Tenendo fede ai nostri impegni, nel solco della nostra consueta attenzione per la tutela degli iscritti, abbiamo definito l’intesa con lo Studio Legale Mandolesi per l’attivazione del ricorso previdenziale che si prefigge di ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata costituzione del fondo integrativo pensionistico del Comparto Sicurezza e Difesa.
Per l’adesione lo Studio Mandolesi ha predisposto una specifica piattaforma online estremamente intuitiva, nella quale sarà sufficiente inserire i dati personali seguendo le indicazioni. Il sistema è strutturato in modo che al termine della procedura venga direttamente scaricato il mandato per il conferimento dell’incarico professionale.
Gli iscritti Siulp che non hanno revocato la loro adesione per l’anno 2021, e che vorranno partecipare al ricorso, non dovranno corrispondere né alcun fondo spese, né il compenso professionale a saldo.
La partecipazione è quindi a titolo assolutamente gratuito, in quanto i costi verranno sostenuti direttamente ed integralmente dalla Segreteria Nazionale Siulp.
Quale unico specifico incombente da soddisfare gli interessati dovranno farsi rilasciare una attestazione di iscrizione dalla rispettiva Segreteria provinciale, che andrà poi caricata nel portale dove ai non iscritti viene chiesto di inserire la copia del bonifico per il fondo spese. A tal fine è opportuno evidenziare che tale ricorso è sicuramente di interesse di tutti coloro i quali, essendo entrati in Amministrazione dopo il 1° gennaio 1996 ed essendo assoggettati completamente al nuovo sistema previdenziale in regime contributivo, non avendo la quota “A” da far valere potrebbero aver subito un danno per il mancato tempestivo avvio della previdenza complementare.
Come si può capire la nostra iniziativa si differenzia significativamente da quelle analoghe di altri. Sia perché quale unica condizione richiede l’attualità dell’iscrizione, e non impone formule di natura vessatoria quali la perpetuazione dell’iscrizione fino al momento futuro, ed estremamente incerto, in cui si dovesse approdare alla sentenza definitiva. Condizione che altri, evidentemente più interessati a vincolare gli aderenti che a tutelarne gli interessi, hanno avuto quale primario obiettivo. Sia perché ci avvaliamo della competenza dello Studio Legale che, comprovando una notevole professionalità ed un eccellente know how nella intricata materia in questione, ha accompagnato altri ricorrenti nel cammino che, a distanza di oltre dieci anni dall’avvio della causa pilota, nello scorso mese di settembre, ha finalmente visto le Sezioni Riunite della Corte di Cassazione affermare non solo la competenza giurisdizionale dei Tribunali Amministrativi Regionali per decidere sulla controversia, ma anche, e soprattutto, la sussistenza di un interesse attuale che può essere fatto valere anche dal personale tuttora in servizio attivo.
Lo stesso Studio Legale che invitava alla massima cautela e rinunciava ad acquisire clientela in attesa delle determinazioni pregiudiziali della Suprema Corte, quando altri con strepiti degni di consumati piazzisti sbattevano sotto il naso dei colleghi funambolici mandati alle liti, promettendo che con la loro firma si sarebbero assicurati un futuro degno di hollywoodiana partitura, sebbene ancora non fosse stato deciso quale sarebbe stato il giudice chiamato a decidere.
È stato proprio questo atteggiamento improntato alla massima serietà ed al rispetto dei canoni di deontologia professionale, unito alla risalente proficua collaborazione, che ci ha indotto ad affidarci allo Studio Legale Mandolesi per la gestione di questa complessa causa che coinvolge l’intera nostra categoria.
La procedura online è già attiva da ora, e quindi, non appena muniti dell’attestazione dell’iscrizione, gli interessati potranno accedere al sito www.avvocatomandolesi.it dove troveranno la nota informativa ed ogni utile indicazione per finalizzare l’adesione.
Si segnala che il termine entro il quale presentare le istanze di adesione è stato fissato al 31 gennaio 2021.
Roma, 4 dicembre 2020 La Segreteria Nazionale












