Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022, in vigore dal 13 agosto 2022,

nel dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/1158, al fine di conciliare l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, nonché di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare, ha introdotto alcune novità normative in materia di permessi di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 l’INPS con il messaggio n. 3096/2022 ha diramato chiarimenti in merito alle novità introdotte alla disciplina delle misure contenute nella legge 104/1992 e nel Dlgs 151/2001, rinviando a una successiva circolare per l'adozione delle istruzioni operative nonché degli aggiornamenti delle procedure e dei modelli.

I lavoratori che assistono familiari portatori di disabilità grave, a decorrere dal 13 agosto potranno presentare domanda all'Inps per fruire dei relativi permessi e congedi come modificati dal decreto legislativo “Equilibrio” 105/2022.

Con riferimento ai permessi mensili previsti dall'articolo 33, comma 3, della legge 104/1992, la principale novità commentata dall'Inps riguarda l'eliminazione del principio del referente unico, in precedenza ammesso solo per i genitori. In pratica, dal 13 agosto, più lavoratori aventi diritto potranno contemporaneamente presentare la domanda per assistere la stessa persona disabile, fermo restando l'utilizzo alternativo e comunque il limite massimo complessivo di tre giorni al mese.

Per quel che concerne le novità apportate alla disciplina del congedo straordinario (articolo 42, comma 5, del Dlgs 151/2001), l’istituto chiarisce che l’articolo 2, comma 1, lettera n), del D.lgs n. 105/2022, sostituendo il comma 5 dell’articolo 42 del D.lgs n. 151/2001, apporta le seguenti novità in materia di congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità:

- introduce il “convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36”, della legge 20 maggio 2016, n. 76, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo in parola, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile;

- stabilisce che il congedo in esame spetta anche nel caso in cui la convivenza, qualora normativamente prevista, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo. Conseguentemente, a fare data dal 13 agosto 2022 è possibile usufruire del congedo in esame secondo il seguente ordine di priorità:

  • il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, della persona disabile in situazione di gravità;
  • il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente / della parte dell’unione civile convivente / del convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016;
  • uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016 ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Roma, 11 agosto 2022                    La Segreteria Nazionale

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