Un nostro affezionato lettore ci chiede se sia possibile chiedere il congedo straordinario biennale ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del dlgs 151/2001 per assistere il genitore disabile in condizione di gravità, in mancanza del requisito della convivenza al momento della domanda.

La risposta è positiva.

Lo ha stabilito una sentenza della Corte Costituzionale recepita dall’INPS con specifica circolare di prassi.

La sentenza citata ha modificato l’articolo 42, comma 5, del dlgs 151/2001, in base alla quale per utilizzare il congedo era necessario il requisito della convivenza.

Si tratta della sentenza 232/2018, che ha stabilito il diritto anche per il figlio che, «al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l’ordine determinato dalla legge».

Per utilizzare il congedo, il figlio non ancora convivente è tenuto a dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, che provvederà ad instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l’inizio del congedo richiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso.

Ricordiamo chi sono i parenti caregiver che hanno diritto al congedo straordinario di due anni previsto dalla legge 104/1992:

  • coniuge (anche in unione civile) convivente;
  • padre o madre, anche adottivi o affidatari: solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
  • figli conviventi: limitatamente al caso in cui il coniuge ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • fratelli o sorelle conviventi: nel caso in cui coniuge, entrambi i genitori, e figli conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • parente o affine entro il terzo grado convivente: il coniuge, entrambi i genitori, i figli e i fratelli siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • figli non ancora conviventi con la persona disabile in situazione di gravità (è la novità introdotta dalla sopra citata sentenza): la convivenza deve essere instaurata successivamente.

Roma, 6 agosto 2021                  La Segreteria Nazionale

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