Il giorno 19 maggio 2020, a conclusione del confronto con l’amministrazione, è stata siglata dal Siulp l’intesa sul Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali relativa all’anno 2019. 

Per quel che concerne la distribuzione dei cambi turno e reperibilità, non vi sono modifiche rispetto allo scorso anno fatta eccezione per la reperibilità dei Reparti Volo di Pratica di Mare e Milano (aumentati 30 turni per entrambi come richiesto dal servizio reparti speciali) e per la Direzione Centrale di Sanità alla quale sono stati aumentati 200 cambi turno.

Detti incrementi sono stati determinati per soddisfare le esigenze legate all’emergenza COVID-19 e agli accompagnamenti degli immigrati.

La disponibilità delle risorse utilizzabili ha consentito remunerare per l'anno 2019 le seguenti fattispecie:

  1. reperibilità;
  2. cambio turno;
  3. produttività collettiva;
  4. servizi resi in alta montagna;
  5. controllo del territorio.

Per le citate fattispecie saranno corrisposti compensi lordi nelle seguenti misure:

  1. € 17,50 per ciascun turno di reperibilità;
  2. € 8,70 per ogni cambio turno;
  3. € 4,80 giornalieri per l'effettiva presenza;
  4. € 6,40 per ogni turno reso in alta montagna;
  5. € 5,00 per ciascun turno serale;
  6. € 10,00 per ciascun turno notturno.

I compensi relativi alle fattispecie individuate sono cumulabili. Destinatario degli emolumenti previsti è il personale della Polizia di Stato di cui all'art. 1 del d.p.r. 15 marzo 2018 n. 39.

Per quanto concerne la reperibilità, il relativo compenso è attribuito al personale al quale, ai sensi degli artt. 64, l. 121/1981 e 18 accordo nazionale quadro sottoscritto il 31/07/2009, è fatto obbligo di mantenere la reperibilità nonché al personale che, non obbligato a mantenere la reperibilità, è chiamato ad intervenire per eccezionali, imprevedibili e non altrimenti risolvibili esigenze di servizio.

Resta salvo il diritto al compenso per lavoro straordinario ed all'eventuale recupero del giorno di riposo. Salvo quanto previsto dall'art. 64 l. 121/1981, non potrà farsi ricorso alla reperibilità per il personale impegnato in servizi interni ed esterni stabilmente organizzati in turni continuativi.

La reperibilità può essere disposta nel limite massimo della pianificazione dei turni di reperibilità annualmente stabilita per ogni ufficio dal dipartimento della pubblica sicurezza.

Il compenso per il cambio turno è attribuito:

a) nell'ipotesi di modifica, disposta d'ufficio, dell'orario di lavoro previsto dalla programmazione settimanale successivamente alla programmazione stessa;

b) nell'ipotesi di una seconda variazione, disposta d'ufficio, dell'orario di lavoro nell'ambito della programmazione settimanale. Alla modifica ed alla variazione dell'orario di lavoro si procede secondo le disposizioni dell'art. 11 dell'accordo nazionale quadro sottoscritto il 31/07/2009 e nel limite massimo della pianificazione dei cambi turno annualmente stabilita per ogni ufficio dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Al personale impiegato nei servizi continuativi, il compenso per il cambio turno è attribuito solo alla prima modifica e alla seconda variazione di turno, configurandosi quelle successive quali sviluppo della tipologia d'orario.

Al personale in forza presso i Reparti Mobili, ed effettivamente impiegato negli stessi, in sostituzione del compenso di cui al primo comma, spetta un compenso lordo annuo pari a € 610,00;

Al personale dei reparti mobili aggregato o trasferito presso altri uffici il compenso è corrisposto in dodicesimi, in relazione al numero dei mesi di servizio prestati presso il reparto.

Per maturare il diritto alla corresponsione di un dodicesimo del compenso occorre aver prestato almeno quindici giorni di servizio nel mese di riferimento.

Ai fini del suddetto computo, sono equiparati ai giorni di effettiva presenza in servizio le fattispecie espressamente indicate per l’istituto della produttività collettiva.

