L’emergenza sanitaria e i gap produttivi causati dagli effetti epidemiologici del corona virus hanno prodotto dinamiche inedite sulla gestione del rapporto di lavoro. In particolare, la necessità di cautelare la forza lavoro ha imposto la sperimentazione forzata dello smart working mentre i ridotti volumi di produzione hanno prodotto il ricorso massiccio alla cassa integrazione e alle ferie forzate.
Al riguardo è interessante l’Ordinanza della Sezione Lavoro del Tribunale di Grossseto (Giudice G. Grosso) del 23 aprile 2020, che accoglie il ricorso ex art. 700 c.p.c., prodotto da un dipendente a tempo indeterminato del settore commercio e terziario.
Il ricorrente lamentava che il datore di lavoro aveva illegittimamente rifiutato di adibirlo al lavoro cd. agile nonostante tutti i colleghi del suo reparto lo fossero già stati, limitandosi a prospettargli il ricorso alle ferie “anticipate”, da computarsi non su un monte ferie pregresse ma su quelle non ancora maturate, in alternativa alla sospensione non retribuita del rapporto, fino alla cessazione della lamentata incompatibilità da verificarsi previa nuova visita medica.
Nella motivazione del provvedimento si osserva, in premessa, che, rispetto all’emergenza sanitaria in atto, l'azienda, senza sforzo apprezzabile, ben avrebbe potuto mettere il lavoratore in condizioni di operare da remoto e che la promozione del godimento delle ferie, appare misura comunque subordinata alla possibilità, ove sia concreta, di ricorrere al lavoro agile e il datore di lavoro privato vi abbia fatto ricorso per altri dipendenti. Inoltre, nel caso specifico il lavoratore, aderendo al precipuo invito del datore di lavoro in relazione al contingente periodo emergenziale, aveva usufruito delle ferie maturate, relative sia all'anno precedente che a quello in corso.
Indurlo a far ricorso anche a ferie non ancora maturate, a valere quindi sul monte futuro, non solo non trova fondamento normativo alcuno, ma si profila, già in astratto, contrario al principio generale per cui le ferie (maturate) servono a compensare annualmente il lavoro svolto con periodi di riposo, consentendo al lavoratore il recupero delle energie psico-fisiche e la cura delle sue relazioni affettive e sociali, e pertanto maturano in proporzione alla durata della prestazione lavorativa. In quanto tale, il godimento delle ferie non può essere subordinato, nella sua esistenza e ricorrenza annuale, alle esigenze aziendali se non nei limiti di cui all'art. 2109, co. 2, cod.civ. e nel rispetto delle previsioni dei singoli contratti collettivi, avuto riguardo ai principi costituzionali affidati all'art. 36 della carta.
Nello specifico contesto, conclude il Giudice, il rifiuto di ammettere il ricorrente al lavoro agile e la correlata prospettazione della necessaria scelta tra la sospensione non retribuita del rapporto e il godimento forzato di ferie non ancora maturate si profilano illegittimi.
Si evidenzia, inoltre nel provvedimento, che nell'attuale periodo di crisi sanitaria connessa ai noti problemi della diffusione del Covid19, il dipendente avrebbe avuto diritto ad essere preferito nell'assegnazione alla modalità di lavoro agile in ragione della previsione di cui all'art. 39, co. 2, D.l. 18/2020, in quanto portatore di patologia da cui era derivato il riconoscimento di un'invalidità civile con riduzione della sua capacità lavorativa.
Infine, secondo il Tribunale, il ricorrente, non potendo rientrare fisicamente in azienda almeno fino al 30.4.2020, ed avuto riguardo al tempo ordinariamente occorrente per fare valere i propri diritti in via ordinaria, si troverebbe di fronte alla scelta tra due distinte, ingiustificabili, rinunce: alla retribuzione o al godimento annualmente ripartito delle ferie come via via maturate in ragione del lavoro prestato. In entrambi i casi con sicura compromissione di diritti fondamentali ed intangibili del lavoratore.
Tale comprovata, specifica, circostanza di fatto induce a ritenere sussistente il pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile e dunque esistente il concreto pericolo di lesione di beni patrimoniali e non patrimoniali non integralmente risarcibili per equivalente.
Alla luce di tutte le argomentazioni esposte, il Tribunale accoglieva il ricorso con l’ordine di adibire il ricorrente al lavoro agile e con la precisazione che, in ragione della peculiarità della vicenda e della necessità di assicurare il rispetto del provvedimento con effetto immediato, a fronte della brevità dell'arco temporale (allo stato) residuo con riferimento alla cogenza di essa, si ritiene che sussistano le condizioni per la concessione dello strumento di coercizione indiretta ex art. 614 bis cpc, con lo scopo di incentivare l'adempimento dell'obbligo imposto, cui la resistente azienda si è dimostrata refrattaria pur a fronte delle reiterate richieste del ricorrente lavoratore invalido.
Nello specifico, tenuto conto della natura della prestazione, del danno prevedibile, delle condizioni personali e patrimoniali delle parti, il tribunale fissa la somma di 50 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Roma, 30 aprile 2020 La Segreteria Nazionale












