Riportiamo il testo della lettera con le osservazioni espresse sulla bozza di circolare relativa le mense di servizio, inviata all’Ufficio Relazioni Sindacali lo scorso 18 luglio.

In riferimento alla bozza di circolare concernente l’oggetto,trasmessa alle OO.SS. con la nota n. 555/RS/01/74/4713 del 12 luglio u.s., il SIULP ne accoglie positivamente il complesso impianto, che dovrebbe auspicabilmente mettere fine allo stillicidio di quesiti formulati a livello territoriale, non di rado caratterizzati da anelastiche letture.

In quest’ottica prendiamo favorevolmente atto che finalmente, il beneficio per i colleghi accasermati abbia trovato il giusto riconoscimento, come sostenuto da sempre dal SIULP, superando alcune accezioni letterarie che in passato si volevano attribuire alla norma, in virtù delle quali il personale che si trovava nelle sopraindicate condizioni era escluso dalla possibilità di fruire della mensa obbligatoria di servizio.

Pur tuttavia, con il consueto sentimento costruttivo, il cui fine ultimo è quello di scongiurare le ancipiti interpretazioni cui si è dianzi fatto richiamo, si ritiene necessario partecipare le circoscritte, ma decisamente rilevanti, osservazioni che si vanno ad esporre appresso.

Fruizione mensa nelle sedi disagiate

Nel paragrafo concernente le “Attribuzioni del buono pasto in sede disagiata”, al penultimo capoverso vengono esplicitate le turnazioni di servizio che dovrebbero dare luogo al riconoscimento del beneficio della mensa obbligatoria, che sono:

  1. 07.00 – 13.00 (pranzo);
  2. 08.00 – 14.00 (pranzo);
  3. 13.00 – 19.00 (cena);
  4. 14.00 – 20.00 (cena).

Il che, però, non esaurisce affatto il novero delle ipotesi in cui il diritto parrebbe spettare alla stregua del testo della norma di legge di riferimento. Occorre infatti, a nostro avviso, integrare la circolare, anche per non realizzare un irragionevole diverso trattamento rispetto a quanto già oggi si prevede per le sedi ordinarie, con le seguenti casistiche:

  1. 19.00 – 24.00 (cena);
  2. turni di servizio in deroga agli articoli 8 e 9 dell’A.N.Q. che ricomprendano l’orario 12.00 – 15.00 e 19.00 – 21.00.

Pasti “veicolati”

Riguardo al paragrafo “Somministrazione dei pasti al personale impiegato in servizi di ordine pubblico”, nella parte in cui si fa riferimento alla circostanza in cui, per esigenze di servizio, non fosse possibile far ricorso né alle mense di servizio presenti, né agli esercizi privati di ristorazione convenzionati, potrà essere prevista l’erogazione di un pasto completo veicolato, da consumarsi in condizioni dignitose da stabilire “d’intesa con le OO.SS.”…..

Pur apparendo superfluo e forse ridondante, si suggerisce di chiarire meglio la circostanza modificando l’inciso che precede con: “d’intesa con le segreterie provinciali delle OO.SS. maggiormente rappresentative”. In tale occasione di confronto tra i rappresentanti dell’Amministrazione e delle Organizzazioni Sindacali, è necessario che queste ultime, preventivamente, siano informate del parere del medico competente in merito alla compatibilità igienico-sanitaria del posto individuato, ove i colleghi potranno materialmente consumare i pasti fatti loro recapitare sul luogo di servizio.

Sempre in funzione della tutela della salute dei poliziotti che si trovano nelle particolari condizioni che non permettono soluzione diversa dal pasto veicolato, si ritiene di primaria  importanza sancire nella circolare, gli standard a cui dovranno rispondere i mezzi mobili utilizzati per il trasporto di alimenti deperibili, la conformità dei materiali che vengono a contatto con gli alimenti e le adeguate procedure di sanificazione. Le pietanze dovranno essere confezionate in appositi dispositivi che permettono di servire il pasto caldo al momento della sua somministrazione.

Orari del servizio mensa

Si ritiene necessario, oltre che utile a prevenire future prevedibili disposizioni non conformi allo spirito della tutela del benessere del personale che caratterizza la emananda circolare, chiarire in maniera univoca ed incontrovertibile che al di fuori degli orari destinati alla fisiologica consumazione del vitto, e segnatamente le fasce 12.00-15.00 e 19.00–21.00, non possa essere programmata la consumazione del pasto.

Questo perché, secondo quanto ci viene restituito dai nostri quadri territoriali, si è andata consolidando una prassi assolutamente non condivisibile secondo la quale, in occasione di servizi di ordine pubblico che si sovrappongono agli orari canonici previsti per il servizio mensa, si dispone la consumazione del pasto ad orari non solo inconsueti, ma anche improponibili. E pertanto, ove non sia possibile consentire la fruizione del servizio mensa prima del servizio nelle fasce orarie suddette si dovrà, alternativamente, prevederla nel corso del servizio, se del caso contingentandone l’accesso. Ovvero ricorrendo ad una delle altre forme alternative contemplate.

Personale non stabilmente inquadrato in turni continuativi

Da ultimo, anche in ossequio ai paradigmi sanciti dalla legge 203/1989,e preso atto della interpretazione contraria che si è andata affermando a livello territoriale, si ritiene necessario sia chiarito che il diritto alla mensa obbligatoria di servizio, ricorrendone tutti gli altri presupposti,compete anche al personale che, impiegato in turni non continuativi,secondo le esigenze dall’Amministrazione, viene chiamato da questa ad espletare il servizio nei quadranti orari 13.00–19.00 e 19.00-24.00e/o nei turni di servizio in deroga agli articoli 8 e 9 dell’A.N.Q. che ricomprendano l’orario 12.00 – 15.00 e 19.00 – 21.00.

La ratio della richiamata legge n. 203/89 è infatti quella di riconoscere il beneficio della mensa obbligatoria non già in funzione dell’ufficio di appartenenza e/o della ordinaria tipologia oraria, quanto alla effettiva impossibilità, derivante da ragioni di servizio, di poter consumare il pasto presso il proprio domicilio nell’ambito degli orari fisiologicamente destinati alla nutrizione.

Roma, 18 luglio 2019               La Segreteria Nazionale

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