Ci angustia, e non poco, quanto leggiamo a conclusione della circolare del questore che: “Si ribadisce che l’istituto della temporanea dispensa della presenza in servizio, ponendo il dipendente a riposo facendogli percepire interamente gli emolumenti stipendiali, è un istituto particolarmente gravoso per l’Amministrazione [...]”.
Al Ministero dell’Interno - Dipartimento della P.S. - Segreteria del Dipartimento - Ufficio per le Relazioni Sindacali - R o m a
Oggetto: Questura di Catania – applicazione dell’articolo 87, comma 6, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18, convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n.27 e violazione dell’Accordo Nazionale Quadro. - Richiesta di intervento urgente.
La Segreteria Nazionale del SIULP è costretta di nuovo a segnalare una situazione in cui il titolare di un ufficio, sede di contrattazione decentrata, anziché applicare la legge e le circolari del Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza, tende creativamente ad interpretarle.
E’ stato difatti segnalato che il questore di Catania, in data 24 novembre u.s., ha diffuso una sua circolare datata 18 novembre 2020 indirizzata ai dirigenti degli uffici, e non anche alle OO.SS., nella quale parrebbero rielaborate alcune disposizioni del Capo della Polizia relative alle misure di contenimento del virus sancite, in particolare, con le circolari n. 333/A/A.P.1-2292 del 27 ottobre u.s. e n.333/A n.0004164 del 19 marzo 2020.
Ebbene, il questore di Catania con riferimento all’autorizzazione dei benefici di cui all’articolo 87, comma 6, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18, alle programmazioni settimanali dei servizi e alla concessione del lavoro agile, richiama le indicazioni del Capo della Polizia.
Lo stesso ha però delegato ai dirigenti, la possibilità di orientare le programmazioni settimanali secondo una logica dell’alternanza e di avvicendamento del personale in turnazioni giornaliere su due o tre quadranti, per cinque o sei giornate lavorative settimanali, ovvero, se necessario, di far alternare l’orario di lavoro a giorni alterni. Pur non volendo qui soffermarci sul fatto che le determinazioni sull’orario di servizio e di lavoro non sono delegabili ai titolari delle articolazioni interne, il questore nel copiare alcuni tratti della circolare del Capo della Polizia, dimentica di riportare l’importante parte in cui si afferma che eventuali rimodulazioni degli orari dovranno comunque essere adottate con la flessibilità del caso “[...] frutto di una puntuale analisi, e con il sostegno sensibile e responsabile, che le Organizzazioni sindacali hanno già pienamente garantito”.
È bene chiarire che quanto appena detto, non vuole significare che le prerogative sindacali sono improvvisamente venute meno rispetto le previste procedure contrattuali. Piuttosto, riteniamo che il Capo della Polizia con la su richiamata affermazione, abbia voluto sottolineare come i Sindacati, con la responsabilità dimostrata in precedenti, simili occasioni, hanno garantito la massima disponibilità facilitare l’adozione di misure che garantissero il benessere e la salute dei poliziotti e, allo stesso tempo, la funzionalità della Polizia di Stato rispetto le primarie esigenze di tutela della popolazione.
L’applicazione di una turnazione a giorni alterni, ad esempio, anche in una circostanza come quella che oggi ci tiene diuturnamente impegnati, implica e necessita di un accordo con le Organizzazioni sindacali. Ma scorrendo nella lettura della circolare n. 98133 del questore di Catania, le questioni da rilevare non si esauriscono qui, anzi. Nel merito della concessione della “temporanea dispensa dalla presenza in servizio”, sancita dall’articolo 87, comma 6, del Decreto legge n. 18/2020, il questore riterrebbe che il dirigente dell’Ufficio, ricevuta la richiesta del dipendente, debba trasmetterla all’Ufficio Sanitario corredata dal parere circa l’eventuale concessione e, qualora il medico dovesse esprimere giudizio favorevole, dovrà spiegare le motivazioni per le quali il dipendente non è adeguatamente tutelato con il distanziamento sociale, con l’alternanza, o con il lavoro agile.
Ed ancora. Il questore di Catania ha scritto nella sua circolare che l’Ufficio Sanitario, che esprimere parere favorevole, dovrà illustrare in “relazione alla patologia patita dal dipendente”, le motivazioni per le quali l’articolo 87, comma 6 rappresenta l’unica misura utilizzabile per il caso specifico.
