Il trasferimento per incompatibilità ambientale non ha valenza sanzionatoria e non va confuso con la responsabilità disciplinare rinveniente dalla violazione del dovere di esclusività.
E’ quanto si rileva dalla Sentenza nr. 00439/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), resa nell’udienza del 12 giugno 2019, a seguito di un ricorso presentato da un dipendente della Polizia Stradale che ha impugnato il provvedimento con il quale il Ministero dell'Interno, ai sensi dell’articolo art. 55 del D.P.R. 24 aprile 1982 n. 335, ha decretato il trasferimento, per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale.
Il ricorrente lamenta il fatto che la situazione di incompatibilità ambientale venga ricollegata ad alcune vicende giudiziarie in cui egli è stato coinvolto in qualità di socio di capitale di una società che gestisce un’attività turistico-ricettiva nella propria sede di servizio o nell’ambito di giurisdizione della stessa. Invero il ricorrente eccepisce che proprio nella citata circostanza la sanzione disciplinare inflitta dall’Amministrazione fu annullata dal TAR sulla base del presupposto che il ricorrente, essendo un semplice socio di capitali era sostanzialmente estraneo alla gestione della società, ed in tal senso non era venuto automaticamente meno agli obblighi connessi con il particolare status di agente della Polizia di Stato.
Il Tribunale ha respinto il ricorso ritenendolo non meritevole di accoglimento. Secondo il Tribunale, il precedente rilevato non ha alcuna valenza determinante in ordine alla vicenda oggetto del ricorso portato alla sua cognizione. Invero, in quel caso, veniva in rilievo una sanzione pecuniaria (1/30 dello stipendio) inflitta sulla base della disciplina di cui all’art. 50 del DPR n. 335/1982.
Nel caso in decisione, invece viene in rilievo un provvedimento di trasferimento per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale, adottato ai sensi dell’ art. 55 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.
La normativa in tema di incompatibilità è di stretta interpretazione con la conseguenza che la condotta del ricorrente non può essere considerata e valutata alla stregua del precedente e della normativa disciplinare. In relazione al disposto dell’art. 55 del D.P.R. n. 335/1982, i giudici del TAR Marche rilevano che il provvedimento impugnato indica chiaramente i fatti dai quali l’amministrazione ha desunto la sussistenza di una fattispecie di incompatibilità ambientale; - nel merito di tali fatti, non si può anzitutto negare che l’esistenza di condanne penali e di altri procedimenti penali in itinere che vedono coinvolto il ricorrente costituisca un serio motivo di allarme per gli uffici della Polizia di Stato ubicati nel territorio provinciale, e questo sia in ragione dei rapporti che gli stessi uffici tengono con la locale Procura della Repubblica, con il Comune e con le altre Forze di Polizia, sia in relazione all’immagine dell’amministrazione sugli organi di informazione; - in effetti, la presenza (ormai notoria) di un appartenente alla Polizia di Stato nella compagine di una società che, per gestire locali destinati all’intrattenimento estivo di residenti e turisti, è soggetta a frequenti controlli è idonea a suscitare imbarazzo in una duplice direzione.
Per un verso, gli operatori della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale chiamati ad operare tali controlli potrebbero anche inconsciamente essere condizionati, o in difetto o in eccesso, dalla consapevolezza che gli esiti delle verifiche potrebbero essere pregiudizievoli per un collega.
Per altro verso, laddove si verifichino episodi di notevole clamore che coinvolgano i locali gestiti dalla predetta società, sugli organi di informazione potrebbe passare l’idea che su tali locali le autorità competenti abbiano “chiuso un occhio” proprio in ragione della presenza nella società gestrice di un poliziotto. In questo caso sarebbe ben difficile spiegare, eventualmente anche alla Procura della Repubblica, la differenza fra socio di capitale e socio amministratore, e ciò anche perché in sede penale la qualifica formale dell’agente molto spesso non è rilevante; Invero, nonostante la sua qualifica formale di socio di capitale, il ricorrente è stato già destinatario di un decreto penale di condanna e di un altro provvedimento di rinvio a giudizio, nonché di una sentenza che in parte lo ha assolto nel merito e in parte ha dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione. E’ certamente vero che le vicende ancora non definite potrebbero concludersi con la piena assoluzione del ricorrente, ma al momento tali precedenti esistono e sono rilevanti ai fini di un trasferimento per incompatibilità ambientale.
Fra l’altro, soggiungono i giudici amministrativi, il ricorrente avrebbe avuto la possibilità di rimuovere, almeno temporaneamente ed in attesa di approfondimenti della vicenda da parte degli uffici ministeriali, la causa di incompatibilità mediante cessione della partecipazione societaria.
Come è noto, infatti, concludono i giudici i casi di incompatibilità fra lo status di dipendente pubblico e l’esercizio di attività private non discende dal disvalore in sé di tali attività extra lavorative, ma dal conflitto di interessi che il contemporaneo svolgimento di attività lavorative pubbliche e private può creare in capo al dipendente. In casi del genere, l’ordinamento impone all’interessato di operare una scelta fra l’impiego pubblico e le attività private, e nella specie tale scelta era agevolmente praticabile dal ricorrente, il quale non ha adeguatamente considerato che la causa di incompatibilità è legata soprattutto al fatto che la società di cui è socio opera nello stesso territorio in cui egli svolge il servizio.
Roma, 14 settembre 2019 La Segreteria Nazionale












