Con la circolare nr. 333-A/0004164 del 19 marzo 2020 a Firma del Capo della Polizia Prefetto Gabrielli, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha emanato, in relazione all’attuale emergenza epidemiologica da COVID-19, ulteriori disposizioni applicative del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18.

Al riguardo, dobbiamo davvero ringraziare il Prefetto Gabrielli per la celerità con la quale ha chiarito una serie di dubbi interpretativi sorti in relazione al contenuto del decreto 18/2020.

Invero, proprio alcuni giorni fa, con una nota del SIULP FD, visionabile su nostro sito al seguente link: https://www.siulp.it/decretolegge-17-marzo-2020-n-18-particolari-forme-di-congedo-straordinario.html, avevamo richiesto al Dipartimento della P.S. un autorevole intervento per dirimere dubbi interpretativi in merito all’art. 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, alla cui applicazione sono connesse importanti ricadute nei confronti del personale della Polizia di Stato e di tutte le altre Forze di Polizia.

In tal senso la circolare del Dipartimento coglie le sollecitazioni del SIULP con encomiabile tempestività. Ne illustriamo di seguito il contenuto. Richiamata la precedente circolare n. 557/LEG/141.510/2020, del 18 marzo 2020, la direttiva si concentra sui nuovi istituti introdotti dall’ultimo decreto-legge emanato dal Governo.

In relazione ai congedi straordinari speciali per il Personale del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico (articolo 87, commi 6 e 7), la circolare precisa che il comma 6 delinea una disciplina specifica per le assenze che, pur essendo connesse all'emergenza da COVID-19, non sono incluse fra le tre tipologie di assenza (malattia, quarantena con sorveglianza attiva e permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva) previste dall'articolo 19, comma l, del decreto-legge n. 9 del 2020 .

La nuova normativa, delinea una figura speciale di congedo straordinario per "temporanea dispensa dalla presenza in servizio" utilizzabile "anche ai soli fini precauzionali in relazione all'esposizione a rischio".

Il procedimento per l’applicazione del nuovo istituto è delineato come segue:

La prima fase prevede che i Medici della Polizia di Stato — in costante raccordo e anche su segnalazione dei Dirigenti degli Uffici, Istituti e Reparti — individuino il Personale che ritengono sia appropriato dispensare temporaneamente dalla presenza in servizio, anche a soli fini precauzionali, alla luce del livello di esposizione al rischio che ciascun dipendente abbia eventualmente subito o possa subire in futuro, così come di quello che possa creare egli stesso a terzi, anche in base al concreto regime di impiego attuale e al prospettabile impiego futuro. Gli stessi medici effettuano gli accertamenti di competenza e rendono il proprio parere.

Successivamente, i Dirigenti, sulla base del parere medico, adottano il motivato provvedimento di dispensa temporanea dal servizio, individuandone la durata, entro un massimo di due settimane lavorative, sempre nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità dell'ufficio; il provvedimento è nuovamente adottabile nei riguardi del medesimo dipendente, sempre secondo la suddetta disciplina.

Il periodo trascorso in regime di tale figura di congedo straordinario speciale è equiparato, agli effetti giuridici, economici e previdenziali, al servizio prestato. Lo stesso periodo è escluso dal computo dei 45 giorni previsti dall'articolo 37, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Nel corso del detto periodo il personale interessato è escluso dalla corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa (buono pasto).

La circolare prende, poi, in considerazione il successivo comma 7 dell’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 che riguarda le tre tipologie di situazione connesse all'emergenza da COVID-19 — già oggi equiparate a tutti gli effetti al ricovero ospedaliero grazie all'articolo 19, comma 1, del decreto n. 9/2020 (malattia, quarantena con sorveglianza attiva e permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva). In relazione a tali situazioni, il Dipartimento chiarisce che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il personale della Polizia di Stato è collocato d'ufficio in una figura speciale di congedo straordinario.