Ricordiamo a noi stessi che il Capo della Polizia, nella sua circolare applicativa datata 19 marzo 2020 n.333A n.0004164, che recepisce gli istituti sanciti dal Decreto Legge n.18/2020, in riferimento dell’articolo 87, comma 6, ha innanzitutto chiarito che esso è utile e utilizzabile “anche ai soli fini precauzionali in relazione all’esposizione a rischio” e che, per disporre la dispensa è necessario che:
- i medici della polizia di Stato - in costante raccordo e anche su segnalazione dei dirigenti degli Uffici, Istituti e Reparti – individuano il personale che ritengono sia appropriato dispensare temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali, alla luce del livello di esposizione al rischio che ciascun dipendente abbia eventualmente subito o possa subire in futuro, così come di quello che possa creare egli stesso a terzi, anche in base al concreto regime di impiego attuale e al prospettabile impiego futuro;
- i medici della Polizia di Stato conseguentemente procedono, secondo le indicazioni impartite dalla direzione centrale di sanità, agli accertamenti di competenza, rendendo il proprio parere al dirigente in base ai criteri e ai parametri suddetti e in conformità con le previsioni di cui all’articolo 14 del decreto legge numero 14 del 2020 in materia di tutela della riservatezza nel quadro dell’emergenza epidemiologica;
- i dirigenti, sulla base del predetto parere, adottano il motivato provvedimento di dispensa temporanea dal servizio, individuandone la durata, entro un massimo di due settimane lavorative, sempre nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità dell’ufficio;
- il provvedimento è nuovamente adottabile nei riguardi del medesimo dipendente, sempre secondo la suddetta disciplina.
Al di là dell’eventualità costituita dalla formalizzazione di una istanza da parte del dipendente, così come ipotizzato nella circolare del questore, resta il fatto che il medico della Polizia di Stato può, e deve, segnalare autonomamente al dirigente dell’ufficio il collega che a suo giudizio dovrebbe essere posto in “temporanea dispensa dalla presenza in servizio” e raccordarsi con esso.
Il Dirigente, sulla base del predetto parere e nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità dell’ufficio è chiamato, dunque, ad adottare il provvedimento di dispensa nei tempi previsti.
In tutto ciò resta inteso che qualsiasi procedura si adotti, nulla potrà violare il sacrosanto “diritto fondamentale” di ogni cittadino di questo Paese, ivi compresi i poliziotti, di mantenere la riservatezza sul proprio stato di salute.
Mai e poi mai le informazioni sullo stato di salute di un collega, oltre all’ufficio Sanitario, potranno confluire agli atti dell’ufficio di appartenenza e trattati del dirigente o da altri colleghi incaricati dell’istruzione dell’istanza.
Il questore di Catania, invece, disponendo che: “l’Ufficiò Sanitario, qualora esprima parere favorevole, vorrà anche illustrare, in relazione alla patologia patita dal dipendente, le motivazioni per le quali l’articolo 87 c.6, rappresenta l’unica misura utilizzabile per il caso specifico”, lascerebbe intendere altro.
Stando a quanto sopra ipotizzato, il titolare della questura etnea, tra le altre cose, parrebbe non mettere nel dovuto conto che qualora vi fosse un elevato contagio tra i poliziotti, quest’ultimi verrebbero a mancare dagli uffici per molto e molto tempo, minacciando così la piena funzionalità della Polizia di Stato proprio nel delicatissimo momento di difficoltà che stiamo attraversando assieme a tutta la popolazione, a causa della pandemia da Sars-Cov-2.
Ci angustia, e non poco, quanto leggiamo a conclusione della circolare del questore che: “Si ribadisce che l’istituto della temporanea dispensa della presenza in servizio, ponendo il dipendente a riposo facendogli percepire interamente gli emolumenti stipendiali, è un istituto particolarmente gravoso per l’Amministrazione [...]”.
Da questa frase, così come formulata, a nostro avviso sembra purtroppo trasparire che il questore si preoccupi piuttosto dell’aspetto economico dell’istituto, anziché riflettere sulla ratio che ha ispirato il principio normato dall’articolo 87, comma 6, risiedente non tanto e non solo nella tutela della salute del lavoratore, quanto nell’interesse di mantenere efficienti contingenti di Forze dell’Ordine, della Difesa e del Soccorso pubblico da schierare nei non isolati frangenti di minaccia dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Per le ragioni su esposte e per il fatto che la circolare n. 98133, pur contenendo elementi soggetti a valutazione contrattuale (Accordo Nazionale Quadro e D.Lgs 81/2008), non è stata trasmessa alle Segreterie Provinciali delle OO.SS. maggiormente rappresentative, neanche nella loro qualità di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, si chiede un immediato intervento volto alla giusta applicazione delle norme e al ripristino delle corrette relazioni sindacali.
In attesa di un cortese e urgente riscontro, si porgono distinti saluti.
Roma, 30 novembre 2020 Il Segretario Nazionale Fabio Lauri












