Un nostro iscritto chiede chiarimenti in ordine al trasferimento d’ufficio conseguente a candidatura elettorale. In particolare, domanda se la regola del trasferimento per gli Agenti di Polizia candidati a elezioni amministrative o politiche abbia pieno valore anche per gli appartenenti ai Reparti Mobili o alle specialità della Polizia di Stato.
L’Amministrazione a seguito dei pareri (nr. 1271/90 e nr. 1122/91) resi dal Consiglio di Stato in merito ai criteri cui attenersi per disporre i trasferimenti in questione, ha emanato direttive con la circolare nr. 333.A/9801.G.D.8 del 6 aprile 1995.
Detta circolare prevede che ogni qualvolta un appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, ivi compresi gli Agenti ausiliari trattenuti, accetti la candidatura in occasione delle elezioni politiche o amministrative, ai fini dell’accertamento circa la sussistenza dei presupposti che impongono all’Amministrazione di disporne il trasferimento di sede, occorre che sia preso in considerazione, in primo luogo, l’ambito territoriale sul quale si estende la competenza dell’Ufficio ove l’interessato presta servizio, raffrontando detto ambito territoriale con quello della circoscrizione elettorale.
Per individuare l’esatto ambito della circoscrizione elettorale occorre far riferimento non al territorio nell’ambito del quale gli enti pubblici territoriali (comune, provincia, regione) esercitano le potestà a essi spettanti, bensì alle ripartizioni del territorio di ciascun ente individuale ai fini dei procedimenti elettorali ovvero al territorio compreso nel collegio elettorale per il quale viene presentata la singola candidatura.
Tale criterio, oltre che per l’elezione dei consigli comunali, provinciali e regionali, dovrà ovviamente, e a maggior ragione, trovare applicazione in occasione di candidature per elezioni politiche. Pertanto, il dipendente candidato sarà trasferito ogni qualvolta il territorio del comune sede dell’ufficio coincida, in tutto o in parte e, comunque, rientri nell’ambito della circoscrizione (rectius: collegio) elettorale considerata, nonché quando, a prescindere dalla collocazione geografica del comune sede dell’Ufficio, la competenza di quest’ultimo si estenda anche alla circoscrizione territoriale elettorale o a parte di essa.
Relativamente ad alcune fattispecie che maggiormente hanno determinato incertezze e dubbi applicativi, la stessa circolare fornisce in via esemplificativa chiarimenti e indicazioni, con riferimento alla tipologia di ufficio in cui presti servizio il dipendente interessato.
Nel caso di un dipendente in servizio presso una Questura, candidato in una circoscrizione (collegio) elettorale compresa nella medesima provincia, viene disposto il trasferimento fuori provincia oppure, ove possibile, in uno dei commissariati distaccati ubicati nella provincia, la cui circoscrizione, tuttavia, non coincida in tutto o in parte con quella elettorale. Potrà, inoltre, sempre che ciò sia possibile, essere disposto il trasferimento a ufficio ubicato nel medesimo capoluogo, ma che, trattandosi ad esempio di ufficio di specialità, non implichi incompatibilità con la circoscrizione elettorale in quanto in questa non siano operanti uffici della medesima specialità.
Per quanto concerne gli uffici privi di competenza territoriale o per i quali l’ambito territoriale ha un rilievo ai soli fini dell’organizzazione interna dell’Amministrazione quali, ad esempio, gli uffici del Dipartimento della pubblica Sicurezza, gli Ispettorati e gli Uffici Speciali di P.S., gli Istituti di istruzione, i Reparti volo, i Reparti Mobili ecc.., nel solco tracciato dal parere del Consiglio di Stato, nr. 1271/1990 la valutazione dell’eventuale incompatibilità, va effettuata riferendo l’ambito territoriale del collegio ove è avvenuta la candidatura al territorio del Comune in cui è ubicato l’Ufficio.
La Direzione centrale per le risorse umane ha ribadito, anche più recentemente, l’esigenza di conferire stretta applicazione al criterio della “territorialità” secondo quanto stabilito dalla circolare del 1995, senza più operare eccezioni derivanti dalla “rilevanza operativa esterna dell’ufficio”. (cfr. circolare nr. 557/ RS/01.102/1235, del 2 aprile 2004).
Per quel che concerne gli uffici delle specialità, oltre ai criteri dell’accertamento dell’eventuale coincidenza geografica totale o parziale, tra competenza dell’Ufficio ed estensione territoriale del collegio elettorale, occorrerà altresì valutare se in tale collegio siano ubicati uffici della specialità cui appartiene il dipendente o se, nel caso di uffici della Polizia Stradale, si tratti di un territorio su cui effettivamente detti Uffici espletano i compiti a essi demandati.
In ultimo, in risposta a un quesito del SIULP la Direzione Centrale del Personale ha rappresentato che, in conformità alle disposizioni contenute nella circolare nr. 333.A/9801.G.D.8 del 6/4/95 con cui è stato illustrato l’ambito applicativo dell’articolo 53 del DPR nr. 335/1982, occorre verificare se l’ambito territoriale su cui si estende la competenza dell’ufficio ove il dipendente presta servizio coincida geograficamente in tutto o in parte con quello della circoscrizione elettorale per la quale viene presentata la candidatura, ovvero, se il territorio del collegio elettorale per il quale viene presentata la candidatura rientra nella competenza territoriale dell’ufficio sede di servizio del dipendente.
Infine, relativamente alle Sezioni di Polizia Stradale, poiché queste sono uffici con competenze in ambito territoriale coincidenti con quelli della provincia, dovrà necessariamente essere disposto il trasferimento del dipendente che si sia candidato in quell’ambito.
Roma, 15 giugno 2019 La Segreteria Nazionale












