Il Governo ha varato un nuovo decreto d’urgenza per contrastare l’epidemia di coronavirus. Una disposizione che sostanzialmente riguarda settori per i quali non erano stati ancora adottati provvedimenti.
Il Decreto, contiene norme in materia di sostegno alle famiglie come la sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti per i soggetti che hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa nonché misure di sostegno ai lavoratori dipendenti e autonomi e di potenziamento degli ammortizzatori sociali nella “zona rossa””.
Vi sono poi importanti disposizioni in materia di amministrazione della giustizia, indicazioni igienico-sanitarie e misure in materia di turismo e spettacoli.
Per quanto riguarda l’amministrazione giudiziaria, le udienze dei processi sono sospese fino al 31 maggio 2020. Le udienze penali per i reati più gravi proseguiranno, invece, regolarmente compatibilmente con le misure che saranno adottate dagli uffici giudiziari per tutelare la salute pubblica nelle aule dei tribunali. Sono previste, inoltre, specifiche norme per i procedimenti dinanzi alla Corte dei Conti e per quelli dinanzi alle Commissioni Tributarie. In considerazione della necessità di riorganizzare le attività, il decreto prevede, dalla data di entrata in vigore, l’applicazione per 15 giorni del regime di sospensione feriale. Alcuni procedimenti potranno essere svolti anche in videoconferenza.
Per quanto riguarda le novità in campo sanitario, E’ prevista l’assunzione immediata per sei mesi, senza concorso, di 20.000 medici e personale sanitario da destinare alle zone più critiche. Fra questi anche medici all’ultimo anno di specializzazione universitaria. Anche i medici in pensione potranno essere richiamati in servizio per fronteggiare l’emergenza sanitaria che ha coinvolto circa 200 medici in corsia. Prevista anche la deroga all’orario massimo di lavoro per i professionisti in campo sanitario (medici, infermieri, personale ausiliario, ecc.) e il ricorso all’uso massiccio dei turni straordinari.
Anche la sanità privata è chiamata a dare il proprio contributo qualora necessario. Secondo le disposizioni del decreto legge, le Regioni sono autorizzate ad acquistare “ulteriori prestazioni” dalle strutture private che saranno anche “tenute a mettere a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature per le Regioni di Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto” quando manchi il personale perché “ricoverato” o in quarantena per il contagio da Covid-19. Anche i locali e i posti letto dovranno essere resi disponibili alle Regioni che ne faranno richiesta per le zone maggiormente colpite dall’epidemia e in stato di sovraccarico.
Fra le varie misure predisposte dal decreto, anche la centralizzazione dell’acquisto di materiale sanitario e, in particolare, mascherine e respiratori per i reparti di rianimazione degli ospedali. Sarà la Consip a occuparsi degli approvvigionamenti per le Regioni. Saranno acquistati anche 5.000 impianti di respirazione per le terapie intensive e sub intensive per i quali sono già stati stanziati 185 milioni di euro. Per le mascherine sono, invece, stati stanziati 50 milioni di euro.
Fra le misure più drastiche per le zone più colpite dal coronavirus, anche la possibilità di requisire temporaneamente alberghi per predisporre la quarantena di persone contagiate qualora i posti negli ospedali non siano sufficienti e per isolare ulteriormente la diffusione del virus in aree ad alta densità demografica quando il periodo di isolamento non può essere trascorso a casa. Non solo, le Regioni potranno “attivare anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all’interno che all’esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private”.