Il regime giuridico di tale figura prevede, anche in tali casi, che i periodi trascorsi in tale condizione costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. In tal senso, sono esclusi dal computo dei 45 giorni previsti dall'articolo 37, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e non danno diritto all'indennità sostitutiva di mensa (buono pasto).

In relazione all’articolo 24 che incrementa, eccezionalmente, il numero dei permessi retribuiti previsti dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di complessive ulteriori dodici giornate fruibili entro il 30 aprile 2020, la circolare ribadisce che, in aggiunta ai giorni mensili già disciplinati su base ordinaria, ciascun dipendente rientrante nel caso all'attenzione può chiedere la fruizione, per i mesi di marzo e di aprile, fino a un numero massimo di ulteriori dodici giornate, che riguardano l'intero bimestre, senza necessità di riparto tra le due mensilità riguardate.

Inoltre, fino alla medesima data, in favore dei lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della predetta legge, l'articolo 39 introduce il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ribadendo che anche per i predetti tale modalità dovrà essere compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Sempre fino al 30 aprile 2020, si prevede (articolo 26, comma 2) che, per i lavoratori dipendenti con disabilità grave e per quelli in possesso di certificazione medico legale attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio, prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2020. Ne consegue che il Personale interessato accederà alla figura speciale di congedo straordinario di cui all’articolo 87, comma 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18.

La circolare si sofferma, poi, sull'articolo 25 del decreto-legge in esame ribadendo che, come già chiarito dalla circolare n. n. 557/LEG/141.510/2020 del 18 marzo 2020, a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, prevista per la prima volta dal d.P.C.M. 4 marzo 2020, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico, compresi i genitori affidatari, hanno diritto a fruire di uno specifico congedo per i figli di età non superiore a 12 anni, per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione giornaliera, con contribuzione figurativa, per un periodo massimo di 15 giorni, continuativo o frazionato, ferma restando la facoltà del dipendente di chiedere l'applicazione del congedo, con trattamento economico più favorevole, previsto dall'articolo 8, comma 1, del d.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, nel limite massimo di 45 giorni nei primi sei anni di vita del bambino. E’ espressamente prevista la possibilità di tramutare in tale forma di astensione gli eventuali giorni di congedo parentale già fruiti dal 5 marzo u.s.

L'accesso al predetto congedo è riconosciuto, per complessivi quindici giorni, ad entrambi i genitori, con fruizione in via alternativa tra loro ed è subordinato al fatto che nel nucleo familiare l'altro genitore non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o disoccupato o non lavoratore. Il limite di età non si applica ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 104 del 1992, fatta salva l'applicazione dell'articolo 24 del decreto in esame, sopra riferito.

In alternativa alla fruizione dello specifico congedo di cui sopra, sempre per l'anno 2020, è prevista la possibilità di richiedere, presentando domanda tramite i canali telematici dell'INPS, un bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting per l'assistenza di figli di età inferiore ai 12 anni, nel limite massimo complessivo di 1.000 euro (più elevato rispetto al limite previsto per la generalità dei lavoratori, fissato in 600 euro), in virtù dell'estensione di tale misura di favore, prevista per il Personale sanitario, al Personale del comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Altra misura è prevista per l'ipotesi in cui i figli abbiano un'età compresa tra i 12 ed i 16 anni, nel qual caso i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico, compresi i genitori affidatari, per il medesimo periodo di sospensione didattica, hanno il diritto di astenersi dal lavoro, senza corresponsione di alcuna indennità, né contribuzione figurativa, a condizione che nel nucleo familiare l'altro genitore non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore (articolo 23, comma 6, richiamato dal citato articolo 25).

La circolare fa presente, infine, che la sospensione di ogni fase delle procedure concorsuali è mitigata da alcune parziali eccezioni relative ai casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica e alle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati.

Anche i termini dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.

Roma, 21 marzo 2020                La Segreteria Nazionale

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