Si trascrive integralmente la nota n.557/RS/01/15/7612 a firma del Capo della Polizia relativa al parere dell'Avvocatura Generale dello Stato in ordine alla materia in oggetto.

L'Avvocatura Generale dello Stato, interessata in merito alla materia sintetizzata in oggetto, ha fatto pervenire il proprio avviso circa la valenza delle statuizioni di cui agli artt. 82 e 83 della legge 1 aprile 1981, n.121, a proposito della possibilità - o meno - per il personale sindacalizzato della Polizia di Stato, e più in generale per gli appartenenti ai relativi ruoli, di assumere incarichi organici alle Confederazioni sindacali generali.

Sulla questione la difesa erariale, in sede consultiva, si è espressa affermando preliminarmente come "il dato legislativo testuale costituito dalle disposizioni degli artt. 82 e 83 della legge n. 121/81, quali norme tuttora vigenti, non possa essere superata da una interpretazione", per così dire, "evolutiva". 

Prosegue, l'Avvocatura Generale dello Stato, sostenendo che "il legislatore se ancora non ha manifestato una volontà riformatrice, ciò abbia fatto nella convinzione del permanere della congruità di quelle limitazioni all'esercizio delle libertà sindacali che sono da sempre giustificate per la Polizia di Stato, ancorchè ad ordinamento non più militare, dal rispetto dei principi di imparzialità e autonomia che la delicatezza delle attività svolte dai suoi componenti pretende".

Pertanto, viene chiaramente esclusa la possibilità di assumere incarichi organici alle Confederazioni sindacali generali, "a ciò ostando tanto la norma dell'art. 82 della legge n.121/81 sul divieto di iscrizione", per il personale della Polizia di Stato, a sindacati diversi da quelli specificatamente formatisi per detto personale, "quanto l'altra norma dello stesso articolo, che vieta altresì l'assunzione della rappresentanza sindacale di lavoratori diversi da quelli della Polizia di Stato".

Altrettanto inequivoco si presenta il tenore dell'art. 83 della legge n.121/81, che, come osserva l'Avvocatura Generale dello Stato, "parla chiaro nel negare la possibilità che tra i sindacati di polizia e le Confederazioni nazionali si dia luogo a rapporti di adesione, affiliazione o relazioni organizzative".

L'autorevole Organismo, infine, nel ribadire la validità della vigente disciplina di settore ai fini delle "indiscutibili particolarità che caratterizzano la Polizia di Stato in termini di delicatezza delle proprie funzioni istituzionali", conclude il momento consultivo rilevando come "lo stato attuale della legislazione non consenta di rispondere affermativamente al quesito sulla possibilità che un appartenente alla Polizia di Stato possa essere chiamato a svolgere incarichi riferibili a sindacati diversi da quelli specifici del Corpo". 

Roma, 18 febbraio 2015 - F.to Il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - Alessandro Pansa

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