L'applicazione dell'orario in deroga 8/20 sta presentando tutta una serie di criticità e dubbi sul territorio soprattutto, una differente applicazione dei vari istituti contrattuali che danno luogo alle assenze legittime dal servizio.
Al Ministero dell’Interno Dipartimento della P.S. Segreteria del Dipartimento Ufficio per le Relazioni Sindacali - R o m a
Oggetto: richiesta di chiarimenti in merito agli istituti contrattuali che generano assenze legittime dal servizio, in applicazione del quadro legislativo delineato dall’emergenza.
I Decreti emanati per il diffondersi nel Paese della polmonite da nuovo coronavirus (Covid-19), hanno introdotto misure a carattere temporaneo e straordinario volte a fornire sostegno alla funzionalità della Polizia di Stato, i cui operatori sono chiamati quotidianamente a svolgere funzioni fondamentali e straordinarie.
La situazione riveste un carattere talmente emergenziale che su sollecitazione del Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S., i dirigenti territoriali hanno adottato straordinarie misure di contenimento delle presenze nell’ambito del medesimo ufficio proponendo, laddove possibile, l’orario di servizio 8/20.
L’invito, è stato raccolto anche dalle Organizzazioni Sindacali che responsabilmente, stante la situazione, hanno accordato in larga parte deroghe agli orari.
La circostanza, tuttavia, sta generando sul territorio una serie di dubbi e, soprattutto, una differente applicazione dei vari istituti contrattuali che danno luogo alle assenze legittime dal servizio.
Nello specifico, in virtù delle innovazioni dettate dall’emergenza del momento, viene segnalata, ad esempio, sul turno 8/20, la discordante attuazione della norma riguardo la concessione dei permessi retribuiti previsti dall’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992 n.104.
In presenza della medesima condizione, difatti, alcuni dirigenti concedono il diritto considerando due giorni di permesso, atri invece, ne computano uno solo.
V’è da dire che la norma, a tal uopo, non indica un monte ore massimo mensile fruibile, ma il diritto a giorni interi di permesso a prescindere dall’orario della giornata lavorativa; il principio trova riscontro anche nelle modifiche apportate dalla Legge 4 novembre 2010 n.183, alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza ai portatori di disabilità in situazioni di gravità.
L’attuazione della suddetta normativa, invero, non è l’unica a generare confusione e trattamenti diversi nell’ambito dei vari uffici, abbiamo infatti ricevuto segnalazioni di difforme applicazione persino dell’istituto del congedo ordinario e straordinario, dei recuperi dei riposi settimanali non fruiti, dei permessi sindacali ecc..
Ciò posto, al fine di tenere nella giusta considerazione le legittime aspettative e i diritti dei poliziotti in questo momento di massimo impegno istituzionale, si chiede, con cortese sollecitudine, di far pervenire a tutti gli Uffici e i Reparti della Polizia di Stato univoci chiarimenti in merito agli istituti contrattuali che generano le assenze legittime, con particolare riferimento e in applicazione al quadro legislativo venutosi a delineare con l’emergenza in atto.
Si inviano distinti saluti.
Roma, 20 marzo 2020 Il Segretario Nazionale Fabio Lauri












