Con circolare protocollo 0034773 del 29 ottobre 2019 a firma del Capo della Polizia Prefetto Gabrielli, il Dipartimento della P.S. ha ribadito e precisato il divieto di utilizzo di materiale di equipaggiamento e di oggetti non forniti dall'Amministrazione con espresso riferimento al sistema delle divise degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato.
In particolare, nell’evidenziare la diffusione di iniziative volte ad incentivare l'acquisto a prezzi vantaggiosi da parte degli operatori di polizia di materiali ed equipaggiamenti non collaudati né acquistati dall'Amministrazione, la direttiva ribadisce:
- che l’articolo 30, comma 20 della legge 1 aprile 1981 nr 121, stabilisce che “il Ministro dell'Interno con proprio decreto determina le caratteristiche delle divise degli appartenenti alla Polizia di Stato nonché i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso”.
- che con Decreto Ministeriale del 4 ottobre 2005 sono state stabilite le “norme generali concernenti il sistema delle divise degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato”, riconoscendo al Dipartimento della Pubblica Sicurezza la titolarità di decidere su specifici aspetti della materia allo scopo di contemperare la necessità di garantire la sicurezza degli operatori con l'esigenza di salvaguardare il decoro dell 'Istituzione.
- che l'art.5, comma 2, lett. a), del citato decreto vieta agli appartenenti alla Polizia di Stato “di indossare e portare sulla divisa capi di vestiario, accessori, materiale di equipaggiamento ed oggetti non forniti dall'Amministrazione”.
La circolare non manca di chiarire che “il mancato rispetto della soprarichiamata prescrizione espone sia gli operatori a rischi per la propria incolumità personale sia, in caso di incidenti, l'Amministrazione a contenziosi e, comunque, costituisce un illecito disciplinare”.
Roma, 30 ottobre 2019 La Segreteria Nazionale












