Con la circolare 333-A/0015121 dell’11 novembre 2020, il Dipartimento della P.S. ha fornito ulteriori indicazioni diramando nuove direttive rispetto alla evoluzione dell’assetto normativo relativo alla situazione epidemiologica da Covid 19.
In evidenza, le modificazioni, apportate sia dall’articolo 22 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, in vigore dal 29 ottobre 2020, sia dall’articolo 13 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, in vigore dallo stesso 9 novembre.
In dettaglio, il diritto di accesso al c.d. lavoro agile di cui alla circolare n. 3820 del 13 marzo 2020, spetta al dipendente genitore di figlio convivente minore di 16 anni (e non più soltanto ove minore di 14 anni) e, inoltre, anche nel caso in cui ne sia “Stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza” (e non più soltanto in caso di collocamento in quarantena per contatti con casi positivi verificatisi “all’interno del plesso scolastico” e nelle altre note situazioni specificamente individuate).
Novità riguardano anche il caso in cui l’Ufficio ritenga sussistere incompatibilità tra le caratteristiche della prestazione del singolo dipendente e la modalità agile del suo espletamento.
Al riguardo, la circolare chiarisce che:
• anche in relazione ai casi in cui “sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza” del figlio convivente minore di 14 anni (e non più soltanto qualora il figlio sia stato posto in quarantena per “contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico”), “e confermata la già prevista e illustrata forma speciale di congedo straordinario remunerata con indennità pari al 50% della retribuzione fissa e continuativa;
• in relazione ai casi in cui identiche situazioni riguardino figli di età compresa tra 14 e 16 anni, è ora previsto il “diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro”.
Il poi sopraggiunto citato decreto-legge n. 149 del 2020, con riferimento alle sole zone “rosse” (livello di rischio “alto” con scenario “di tipo 4”), in cui vige la sospensione dell’attività didattica in presenza, interviene ancora sulla predetta forma speciale di congedo straordinario remunerata con indennità pari al 50% della retribuzione fissa e continuativa. Mantenendone fermo il regime giuridico sotto ogni altro aspetto, a far data dallo stesso 9 novembre 2020, ne estende l’accesso sia ai genitori di alunni di scuole secondarie di primo grado, prescindendo dunque dall’età, sia ai genitori di figli con disabilità grave, prescindendo dall’ordine e grado della scuola frequentata e con equiparazione ad essa dei centri diurni a carattere assistenziale che vadano incontro a chiusura.
La circolare chiarisce espressamente che occorre ora includere anche il Personale della Polizia di Stato nell’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, primo periodo (oltre che terzo), del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 19 ottobre 2020. Pertanto, a decorrere sempre dal 12 novembre 21020, il dipendente che, secondo la normativa nazionale e le connesse già diffuse disposizioni applicative, sia posto o già si trovi collocato in quarantena con sorveglianza attiva o in isolamento domiciliare fiduciario, o sia genitore di figlio convivente minore di 16 anni ristretto nel domicilio in quanto posto in quarantena per contatti con casi positivi verificatisi all’interno del plesso scolastico” e nelle altre note situazioni specificamente individuate o destinatario degli effetti di provvedimenti di “sospensione dell’attività didattica in presenza”, accederà alla modalità agile di svolgimento della rispettiva prestazione lavorativa.
All'eventuale sopraggiungere della condizione certificata di malattia, ovviamente, al predetto dipendente spetta il collocamento nel relativo congedo straordinario speciale ex art. 87, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020, con esclusione di ogni prestazione lavorativa, ancorché in modalità agile. Resta fermo che il dipendente la cui prestazione lavorativa sia ritenuta dall’Ufficio obiettivamente incompatibile con l'espletamento in modalità agile sarà posto in congedo straordinario speciale ex srl. 87, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020, immutata rimanendo l’efficacia dell'obbligo di permanenza domiciliare per tutta la durata della quarantena o del1’isolamento.
Infine, la circolare precisa che la casistica delle ipotesi di convivenza del dipendente con persone a vario titolo di interesse sul piano epidemiologico, dettagliatamente delineata e disciplinata dalla circolare della Direzione centrale di sanità n. 14924 del 22 ottobre 2020 mediante apposita tabella, deve essere ricondotta al sistema delle speciali assenze ad oggi previste nei termini seguenti:
- il caso 1. (convivente asintomatico in attesa di accertamenti che abbia avuto “contatto stretto” con un terzo) può rientrare nell’a1veo del congedo straordinario speciale ex articolo 87, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020;
- i casi 2. e 3. (rispettivamente: convivente in attesa di accertamenti con manifestazioni cliniche compatibili con COVID-19; convivente in attesa di accertamenti e con manifestazioni cliniche compatibili con COVID-19 che abbia avuto “contatto stretto” con un terzo) rientrano nell’alveo dello stesso congedo straordinario speciale ex articolo 87, comma 6;
- il caso 4. (soggetto positivo) è, invece, riconducibile al congedo straordinario speciale d1 cui al successivo comma 7 dello stesso articolo 87.
Roma, 14 novembre 2020 La Segreteria Nazionale












