La circolare 850/A.A8-2697 del 9 aprile 2020 è visionabile nell’apposita sezione del nostro sito, al seguente link https://www.siulp.it/modello-ml-c-nuove-procedure-di-trattazione.html
Ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 334/00 così come modificato dall'art. 7, comma l, lettera u), del Decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 2019, nr. 172, la trattazione medico legale delle lesioni da causa violenta occorse in servizio al personale della Polizia di Stato compete, ora, ai Primi dirigenti direttori degli Uffici Sanitari Provinciali della Polizia di Stato, o ad un funzionario medico da essi incaricato.
Ciò premesso, con la circolare nr.850/A.A8-2697 del 9 aprile 2020, la Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della P.S. ha diramato direttive in relazione ai procedimenti relativi alla trattazione medico legale delle lesioni da causa violenta occorse in servizio al personale della Polizia di Stato.
In premessa la circolare ribadisce che la modalità ordinaria prevede l'attivazione del procedimento su impulso del dipendente, a mezzo di istanza scritta all'Amministrazione, cui segue procedura istruttoria e trasmissione del fascicolo istruito alla Commissione Medica Ospedaliera interforze (CMO) competente per territorio o alla Commissione Medica di Verifica (C.M. V.) di Napoli o Firenze, per i territori di pertinenza.
Per il giudizio definitivo sul nesso causale, il fascicolo viene successivamente inviato al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio presso il Ministero dell'Economia e Finanze. Successivamente la circolare illustra il procedimento relativo alla modalità più rapida e semplificata, che si perfeziona all'interno di un unico documento definito Modello ML/C.
Tale procedura prevede la trattazione della pratica a cura del direttore dell’ufficio Sanitario competente cui spetta altresì il giudizio sul nesso causale fra fatto di servizio e lesione. Tale procedura può essere attivata in presenza o anche in assenza di un ricovero ospedaliero iniziale.
Al riguardo, si considera "iniziale" il ricovero avvenuto entro 10 giorni dalla data dell'evento traumatico.
Particolari disposizioni vengono dettate anche per lo specifico caso che l’infortunio o la lesione violenta si verifichi durante il servizio prestato all’estero, In relazione al cosiddetto infortunio "in itinere", la Direzione Centrale di sanità rappresenta l’impossibilità di applicare la procedura del modello ML/C, per la mancanza di uno degli elementi essenziali, consistente nella "qualità del servizio prestato dall'infortunato al momento dell'incidente".
In tale evenienza potrà essere seguita soltanto la ordinaria procedura prevista agli articoli 2 e 3 del d.P.R. n. 461/2001 per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
Allo stesso modo, qualora, per qualsivoglia motivo, il soggetto non venga avviato presso l'Ufficio Sanitario provinciale competente, il direttore dell'Ufficio/Istituto (Reparto/Centro di appartenenza, provvederà ad attivare la procedura d'ufficio secondo quanto previsto dall'articolo 3 del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione traumatica riportata.
La circolare 850/A.A8-2697 del 9 aprile 2020 è visionabile nell’apposita sezione del nostro sito, al seguente link https://www.siulp.it/modello-ml-c-nuove-procedure-di-trattazione.html
Rom, 10 aprile 2020 La Segreteria Nazionale












