Riportiamo il testo della circolare N.333.A/9807.F.6.1 della Direzione Centrale per le Risorse Umane datata 11 giugno 2019
“Nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31.12.2018 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2018, n. 145 concernente il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”.
Per la parte d'interesse si richiama l'art. 1, comma 485, che prevede:
“All'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1.1. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”.
Tale disposizione integra la vigente disciplina in materia di congedo di maternità che spetta alle lavoratrici durante la gravidanza ed il puerperio.
Per effetto di tale novella, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà - alternativa alle ipotesi previste fino all'entrata in vigore della legge di bilancio in oggetto - di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, alle condizioni previste dalla legge stessa.
Già l'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, aveva introdotto un criterio di flessibilità al congedo di maternità, consentendo alle lavoratrici madri di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi all'evento, a condizione che, con idonea certificazione medica, fosse attestato che tale opzione non arrecasse alcun pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Con circolare n. 333-A/9807.F.6.1/9296-2011 del 6 dicembre 2011 è stato reso applicabile il beneficio di cui sopra anche alle lavoratrici gestanti appartenenti alla Polizia di Stato le quali, per esercitare l'opzione della flessibilità del congedo di maternità, devono trovarsi nelle condizioni illustrate nella medesima ministeriale.
Tanto premesso, anche la novella introdotta dal comma 485 dell'art. della legge di bilancio, inserendosi nel contesto dell'istituto della flessibilità del congedo di maternità già riconosciuto da questa Amministrazione, è applicabile alle appartenenti alla Polizia di Stato.
Il personale interessato potrà, quindi, a richiesta, astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto, entro i cinque mesi successivi alla nascita del figlio, in presenza di determinati presupposti che risultano essere analoghi a quelli già previsti nella originaria formulazione della legge ed illustrati nell'allegata circolare del 6 dicembre 2011, che, ad ogni buon fine, si elencano:
- assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni dì rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro al momento della richiesta;
- assenza di un provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro da parte della competente Direzione Provinciale del Lavoro;
- venir meno delle cause che abbiano in precedenza portato ad un provvedimento di interdizione anticipata nelle prime fasi della gravidanza;
- assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro derivante dalle mansioni svolte, dall'ambiente di lavoro e/o dall'articolazione dell'orario di lavoro previsto;
- assenza di controindicazioni allo stato di gestazione riguardo alle modalità per il raggiungìmento del posto di lavoro.
Infine, si precisa che la richiesta dì fruire del congedo dì maternità esclusivamente dopo l'evento del parto, seppure già accordata, può essere successivamente oggetto di totale o parziale rinuncia su espressa richiesta della lavoratrice o, implicitamente, per fatti sopravvenuti. Si segnala che la presente circolare è consultabile sul portale Doppiavela.
Roma, 11 giugno 2019 La Segreteria Nazionale












