Il dipendente, in aspettativa per infermità, deve essere preventivamente avvisato della visita di controllo Il principio è stato enunciato dal TAR di Milano con la sentenza n. 1624/2019 pubblicata il 15.07.19.

La questione di fatto ha riguardato un appartenente ai ruoli della Polizia di Stato che ha impugnato il provvedimento con il quale l'amministrazione ha inflitto la sanzione disciplinare della riduzione di 1/30 di stipendio per il fatto di non aver rispettato le fasce orarie di reperibilità, risultando assente ad una visita fiscale e non presentandosi alla visita ambulatoriale.

Il Ricorrente ha eccepito che il giorno della visita fiscale non risultava in congedo straordinario per malattia, ma in aspettativa per infermità. Situazione che, secondo la ricostruzione difensiva prospettata nel ricorso, determina l'applicazione della diversa disciplina prevista dall'art. 68 D.P.R. n. 3/57, in forza della quale il dipendente deve essere avvisato del giorno e dell'ora della visita di controllo, potendosi far assistere da un medico di sua fiducia (art. 32 D.P.R. 868/57).

La conseguenza che se ne ricava è che la visita fiscale per quel giorno non poteva essere effettuata, venendo così a mancare l'elemento presupposto per il rilievo in sede disciplinare.

Secondo il giudice amministrativo il provvedimento impugnato è illegittimo perché basato sul fatto che il ricorrente non abbia rispettato le fasce orarie di reperibilità, essendo risultato assente alla visita fiscale; presupposto della contestazione e della sanzione è che egli stesse fruendo di un periodo di congedo straordinario per malattia.

Senonchè, dagli atti depositati emerge che il dipendente si trovava in aspettativa per infermità, istituto che di per sè soggiace ad una differente disciplina rispetto al congedo straordinario per malattia. Pertanto, riqualificando l'istituto e la norma applicabile, il ricorrente era in aspettativa per infermità e, per conseguenza, doveva essere avvisato della visita.

In questo modo viene dunque meno il presupposto oggettivo dell'illecito disciplinare, basato sulla erronea qualificazione dell'istituto da parte del Ministero, il quale per sbaglio ha ritenuto che il dipendente stesse fruendo di un periodo di congedo straordinario.

Per tali ragioni il provvedimento è stato annullato e il Ministero dell'Interno condannato alle spese di lite. 

Roma, 29 ottobre 2019               La Segreteria Nazionale

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