Alcuni nostri lettori ci chiedono chiarimenti in ordine all'istituto dell'Aspettativa. In particolare, i dubbi riguardano i cumuli agli effetti della determinazione dei limiti massimi e la nozione di “servizio attivo”.
La materia è stata variamente trattata sul nostro notiziario flash (vedi nr. 18 dell'11 maggio 2013 e nr 40 del 4 ottobre 2014).
Essa è regolata dagli articoli 68, 69 e 70 del DPR 10 gennaio 1057 nr. 3. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 68 del DPR 3/1957, l'aspettativa per infermità non può protrarsi per più di diciotto mesi, mentre per il comma 4 dell'articolo 69 del DPR 3/57 l'aspettativa per motivi di famiglia non può eccedere la durata di un anno.
Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per cause di servizio non è computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.
I periodi di assenza del dipendente dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, che non comportino inidoneità assoluta al servizio, non sono computati ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa fino a completa guarigione clinica.
Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane, ovvero è collocato in aspettativa speciale fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore; tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del detto limite massimo (art. 19, co. 3 D.P.R. 164/2002).
Occorre, infine, ribadire che in virtù dell’articolo 17 del DPR 16 aprile 2009 nr. 51, sono, altresì, esclusi dal computo i giorni di aspettativa per infermità dovuti a patologie gravi che richiedano terapie salvavita e altre a esse assimilabili secondo le indicazioni dell’Ufficio medico legale dell’Azienda sanitaria competente per territorio.
Sono altresì esclusi i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital e i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria.
Sono esclusi dal computo anche i giorni successivi alla terapia effettuata in Day hospital e necessari per smaltire gli effetti collaterali della terapia stessa. Detti giorni di assenza sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell’Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni.
Il successivo articolo 70 del DPR 3/57 prevede che due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 69 (1 anno), quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi mentre due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal terzo comma dell'art. 68 (18 mesi), quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.
Rientrano nel “servizio attivo”, oltre alla presenza “fisica” in servizio anche particolari assenze retribuite e che comportano la maturazione dell’anzianità di servizio:
- il congedo ordinario e i cosiddetti “recuperi delle festività soppresse”;
- i giorni di assenza per terapia parzialmente/temporaneamente invalidanti;
- gli scioperi per chi se li può permettere;
- i permessi sindacali retribuiti compresi quelli previsti per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- il distacco sindacale;
- l’interdizione dal lavoro, i congedi di maternità e paternità, i congedi parentali, i congedi per malattia del bambino, i riposi giornalieri (quindi anche i permessi giornalieri) previsti dal D.Lgs. 26/03/2001, n. 151;
- i permessi ex legge 104/1992.
Per quanto concerne il congedo straordinario, si è posto l’interrogativo se un periodo di congedo straordinario per malattia fruito all’interno di due periodi di aspettativa per malattia sia utile a interrompere il cumulo ai fini del raggiungimento del periodo massimo consentito.
Al riguardo, occorre precisare che la circolare 333-A/9807.F/8900-2011 del 22 novembre 2011 precisa espressamente che il congedo straordinario non si cumula con l’aspettativa e che l’articolo 70 del testo Unico emanato col DPR 3/1957 non impone che il periodo di servizio attivo superiore a tre mesi debba essere svolto in maniera continuativa.
Pertanto il congedo straordinario fruito all’interno del servizio attivo in argomento comporta il prolungamento del conteggio del periodo interruttivo dell’aspettativa.
Ai sensi dell'articolo 70 comma 2 del DPR 3/57, la durata complessiva dell’aspettativa per infermità e per motivi di famiglia non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio.
Ai fini del computo del periodo massimo di aspettativa consentita, vanno sommate tra loro solo le aspettative concesse per infermità e per motivi di famiglia, escludendo le assenze per campagna elettorale, per mandato amministrativo o parlamentare, nonché le aspettative per motivi sindacali e per frequenza corsi.
Non sono, infine, cumulabili con l’aspettativa istituti autonomi quali l’interdizione anticipata dal lavoro, il congedo di maternità di cui al T.U. nr. 151/2001 nonché il congedo parentale.
In particolare, per quel che concerne il congedo parentale occorre evidenziare che nel caso il congedo venga fruito tra due periodi di aspettativa per infermità, detta assenza non si configurerà utile al fine dei tre mesi di servizio attivo necessari per non sommare tra loro più periodi di aspettativa (circolare 333-A/9807.F.1.” del 15 luglio 2003).
Il dipendente che supera il periodo massimo previsto per l’aspettativa e risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato dal servizio ove non sia possibile utilizzarlo a domanda in altri compiti attinenti alla sua qualifica.
Roma, 30 luglio 2020 La Segreteria Nazionale












