Riportiamo il testo della lettera inviata al Capo della Polizia Pref. Franco Gabrielli lo scorso 3 luglio.

“L’INPS e la Ragioneria Generale dello Stato, rispettivamente con il messaggio 29 marzo 2018, n. 1399 e il chiarimento in materia del 25 marzo 2019, hanno comunicato che il personale delle Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare), dei Corpi armati dello Stato (Guardia di Finanza e Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria) e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è da considerarsi assoggettato alla normativa sul Polo Unico della medicina fiscale.

Recentemente, con il messaggio 3 giugno 2019, n. 2109, l’istituto previdenziale ha, altresì, rappresentato di aver aggiornato gli applicativi informatici relativi alle richieste di visite mediche di controllo, al fine di permettere l’identificazione automatica delle Amministrazioni interessate, in qualità di datori di lavoro dei dipendenti pubblici che rientrano nel Polo Unico.

Deve dunque evincersi che, da oggi in poi, in caso di assenza dal servizio per malattia del personale della Polizia di Stato, sarà possibile, per l’Amministrazione richiedere le visite mediche di controllo nell’ambito della normativa sul Polo Unico della medicina fiscale. L’assoggettabilità a controlli da parte del medico dell’Inps, rende necessaria, a nostro avviso, l’emanazione di direttive interne finalizzate a rendere edotto il personale delle nuove procedure e a istruire gli uffici all’utilizzazione degli applicativi informatici dedicati.

Invero, soprattutto con riferimento al primo aspetto, in virtù del processo di omologazione al personale pubblico non soggetto al regime pubblicistico (le regole sulle visite mediche di controllo per il settore pubblico sono contenute nell’articolo 18 della Riforma Madia che modifica e integra il Testo Unico del Pubblico Impiego), appare opportuna una ricognizione della disciplina delle visite mediche di controllo, con riferimento agli orari delle stesse, alle fasce orarie di reperibilità, ai casi di esenzione e all’invio telematico dei certificati medici.

L’emanazione di una circolare in questa delicata materia sarebbe, oltremodo, giustificata anche dalla necessità di fornire indirizzi precisi al personale in ordine alle visite fiscali ambulatoriali e a quelle conseguenti a ricoveri ospedalieri o a interventi chirurgici, alla possibilità di allontanarsi dal proprio domicilio durante le fasce di reperibilità e alle procedure attivabili nei casi di assenza alla visita fiscale.

Certi della Sua attenzione e capacità di ascolto, cogliamo l’occasione per inviare cordiali saluti e sensi di elevata e rinnovata stima.”

Roma, 3 luglio 2019              La Segreteria Nazionale

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