore" 1.800,20 3.018,50 3.470,98
Sovrintendente Capo (4 anni) 1.800,20 3.018,50 3.470,98
Sovrintendente 1.800,20 3.018,50 3.470,98
Vice Sovrintendente 1.800,20 3.018,50 3.470,98
Assistente Capo "Coordinatore" 1.448,40 2.949,83 3.392,30
Assistente Capo (5 anni) 1.448,40 2.949,83 3.392,30
Assistente Capo 1.448,40 2.949,83 3.392,30
Assistente 1.448,40 2.949,83 3.392,30
Agente Scelto 1.448,40 2.949,83 3.392,30
Agente 1.448,40 2.949,83 3.392,30

 

Direttive in merito alla applicazione dell’istituto sono state emanate anche con la circolare 333.A/9802.B.B.5.4. del 31 ottobre 1995.

Ai fini della attribuzione del beneficio occorre detrarre tutti i periodi relativi a provvedimenti che incidono sull’anzianità di servizio, interrompendola.

Come previsto dall’articolo 2, comma 3, D.P.R. 19 novembre 2003, nr. 348, a partire dal 1° gennaio 2003, per il compimento delle anzianità utili ai fini dell’attribuzione dell’assegno di funzione è valutato anche il periodo di servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di Polizia e nelle Forze Armate.

Per l’attribuzione dell’assegno di funzione la valutazione dei requisiti prescritti è riferita al biennio precedente, alla data di maturazione della prevista anzianità, escludendo dal computo gli anni in cui il dipendente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione o un giudizio complessivo inferiore a buono.

Ai fini dell’attribuzione del beneficio sono presi in considerazione i giudizi complessivi e le sanzioni disciplinari del triennio antecedente alla maturazione della prevista anzianità, nel senso che il beneficio sarà erogato a tutti coloro che, nello stesso triennio, abbiano riportato un giudizio complessivo almeno pari a “buono” e non siano stati destinatari di sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

In pratica, alla luce di quella che è la più recente disciplina dell’Istituto, il beneficio non spetta allorquando il dipendente abbia, nel triennio precedente, riportato un giudizio complessivo inferiore a “buono” o la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.

L’anno o gli anni in cui si riscontra la presenza della causa ostativa alla concessione del beneficio vengono esclusi dal computo dell’anzianità necessaria alla maturazione del beneficio stesso.

È evidente che un provvedimento disciplinare di sospensione dal servizio, tenuto conto dell’unicità della sanzione, non potrà provocare un ritardo di due anni per il solo fatto di essere stato inflitto e scontato a cavallo di un biennio.

Se alla data in cui viene maturata la prescritta anzianità, il personale interessato si trovi o si sia trovato in passato nello stato di sospensione cautelare dal servizio, sarà necessario attendere, ai fini della corresponsione dell’assegno funzionale, che sia adottato, al termine del procedimento penale e/o disciplinare, il provvedimento che dispone in via conclusiva sulla vicenda.

Pertanto, non potrà essere attribuito l’assegno funzionale a chi, sospeso cautelarmente, sia stato riammesso in servizio con riserva di riesame del periodo di sospensione cautelare. 

Firenze, 11 novembre 2021             La Segreteria Regionale

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