Al personale di altri uffici, aggregato o trasferito presso i Reparti Mobili nel corso dell'anno, il compenso è corrisposto in dodicesimi, con le stesse modalità'. Il compenso per produttività collettiva è attribuito calcolando i giorni di effettiva presenza in servizio prestati nel corso dell'anno solare.

Ai fini del calcolo sono equiparati ai giorni di effettiva presenza in servizio:

a) i riposi compensativi; b) le assenze per infermità conseguenti ad infortuni occorsi in servizio;

c) le assenze di cui all'articolo 17 del d.p.r. n. 51/2009, comprese quelle consequenziali alla somministrazione delle terapie;

d) le assenze per effetto dell'applicazione della legge 104/92;

e) le assenze derivanti dal divieto di adibire al lavoro le donne previsto dal capo 111 del d. lgs. n. 151/2001;

f) le assenze di cui all'articolo 8 della l. n. 219/2005; g) i permessi sindacali, compresi quelli autorizzati in forma cumulativa, e i distacchi.

Ogni ulteriore fattispecie si configura come giorno di assenza. Ai fini della corresponsione del compenso per la produttività collettiva e ricorrendone le condizioni, per il personale vincitore di un concorso per l'accesso a qualifiche superiori e collocato in aspettativa per la durata del corso, i giorni di frequenza sono equiparati ai giorni di effettiva presenza in servizio.

Per il personale impegnato in orari di lavoro articolati su cinque giorni settimanali, ai fini del calcolo dei giorni di effettiva presenza in servizio, ad ogni cinque giorni ne sarà sommato uno. Il compenso per i servizi resi in alta montagna è corrisposto al dipendente in ragione del numero di servizi svolti, anche occasionalmente ed anche se il servizio prestato in località posta al di sopra dei 1500 metri sul livello del mare abbia avuto durata inferiore a quella dell'intero turno di servizio.

Il compenso per controllo del territorio è attribuito al personale effettivamente impiegato:

a) nelle fasce orarie serali e notturne

b) nei servizi esterni di pronto intervento e soccorso pubblico, organizzati in turni continuativi, sulla base di ordini formali di servizio e coordinati dalle sale operative delle questure e dalle sale operative o dalle sale radio dei commissariati distaccati (centri di risposta 113/112nue) e dalle sale operative o dalle sale radio delle specialità.

Lo stesso compenso spetta anche al personale che - nelle medesime fasce orarie presta servizio nelle "sale operative" e concorre al dispositivo di controllo del territorio a supporto delle unità operative esterne.

Il compenso è attribuito allo stesso personale per i servizi svolti, rispettivamente, nelle fasce orarie 19/01 (0 18/24 0 19/24) e 01/07 (0 00/06 0 00/07) 0 22/07, remunerando il turno notturno in misura doppia rispetto a quello serale.

Al personale impiegato occasionalmente in servizi di controllo del territorio organizzati in turni continuativi, nelle fasce di cui al precedente comma 3, viene corrisposto il previsto compenso in ragione del numero dei turni di servizio effettuati. Il compenso è cumulabile con l'indennità di servizio esterno di cui all'art. 12 del d.p.r. 5 giugno 1990, n. 147.

Lo stesso non è cumulabile con le indennità di ordine pubblico, previste dall'art. 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284 e dall'art. 10 del d.p.r. 5 giugno 1990, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, e con l'indennità di missione.

L’accordo sarà oggetto di integrazione, all'atto dell'emanazione del provvedimento di ripartizione delle somme di cui all'art. 1, comma 441, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020), di cui all'art. 1, ultimo capoverso. In quella circostanza, le risorse rese disponibili dal predetto decreto ed eventuali risorse residue saranno distribuite secondo le modalità e gli importi che verranno definiti con l'accordo integrativo.

Il Siulp ha sollecitato l’impegno a corrispondere le somme previste dal FESI nel più breve tempo possibile. Per l’indennità di controllo del territorio il pagamento potrebbe aversi in seguito, in relazione al tempo necessario per definire sia l’esatto numero dei servizi sia gli aventi diritto.

L’accordo firmato contiene un profilo normativo assolutamente chiaro, in modo da evitare interpretazioni fantasiose e salvaguardando le assenze legittime come congedi, malattie e permessi.

Roma, 23 maggio 2020                    La Segreteria Nazionale

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