Con la Circolare nr. 2/2020, diretta a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, d.lgs. 165/200, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per la Pubblica Amministrazione, ha emanato direttive applicative
del decreto- legge 17 marzo 2020 n. 18 con riferimento alle norme che interessano il lavoro pubblico, per chiarirne la portata ed assicurare una omogenea e corretta applicazione delle stesse in tutti gli uffici.
La circolare prende le mosse dall’articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 2020 il quale stabilisce che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni.
Considerato che il datore di lavoro è parte attiva nel potenziare il ricorso al lavoro agile, non è necessario che il dipendente inoltri specifica richiesta in tal senso. Per garantire la massima applicazione dello smart working, le PA prevedono modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura, escludendo appesantimenti amministrativi e favorendo la celerità dell’autorizzazione (ad. es. ricorso a scambio di mail con il dipendente per il riconoscimento dello smart working piuttosto che predisposizione di moduli da compilare o adozione di provvedimenti amministrativi).
Nell’ambito della propria autonomia, ogni amministrazione può comunque disporre la presenza in sede, anche “a rotazione”, di personale che svolge la prestazione lavorativa in modalità ordinariamente agile, ove si determinino specifiche situazioni che rendano indispensabile tale presenza.
Nell’ipotesi di assunzione di nuovo personale, il periodo di prova non è incompatibile con la modalità del lavoro agile. Ai fini del compimento del periodo di prova, infatti, si tiene conto del servizio effettivamente prestato.
Inoltre, a mente della circolare, appaiono difficilmente compatibili con la strutturazione del lavoro agile quale ordinaria modalità della prestazione lavorativa, prestazioni eccedenti l’orario settimanale, che diano luogo a riposi compensativi, prestazioni di lavoro straordinario, prestazioni di lavoro in turno notturno, festivo o feriale non lavorativo che determinino maggiorazioni retributive, brevi permessi o altri istituti che comportino la riduzione dell’orario giornaliero di lavoro. E’ pertanto conforme a normativa che una PA non riconosca prestazioni di lavoro straordinario a chi si trova in modalità agile.
Con particolare riferimento alla tematica dei buoni pasto, la circolare puntualizza che il personale in smart working non ha un automatico diritto al buono pasto e che ciascuna PA assume le determinazioni di competenza in materia, previo confronto con le organizzazioni sindacali.
La circolare prevede altresì disposizioni con riguardo al tema delle ferie pregresse, maturate e non fruite. Sul punto, nel richiamare la contrattazione collettiva e le direttive Europee, la circolare ritiene legittimo che le amministrazioni possano ricorrere all’istituto delle ferie, se del caso a rotazione o intervallate con il lavoro agile, anche in ragione dei picchi di attività. Tale ricostruzione, secondo la circolare, oltre ad essere in linea con la disciplina della vigente contrattazione collettiva, appare coerente con la situazione emergenziale in essere e funzionale rispetto all’esigenza di assicurare l’attività amministrativa indifferibile.
Non rientrano, invece, nel concetto di ferie pregresse le giornate per le festività soppresse che devono necessariamente essere godute nell’anno di riferimento, pena la non fruibilità delle stesse.
E’ possibile prevedere, come extrema ratio, l’esenzione dal lavoro dei dipendenti, con equiparazione del periodo di esenzione al servizio prestato a tutti gli effetti di legge e, quindi, senza ripercussioni sulla loro retribuzione e senza che l’istituto incida negativamente ai fini della valutazione e dell’erogazione del trattamento accessorio. La circolare, sul punto, chiarisce che, qualora non vi siano le condizioni per il ricorso al lavoro agile, dopo aver valutato la praticabilità delle soluzioni alternative (ferie pregresse, congedo, banca ore, rotazione, analoghi istituti), le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio, fermo restando che il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e che l’amministrazione non corrisponde solo l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Il provvedimento di esenzione dovrà, quindi, illustrare, in maniera puntuale, la disamina della situazione in ordine ad ogni dipendente esentato, dando conto del ricorrere dei richiamati presupposti.
La circolare, si sofferma, poi, sulle disposizioni relative ai permessi retribuiti a disposizione dei lavoratori che assistono i soggetti disabili in situazione di gravità.
L’incremento dei permessi segue le regole ordinarie.
Non si ritiene, invece, possibile convertire in permesso ex articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 le assenze già effettuate nel mese di marzo 2020 – prima dell’entrata in vigore della norma in esame – utilizzando altri istituti giuridici contrattualmente previsti (congedi ordinari, permessi per motivi personali, ecc..).
In relazione, inoltre, alla nuova forma di congedo a favore dei genitori (anche affidatari), la circolare chiarisce che pur essendo rimesse al singolo dipendente le decisioni in ordine alla fruizione del nuovo istituto - deve presumersi che lo stesso avrà una portata applicativa limitata e residuale, tenuto conto della descritta funzione di sistema dell’articolo 87. Inoltre, la vigenza dello stesso è circoscritta temporalmente sino al termine della sospensione delle attività didattiche.
Per i dipendenti pubblici le modalità di fruizione dei permessi aggiuntivi sono a cura dell'Amministrazione pubblica per cui lavorano. La domanda non va presentata all'INPS ma alla propria amministrazione pubblica secondo le indicazioni fornite da questa.
Ulteriori direttive vengono poi diramate con riguardo ai bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, e in relazione alla possibilità di assentarsi dal lavoro, fino al 30 aprile 2020, per i dipendenti:
- disabili gravi, ai sensi del citato articolo 3, comma 3, della legge n.104/1992;
- immunodepressi, lavoratori con patologie oncologiche o sottoposti a terapie salvavita, in possesso di idonea certificazione.
La circolare chiarisce che non è, pertanto, possibile richiedere il bonus se l'altro genitore è disoccupato/non lavoratore o usufruisce di strumenti di sostegno al reddito o è già stato richiesto il Congedo COVID-19.
Il bonus può essere chiesto anche se si usufruisce dei giorni aggiuntivi di permesso retribuito (legge n. 104/1992) o dei congedi parentali prolungati per i genitori di figli con disabilità grave.
Nel ribadire la sospensione delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego la circolare espunge quelle in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, a prescindere dalla fase della procedura.
Per una visione più esaustiva degli istituti citati rimandiamo alla lettura della circolare il cui testo è disponibile nell’apposita sezione del nostro sito, al seguente link:
https://www.siulp.it/misure-di-sostegno-economico-per-le-famiglie-lavoratori-ed-imprese-connesse-allemergenza-covid-19-circolare-del-ministro-per-la-pubblica- amministrazione.html
Roma, 4 aprile 2020 La Segreteria Nazionale












