La legge 17 luglio 2020, n.77, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n, 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro, all'economia, nonché di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha previsto in sede di conversione del DL 34/2020, le seguenti innovazioni:
L’art. 260-bis, introdotto net corso dell'esame presso la Camera dei deputati, autorizza l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 897 allievi agenti bandito con decreto del 18 maggio 2017, con la finalità di i contenziosi insorti con riguardo al possesso dei requisiti di partecipazione.
Più in dettaglio:
• il comma 1 autorizza l’assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti in favore dei volontari in ferma prefissata, mediante scorrimento delta graduatoria delta prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia — Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 201 7, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale — 4a Serie speciale n. 40 del 26 maggio 2017;
• il comma 2 dispone che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni a valere sulle facoltà assunzionali previste per gli anni 2020, entro un massimo di 1,650 unità, e per l'anno 20211 entro un massimo di 550 unità quale quota parte delle relative facoltà assunzionali, previa individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2019 e 2020 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati in base alle unità cessate (come disposto dall'art. 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto n, 133).
II totale complessivo delle assunzioni autorizzate in base al nuovo art. 260-bis è quindi pari a 2.200 unità (quale tetto massimo) per gli anni 2020 e 2021. La disposizione stabilisce che si provveda con riguardo ai soggetti:
a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo {'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo I comma 2-bis, del decreto legge 14 dicembre 2018, 135, convertito, con modificazioni, dalla legge I I febbraio n, 12, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione delta procedura concorsuale per l'assunzione di 893 allievi agenti (pubblicata nella G.U. del 26 maggio 2017);
b) che siano stati ammessi con riserva alla fase successiva della suddetta procedura concorsuale in forza di provvedimenti del giudice amministrativo, ovvero che abbiano tempestivamente impugnato gli atti di non ammissione con ricorso giurisdizionale ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato e che i giudizi siano pendenti;
c) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati; il comma 3 mantiene fermo che ['Amministrazione procede all'assunzione dei soggetti inclusi nell’elenco allegato al decreto del Capo della Polizia — Direttore generale della pubblica sicurezza del 13 agosto 2019, degli aspiranti in possesso dei requisiti della procedura assunzionale di cui all'art. t I l comma 2- bis, del (1,1. N 35/201 8, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al suesposto comma 21 primo periodo, quindi fino a 2,200 unità per gli anni 2020 e 2021; il comma 4 sancisce che la posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all’esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.












