Continuano gli apparentamenti o meglio le federazioni tra le tante sigle sindacali della Polizia di Stato, occorso che quest'anno, in particolare, ha messo in difficoltà anche l'Amministrazione.

Si trascrive, infatti, integralmente la circolare del Dipartimento della P.S. nr.555/RS/01/124/3741 del 03/10/2018 a firma del Capo della Polizia Prefetto Franco Gabrielli, avente per oggetto proprio le "Dinamiche sindacail in atto".

"Considerate le prossime scadenze previste dal D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, artt. 34 e 35, in materia di accertamento delle revoche e delle deleghe per la riscossione dei contributi sindacali, si avverte la necessità di fare un punto di situazione circa le volontà aggregative espresse – in tempo utile – da alcune OO.SS. del personale della Polizia di Stato e che di seguito si riassumono:

  • sottoscritto in data 13 settembre 2018 atto di confluenza dell’O.S. CONSAP (componente della Federazione CONSAP-ADP-ANIP-ITALIA SICURA), nella Federazione COISP;
  • sottoscritto in data 24 settembre 2018 atto di confluenza della UILMP, componente della Federazione Uil Polizia (Uil Polizia-UILMP.P.N.F.D.), nella U.I.L. SICUREZZA, a sua volta affiliata alla Federazione COISP;
  • sottoscritto in data 19 luglio 2018, tra la Federazione Uil Polizia (Uil Polizia-UILMP-P.N.F.D.) e la Federazione CONSAP-ADP-ANIP-ITALIA SICURA, un atto finalizzato alla costituzione, per l’area negoziale, dirigenziale, della FAD-Federazione Area Dirigenziale;
  • sottoscritto in data 21 settembre 2018, tra la Federazione UIL POLIZIA-UILMP-SDP-P.N.F.D.-LI.SI.PO. e la Federazione CONSAP-ADP-ANIP-ITALIA SICURA, un atto finalizzato alla costituzione della Federazione Sindacato di Polizia, in breve SP. Alla luce di quanto sopra, per le ragioni che seguono, si impone un momento di riflessione sul complesso scenario sindacale in fieri, atteso che dallo stesso discendono effetti di varia natura e non poco momento.

Le dinamiche in atto sono il risultato di scissioni interne e conseguenti nuovi accordi sindacali, in un quadro non proprio sereno, spesso caratterizzato da reciproche contestazioni che creano obiettive difficoltà ai fini della individuazione di figure rappresentative certe, univoche e condivise con le quali dialogare.

La materia e le connesse problematiche devono essere affrontate sulla scorta dei principi generali concernenti i poteri di rappresentanza negli enti associativi, tenendo conto, tuttavia, della particolare natura dei sindacati quali associazioni di fatto che, perciò stesso, non richiedono il riconoscimento della personalità giuridica e di conseguenza non si avvalgono di quel regime di pubblicità che garantiscono l’individuazione delle figure rappresentative e dei relativi poteri.

La parte pubblica, pertanto, non deve e non può svolgere accertamenti sulla fondatezza delle nomine esibite dalle parti sociali, nomine idonee, di per sé sole, a giustificare il ricorso al c.d. principio di legittimo affidamento. Invero, nel caso in esame, detto principio viene messo in discussione da circostanze tra esse contrastanti portate a conoscenza dell’Amministrazione, la quale, anche in ottemperanza alle garanzie poste dalla Costituzione a presidio del diritto di associazione (art. 18 Cost.), non può esercitare forme d’intervento che produrrebbero inevitabili effetti, capaci di riflettersi anche su piani diversi da quelli strettamente legati alle relazioni con le OO.SS..

Posta, dunque, l’incompetenza dell’Amministrazione a dirimere i conflitti interni ad un’associazione sindacale, peraltro con il concreto rischio di orientare le dinamiche associative attraverso azioni in contrasto con i principi di autonomia e libertà sanciti dall’art. 39 Cost., è comunque indubbio come in capo alla parte pubblica insista il diritto-dovere di avere cognizione certa del soggetto/persona fisica titolare di prerogative e poteri rappresentativi dell’associazionismo sindacale, che, giova evidenziare, non ammettono forme di contitolarità.

In conclusione, la suddetta situazione di conflittualità interna impone all’Amministrazione di attenersi ad una linea prudenziale, “congelando” la situazione ed astenendosi dal dare corso ad atti di riconoscimento di posizioni di legittimazioni. Si raccomanda idonea diffusione in favore del personale dipendente."

Firenze, 9 ottobre 2018                     La Segreteria Regionale

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