Con circolare 333/A/13708 del 16 ottobre 2020 l’Ufficio Affari Generali e Giuridici del Dipartimento ha impartito nuove disposizioni allo scopo di attualizzare il quadro complessivo delle indicazioni fornite in precedenza in relazione alle intervenute evoluzioni della situazione epidemiologica del Covid 19.
La circolare precisa che alla luce dell’evoluzione del quadro giuridico tornano a essere applicabili, fino al 31 dicembre 2020:
a) le disposizioni di cui all’art. 87, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di “temporanea dispensa dalla presenza in servizio”, che, quindi, ferma restando la specifica disciplina già fissata’, deve considerarsi nuovamente inclusa tra gli istituti di assenza legittima attribuibili al Personale. La temporanea dispensa torna, così, a far parte del sistema delle figure a suo tempo complessivamente individuate, che sono, a loro volta, incluse in un più ampio strumentario a disposizione delle SS.LL;
b) le disposizioni di cui al comma 7 dello stesso articolo 87, con corrispondente cessazione dell’applicabilità al medesimo Personale delle disposizioni di cui al comma 1 dello stesso articolo; conseguentemente, le ivi contemplate assenze connesse a COVID-19 (malattia, quarantena con sorveglianza attiva e permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva), se effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono escluse dal computo dei giorni previsti dall’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10/01/1957, n. 3°, 3.
Per quanto concerne, poi, il c.d. smart working — fermo restando quanto disciplinato al punto 1) del paragrafo 3 della citata circolare del 17 agosto 2020:
a) Risulta ulteriormente prorogata, fino al 31 dicembre 2020, l’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 39 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, che prevede il diritto di accesso al lavoro agile in caso di disabilità grave, del lavoratore dipendente stesso o di persona appartenente al suo nucleo familiare (sempre ferma restando la condizione di compatibilità tra le caratteristiche della prestazione e la modalità agile di suo espletamento);
b) analogo diritto è garantito al dipendente qualora debba fronteggiare, fino al 31 dicembre 2020, il collocamento in quarantena del figlio convivente minore di14 anni, che sia stato disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatti con casi positivi verificatisi in situazioni specificamente individuate”. Per i casi nei quali l’Ufficio, tuttavia, ritenga sussistere incompatibilità tra le caratteristiche della prestazione e la modalità agile del suo espletamento, è prevista, già dall’8 settembre u.s., una forma speciale di congedo straordinario, remunerata con il riconoscimento di una speciale indennità pari al 50% della retribuzione fissa e continuativa”.
c) Dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, i dipendenti con disabilità grave e quelli in possesso di certificazione medico-legale attestante una condizione di rischio derivante da immuno depressione, da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, svolgano “di norma” la prestazione lavorativa in modalità agile.
Occorre aggiungere che Il Ministero della Salute ha fornito recentemente indicazioni in ordine all’isolamento, con riferimento alla durata e al termine, e alla quarantena. Secondo l’indicato Ministero, L'isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione.
La quarantena invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa con l’obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi. Al riguardo, il Ministero della Salute ribadisce le indicazioni di organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del Comitato Tecnico Scientifico in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche:
Casi positivi asintomatici - Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positivita, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10giorni+test).
Casi positivi sintomatici - Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
Casi positivi a lungo termine - Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici emicrobiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immuno depressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).
Contatti stretti asintomatici - I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:
- un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure
- un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.
In ultimo vengono raccomandati:
- l’esecuzione di un test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;
- accessi al test differenziati per i bambini ed esclusa l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità;
- La promozione dell’uso dell’App “Immuni”.
Roma, 19 ottobre 2020 La Segreteria Nazionale












