L'Inps con la circolare n. 140 depositata il 18 novembre 2019 fornisce indicazioni sui permessi di paternità previsti dall'art 40 del d.lgs. n. 151/2001 nei casi in cui la madre è una lavoratrice autonoma, alla luce di quanto disposto dalla Cassazione con la sentenza n. 22177/2018.

Occorre premettere che la norma di riferimento, ossia l'art. 40. del dlgs. n. 151/2001 contenete il testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità dispone che:

I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:

  1. nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
  2. in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
  3. nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
  4. in caso di morte o di grave infermità della madre.

Il richiamato articolo 39 disciplina i riposi giornalieri della madre prevedendo:

  1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è' inferiore a sei ore.
  2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
  3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

I chiarimenti dell’INPS si sono resi necessari alla luce della sentenza della Cassazione n. 22177/2018 che ha chiarito che i permessi giornalieri del padre non devono considerarsi alternativi a quelli goduti dalla madre, in quanto entrambi i genitori potendo "lavorare subito dopo l'evento della maternità - risulta maggiormente funzionale affidare agli stessi genitori la facoltà di organizzarsi nel godimento dei medesimi benefici previsti dalla legge per una gestione familiare e lavorativa meglio rispondente alle esigenze di tutela del complessivo assetto di interessi perseguito dalla normativa; consentendo perciò ad essi di decidere le modalità di fruizione dei permessi giornalieri di cui si tratta, salvo i soli limiti temporali previsti dalla normativa."

Pertanto, alla luce di detta sentenza, l'Inps dispone che il padre lavoratore dipendente, se la madre è autonoma, può usufruire dei permessi previsti dall'art. 40 del dlgs n. 151/2001 "dalla nascita o dall'ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali o internazionali del minore" senza che rilevi la fruizione dell'indennità di maternità da parte della madre lavoratrice autonoma.

Il tutto nel rispetto delle incompatibilità indicate nella circolare n. 8/2003 così regolamentate: Come chiarito da ultimo dalla circolare, dette indicazioni si applicano alle domande pervenute e non definite e, a domanda dell'interessato, agli eventi pregressi non prescritti o per i quali non è intervenuta sentenza passata in giudicato. Sugli applicativi informatici le informazioni verranno fornite successivamente.

Roma, 30 aprile 2020                La Segreteria Nazionale

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