Voli cancellati, pacchetti viaggio prenotati ma di cui non si può usufruire a causa delle restrizioni attuate dai vari Paesi, partite di calcio non giocate, concerti annullati dagli organizzatori e l’abbonamento della palestra in cui non si è potuto andare perché chiusa. Per queste e altre cose a cui molti cittadini hanno dovuto rinunciare in questi giorni di emergenza coronavirus il governo ha previsto che si possa chiedere il rimborso e ha stilato una serie di linee guida contenute nel decreto legge n. 9 del 2 marzo e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020. Possono richiedere il rimborso del costo sostenuto:
- coloro che sono stati posti in quarantena o, comunque, risultino residenti o domiciliati nei Comuni che rientrano nella “zona rossa”, o comunque soggetta a limitazioni
- coloro, sia privati che aziende, che hanno programmato qualsiasi tipologia di viaggio o trasferta, con partenza o arrivo nelle aree soggette a limitazioni
- coloro che, avendo prenotato viaggi o trasferte per partecipare a concorsi, eventi o manifestazioni di qualsiasi natura, hanno verificato l’annullamento con provvedimento assunto dalle autorità competenti
- coloro che, avendo acquistato in Italia titolo di viaggio per destinazioni all’estero, abbiano accertato che l’ingresso in queste aree sia stato vietato con provvedimento assunto dalle autorità locali a causa dell’epidemia.
Per chi si trovasse in una situazione che non rientra in nessuno dei casi sopra elencati, come ad esempio per chi si deve recare in una località a ridosso della zona rossa, secondo l’Unione nazionale consumatori valgono le regole di sempre, quindi il Codice civile, il Codice del turismo e il Regolamento della Corte Europea n. 261/2004 in materia di voli.
Per fare richiesta di rimborso bisogna inoltrare una comunicazione all’agenzia di viaggi o alla compagnia area, in cui richiede il rimborso del costo sostenuto, allegando copia del titolo di viaggio e, qualora si tratti di un evento annullato, documenti che ne certifichino la prevista partecipazione. Questa comunicazione deve essere presentata entro 30 giorni: dalla cessazione del divieto imposto (quarantena, limitazione); dall’annullamento, sospensione o rinvio dell’evento programmato; dalla data prevista per la partenza verso un Paese in cui è stato imposto un divieto di ingresso. Entro i successivi 15 giorni dall’effettiva ricezione della richiesta, il destinatario della domanda deve provvedere al rimborso della somma erogata, oppure all’emissione di un voucher di pari importo, che dovrà essere utilizzato entro un anno dall’emissione.
Chi ha organizzato una vacanza o viaggio ma si trova a fare i conti con le limitazioni e i divieti imposti per contenere i contagi, ha due opzioni di rimborso a disposizione a seconda del caso specifico in cui rientra. Così, chi deve andare nelle immediate vicinanze di una zona rossa ha diritto, prima dell’inizio del pacchetto, di cancellarlo e chiedere il rimborso integrale dei pagamenti eventualmente già effettuati, entro quattordici giorni dalla comunicazione del recesso.
Per chi invece doveva o deve andare nella zona rossa, i nuovi decreti prevedono che, in deroga al Codice del turismo, il tour operator, invece di rimborsare il cliente, possa offrire un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o emettere un voucher di importo pari al rimborso spettante da utilizzare entro un anno. Quindi per esempio se uno deve andare a Codogno, nella zona rossa, ha meno diritti di chi deve andare a Lodi, ossia nelle vicinanze della zona rossa: il primo infatti, ottiene un voucher o la modifica delle date del viaggio, il secondo invece può avere il rimborso integrale dei soldi spesi.
Se invece si deve andare in un luogo che non è nella zona rossa o nelle sue immediate vicinanze, ma il tour operator, prima della partenza, è stato costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali del pacchetto acquistato, allora il viaggiatore può accettare la modifica proposta oppure annullare il viaggio senza corrispondere le spese di recesso. Se le modifiche imposte al contratto comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo, oppure può accettare un pacchetto sostitutivo, o, infine, recedere senza spese. Insomma, se si aveva un pacchetto per visitare una città, ma i musei sono tutti chiusi, si può andare lo stesso, ma si ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo. Oppure si può optare per il recesso e l’organizzatore deve rimborsare entro quattordici giorni.
