Dell’argomento abbiamo diffusamente parlato nel nr. 24 del 13 giugno 2020 di questo notiziario. Il beneficio previdenziale è previsto all'art. 21, comma 1, della L. n.232 del 1990. Al riguardo, tuttavia, occorre far presente che, mentre l’articolo 4 del Dlgs 165/1997 ha dettato una nuova ed espressa disciplina per il calcolo dei 6 aumenti periodici sul trattamento di pensione,

l’effetto dei 6 aumenti periodici sul trattamento di fine servizio è rimasto soggetto a quanto previsto dall’art.6-bis del D.L. n.387 del 1987 (convertito, con modificazioni dalla Legge 20 novembre 1987, n.472), così come modificato da ultimo dall'art.21, comma 1, della L. n.232 del 1990. Ciò premesso, secondo quanto sostenuto dall’INPS, l’aumento figurativo dei sei scatti di stipendio, è riconosciuto e calcolato soltanto nei seguenti tre casi:

• decesso del dipendente;

• riforma per malattia del dipendente;

• pensionamento al raggiungimento del limite di età del dipendente.

Sulla questione è recentemente intervenuto il Consiglio di Stato il quale, con la Sentenza nr.01231/2019 pronunciata nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2018 e pubblicata il 22 febbraio 2019, ha affermato, con riferimento a un dipendente della carriera Prefettizia, il principio che, in base all'attuale sistema normativo, i sei scatti stipendiali devono essere computati nella determinazione della misura del TFS anche quando la cessazione dal servizio sia avvenuta a domanda, qualora al momento della stessa siano stati compiuti i 55 anni di età congiuntamente ai 35 anni di servizio utile.

Sulla possibilità di riconoscere il beneficio al personale della Polizia di Stato, anche quando la cessazione dal servizio sia avvenuta a domanda, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha richiesto un qualificato parere all’INPS, che ha così risposto: “.....Com’è noto, al personale della Polizia di Stato, ai fìni del trattamento di fine servizio, sono attribuiti in aggiunta a qualsiasi altro beneficio, sei scatti ai sensi dell’art. 21 della legge n. 232/1990 (mod. dell’art. 6-bis del decreto legge 21.9.1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla legge 20.11.1987. n. 472), sempreché tale personale cessi dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto. Viceversa, i citati benefici non possono essere attribuiti ai soggetti collocati a riposo per art. 21 della legge n. 232/1990 (cioè a coloro che conseguono il requisito dei 55 anni in presenza di un servizio utile di 35 anni) in quanto, detta condizione, è equiparata ad un collocamento a riposo a domanda. Indicazioni in tal senso sono state impartite da questa Direzione Centrale (D.C. Previdenza - ex INPDAP,) con Informativa n. 280 del 15.03.2001.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 1231 del 22.09.2019, non risulta pertinente alla tematica in argomento essendo relativa ad un ricorso proposto da un prefetto avverso la mancata valutazione del beneficio dei sei aumenti periodici stipendiali, di cui all’art. 6 bis del D.L. n. 387/1987, nel calcolo dell’indennità di buonuscita percepita dall’appellante con determinazione ex INPDAP n. 6477 del 12.5.2011.

A tale proposito, va altresì precisato che con il parere n. 3826/13 dell’11.09.2013, l’Adunanza della Sezione Prima del Consiglio di Stato ha ritenuto applicabile, al personale della carriera prefettizia, il beneficio dei menzionati sei aumenti periodici stipendiali nel calcolo del T.F.S.

E il caso di ricordare, infine, il principio di carattere generale concernente il divieto per le pubbliche amministrazioni di adottare provvedimenti per 1’estensione di decisioni giurisdizionali in materia di personale.”

Roma, 27 novembre 2020               La Segreteria Nazionale

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