Sul nr. 45 del 6 novembre 2020 di questo notiziario, abbiamo commentato la sentenza n. 224/2020 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 75, primo comma, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia),

nella parte in cui non prevede l’allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all’esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti.

Al riguardo di questa importante decisione della Corte Costituzionale, la Segreteria Nazionale si è subito attivata inviando al Capo della Polizia, in data 3 novembre 2020, una nota con la quale, atteso il tenore della sentenza in argomento, si chiedeva di conoscere tempi e modalità delle iniziative da intraprendere per applicare la sentenza del Giudice delle leggi e porre finalmente rimedio ad una ingiustizia, formale e sostanziale, che ha penalizzato per anni il percorso di carriera di tanti colleghi.

In ossequio alla sentenza, e facendo seguito alla nota inviata dalla Segreteria Nazionale del SIULP al Capo della Polizia lo scorso 3 novembre, al fine di agevolare i colleghi interessati, abbiamo predisposto un fac-simile di richiesta convenzionale, a mezzo della quale si potrà chiedere all’Amministrazione di rettificare la data di decorrenza giuridica della qualifica di vice Sovrintendente a quella più favorevole.

Detto modello di richiesta è reperibile presso le nostre sedi territoriali.

Ricordiamo che la censura della Corte, muove i passi dal fatto che, a norma dell’ordinamento, i colleghi promossi per merito straordinario hanno sinora beneficiato della decorrenza di qualifica a far data dal verificarsi dei fatti ritenuti meritori, e non da quella più favorevole, retrodatata, riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito di selezione o concorso.

La sentenza 224/2020 emessa della Corte Costituzionale, come appena detto, ha censurato l’anzidetta procedura ritenendola illegittima per ingiustificata disparità di trattamento e violazione del principio di uguaglianza.

A parere del Giudice delle leggi, La reductio ad legitimitatem della disposizione censurata può realizzarsi mediante il riallineamento della decorrenza giuridica della nomina di questi ultimi a quella dei primi nell’ipotesi in cui, in concreto, tale evenienza si verifichi, senza peraltro che ciò incida sulla decorrenza economica che, come già rilevato, non soffre la differenziazione censurata.

Roma, 27 novembre 2020                La Segreteria Nazionale

Weather

current
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Save