Come per i pacchetti turistici, anche per i biglietti aerei è prevista una differenza fra chi ha il volo cancellato perché doveva andare in Stati esteri dove è impedito o vietato l’ingresso di cittadini italiani, e chi invece si è visto annullare il volo dalla compagnia aerea a causa di tagli o modifiche alle rotte effettuate. Nel primo caso, il vettore ha quindici giorni dalla richiesta del consumatore per rimborsare ovvero emettere un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione. La scelta è della compagnia aerea. In caso di cancellazione del volo per decisione autonoma della compagnia, invece, il passeggero ha diritto ai rimborsi o alla possibilità di riprogrammare il volo in un’altra data a sua scelta, a seconda della disponibilità di posti, allo stesso prezzo già pagato. Il rimborso, però, deve avvenire entro 7 giorni (e non 15 come previsto dai nuovi decreti) ed è il passeggero a scegliere tra rimborso o la riprogrammazione del volo, ossia l’imbarco su di un volo alternativo per la destinazione finale.
Trenitalia dà la possibilità di chiedere e ottenere il rimborso integrale per rinuncia al viaggio anche per biglietti acquistati dopo il 23 febbraio 2020, indipendentemente dalla tariffa, presentando la richiesta entro i termini sopra citati e giustificando il mancato viaggio con uno dei quattro motivi previsti dai nuovi decreti del governo. Per i treni a media e lunga percorrenza, il rimborso integrale è in bonus utilizzabile entro un anno. La richiesta può essere effettuata compilando l’apposito web form disponibile su trenitalia.com o presso qualsiasi biglietteria. Per i treni regionali, il rimborso integrale è in denaro. La richiesta può essere effettuata compilando l’apposito modulo on line o presso le biglietterie. Queste misure si aggiungono a quelle già adottate, in via autonoma e per sensibilità sociale, da Trenitalia che ha garantito alla propria clientela il rimborso integrale, richiesto entro il primo marzo 2020, di qualsiasi tipologia di biglietti, anche di quelli di solito non rimborsabili, con qualsiasi data di viaggio e con qualunque destinazione.
Il decreto firmato dal governo il 4 marzo scorso ha sospeso fino al 3 aprile tutte le gite, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche organizzate dalle scuole, sia sul territorio nazionale sia all’estero. Per tutti questi casi valgono le stesse norme in vigore per i pacchetti turistici e, in più, il rimborso può essere effettuato dall’agenzia viaggi o anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione. Ma ci molte altre situazioni che sono state trascurate e non previste.
Per quanto riguarda le partite di calcio, il governo ha stabilito la sospensione delle manifestazioni sportive e relativi campionati. Quindi si ha diritto al rimborso dei costi di trasferta (aereo, treno) e del prezzo del biglietto per la partita (chi ha un abbonamento può reclamare una quota). Per concerti, spettacoli teatrali ed altri eventi invece, se c’è stata una cancellazione si ha diritto al rimborso integrale del prezzo del biglietto o di una quota dell’abbonamento; se invece l’evento è stato solo rinviato a un’altra data, il possessore di un biglietto ha diritto al rimborso del singolo titolo di accesso, mentre l’abbonato userà il suo diritto di accesso nella data in cui l’evento si svolgerà effettivamente, senza diritto a rimborsi.
Chi aveva prenotato un albergo per una vacanza, per motivi di lavoro o per assistere a un evento annullato a seguito dell’emergenza coronavirus, oppure non può più viaggiare, essendo in quarantena, ha diritto alla restituzione della caparra.
Il decreto del 4 marzo 2020 ha sospeso fino al 15 marzo i servizi educativi per l’infanzia. In questo caso, vale la regola generale: chi paga per avere un servizio, una prestazione, che poi, non per colpa sua, non viene effettuata, ha diritto a riavere i soldi, a essere rimborsato, altrimenti l’altra parte avrebbe un arricchimento ingiustificato e indebito.
Per quanto riguarda le attività motorie in genere, svolte all’aperto o all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, scatta il diritto al rimborso del singolo titolo di ingresso. Per gli abbonamenti, invece, bisogna distinguere. Se si ha un abbonamento annuale con un numero prestabilito di ingressi, allora l’abbonato potrà usare il suo diritto di accesso dopo il 3 aprile, se l’abbonamento è annuale, con ingresso libero, oppure è relativo al mese di marzo o comunque mensile, si ha diritto alla restituzione della quota parte dell’abbonamento non utilizzata.
Roma, 14 marzo 2020 La Segreteria Nazionale












