Secondo la Corte Costituzionale è ragionevole il pagamento ritardato del TFR per i dipendenti pubblici che accedono alla pensione prima di aver raggiunto il limite di età o di servizio. Invero, secondo la Corte, non c’è violazione di alcun principio tutelato dalla Costituzione con il pagamento differito della buonuscita per i dipendenti pubblici.
Con tale motivazione, la Corte Costituzionale ha respinto le questioni di incostituzionalità sollevate dal Tribunale di Roma.
Per capire bene la questione dobbiamo fare un passo indietro e tornare al 2011, quando in piena crisi l’allora Presidente del Consiglio Mario Monti fece approvare il Decreto Salva Italia, con il quale venne stabilito che la buonuscita per i dipendenti pubblici che cessano il servizio deve essere pagata in maniera differita, dopo un termine variabile a seconda della motivazione che ha portato all’interruzione del rapporto lavorativo.
Nel dettaglio, TFR/TFS dei dipendenti pubblici viene pagato dopo appena 105 giorni dalla cessazione solo quando il rapporto di lavoro è cessato per inabilità o decesso.
In tutti gli altri casi si parla di pagamento differito, visto che - grazie anche alle modifiche attuate con la Legge di Stabilità del 2014 - è stato deciso che la buonuscita va liquidata non prima di un anno quando il rapporto di lavoro è cessato per il pensionamento per raggiungimento dei requisiti di servizio o di età (pensione di vecchiaia); i tempi si dilungano di un ulteriore anno (quindi per un totale di 24 mesi) quando invece la cessazione è motivata da dimissioni volontarie, licenziamento o destituzione (con o senza diritto alla pensione).
Scaduti questi termini, all’Inps vengono dati altri tre mesi di tempo per procedere con la liquidazione; nella peggiore delle ipotesi, quindi, TFR e TFS ai dipendenti pubblici viene pagato dal 27° mese successivo alla cessazione del servizio. Ma potrebbe trattarsi solamente di una parte di buonuscita, poiché è stato stabilito che il pagamento di TFR o TFS avviene in un’unica soluzione solo quando l’importo complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000€.
Negli altri casi il pagamento viene rateizzato: o in due rate annuali quando l’importo complessivo lordo è compreso tra i 50.000€ e i 100.000€; o in tre rate annuali se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000€.
I tempi si dilatano ulteriormente per coloro che accedono a Quota 100, in quanto il decreto 4/2019 ha stabilito che in tal caso i suddetti termini decorrono dal momento in cui il richiedente avrebbe maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata.
Si tratta quindi di una chiara disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati che secondo quanto rilevato dal Tribunale di Roma poteva essere motivo di violazione dei principi costituzionali. È per questo motivo che la questione è stata oggetto di analisi da parte della Corte Costituzionale che tuttavia, come vi abbiamo anticipato, ha riconosciuto come legittimo sia il differimento per il pagamento della liquidazione che la sua rateizzazione (ma solo in un caso); vediamo per quale motivo.
La questione di costituzionalità era stata ritenuta fondata dai giudici di merito secondo i quali le misure introdotte dal Decreto Salva Italia, pur giustificate dal contesto di crisi economica in atto nel paese, non possono essere intese come “permanenti e definitive” e quindi, continuare a ritardare strutturalmente il pagamento della buonuscita.
La Corte Costituzionale ha invece ritenuto legittimo il differimento dei pagamenti.
Come specificato nel comunicato pubblicato dall’ufficio stampa della Corte Costituzionale, i giudici hanno ritenuto “non irragionevole il regime restrittivo introdotto dal legislatore, che prevede la liquidazione delle indennità nel termine di 24 mesi e il pagamento in rate annuali”.
Questo però vale solamente nel caso di una lavoratrice in pensione per ragioni diverse dal raggiungimento dei limiti massimi di età o di servizio. Di conseguenza, resta ancora irrisolta la questione relativa al pagamento differito - di 12 mensilità - della buonuscita per quei dipendenti andati in pensione per aver raggiunto il limite massimo di età o di servizio; in questo caso la Corte Costituzionale non ha potuto esprimersi perché non interpellata sulla questione.
Roma, 13 luglio 2019












