Si chiede di chiarire, con la massima urgenza, i termini che delineano la fruizione del “congedo COVID-19 per quarantena scolastica”, a favore degli appartenenti alla Polizia di Stato.
Al Ministero dell’Interno - Dipartimento della P.S. - Segreteria del Dipartimento - Ufficio per le Relazioni Sindacali - ROMA
Oggetto: Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli in favore degli appartenenti alla Polizia di Stato. – Richiesta chiarimenti.
La recente evoluzione della curva epidemiologica del COVID-19, sta evidenziando un deciso incremento di contagi sul territorio nazionale. La situazione ha avuto una forte spinta in negativo in concomitanza con l’apertura delle scuole e l’avvio dell’anno scolastico che, sin da subito, ha fatto evidenziare un deciso indice di replica di contagi tra i ragazzi che, a loro volta, hanno introdotto il virus negli ambienti domestici.
Per tamponare l’evento, l’8 settembre scorso, il Governo è intervenuto emanando il Decreto Legge n.111/2020, che tra gli altri interventi ha introdotto sino al 31 dicembre 2020, novità in merito agli istituti di lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici.
La norma prevede che, allorquando disposto dal Dipartimento di prevenzione ASL, un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.
Nelle ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio minore, a seguito di contatto verificatosi all'interno dell’istituto scolastico.
L’articolo 5 del citato Decreto Legge, sancisce che per i periodi di congedo fruiti per i motivi di cui sopra è riconosciuta in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Sul punto, lo scorso 2 ottobre è intervenuto l’INPS, il quale con la circolare n.116, riguardo i lavoratori del settore pubblico ha affermato che per quanto attiene alle modalità di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e alle relative indennità, le stesse sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
Per tale ragione, i lavoratori interessati dovranno presentare le relative istanze alla propria Amministrazione, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.
Considerata la circostanza, e tenuto conto che l’impennata di contagi coinvolge sempre più colleghi, si chiede di chiarire, con la massima urgenza, i termini che delineano la fruizione del “congedo COVID-19 per quarantena scolastica”, a favore degli appartenenti alla Polizia di Stato.
Roma, 14 ottobre 2020 Il Segretario Nazionale Fabio Lauri












