Ci giungono sovente richieste di chiarimenti in relazione ai cosiddetti “generi di conforto”.

Questi hanno lo scopo di integrare la normale alimentazione del personale che si trova ad operare in situazioni di grave disagio ambientale o in speciali condizioni di servizio. Hanno carattere alimentare e non di indennità. Originariamente venivano distribuiti direttamente agli interessati.

La Direzione Centrale per i servizi di ragioneria del Dipartimento della P.S. con la circolare prot. 0012694 del 29 luglio 2019 ha stabilito che al fine di consentire la più agevole fruizione dei generi di conforto da parte degli aventi diritto e di garantire uniformità di trattamento sull'intero territorio nazionale, nonché per realizzare, nel contempo, un'ottimizzazione delle procedure amministrativo-contabili concernenti gli approvvigionamenti, il valore previsto dalla normativa vigente venga attribuito agli aventi diritto dagli Uffici di appartenenza tramite un'unica modalità sostitutiva, cioè esclusivamente sotto forma di buono da approvvigionare facendo ricorso alle Convenzioni CONSIP attive per la fornitura di buoni pasto (ticket), in formato elettronico (compatibilmente con le obbligazioni assunte con gli eventuali contratti ancora in corso), analogamente a quanto accade per i buoni pasto erogati in sostituzione della mensa obbligatoria di servizio.

La somministrazione dei generi di conforto in natura potrà eccezionalmente essere effettuata, in via del tutto eccezionale e previa comunicazione alla Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, solo qualora si vengano a determinare situazioni contingenti che rendano meno agevole la fruizione degli stessi attraverso i buoni pasto (ticket) in formato elettronico.

La somministrazione è prevista per determinate categorie di beneficiari (circolare nr. 750.C.1.AG 404.2.2/1955 del 13 giugno 2012).

1. Personale in servizio di soccorso pubblico o di ordine pubblico

2. Personale impiegato nelle seguenti situazioni:

  1. in servizio notturno di vigilanza e guardia esterna a depositi, magazzini, caserme, stabilimenti di pena, stazioni radiotelegrafiche e uffici postali o per scorta a vagoni ferroviari per una durata non inferiore a due ore, anche non consecutive;
  2. destinato ai servizi di polizia marittima, addetto agli apparati motori, macchinari ausiliari e dinamo, nei giorni di funzionamento;
  3. della Polizia Stradale, limitatamente al periodo invernale novembre-aprile, se adibito a servizi istituzionali nelle ore notturne o che, comunque, operi in condizioni climatiche tali da cui possa derivare particolare disagio;
  4. imbarcato su natanti sprovvisti di cucina, durante la navigazione notturna;
  5. in servizio di vigilanza a depositi e obiettivi dislocati in zone isolate, nonché a caserme, depositi, polveriere, navi, aeroporti, eliporti.

3. personale donatore di sangue.

4. personale in servizio aeronavigante, con obbligo di volo in qualità di pilota osservatore, pilota di elicottero od osservatore di aeroplano; personale allievo pilota di aerei leggeri e di elicotteri.

5. Personale specialista, componente di equipaggi di volo e componente di equipaggi di velivoli che compiono voli a lunghi raggi.

6. piloti ed operatori di sistema in servizio aeronavigante con carattere di continuità.

Roma, 17 novembre 2019

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