Con il messaggio 2109 del 3 giugno 2019, l’Inps ha annunciato che anche Forze Armate e di Polizia sono assoggettate alla normativa sul Polo Unico della medicina fiscale introdotto dal Decreto Madia del 2017.
A tal proposito l’istituto ha ricordato che nel messaggio 1399 del 2018- con il quale sono state riepilogate le regole su visite fiscali e Polo Unico Inps - era stata rimandata l’applicazione della suddetta normativa nei confronti del personale delle Forze dell’Ordine, in attesa che Inps e Ministero potessero effettuare ulteriori approfondimenti e verifiche.
Essendo pervenuti i chiarimenti della Ragioneria dello Stato, d’ora in avanti, per le visite fiscali, le singole amministrazioni potranno chiedere l’intervento del Polo Unico Inps, per il personale dipendente appartenente ai ruoli delle Forze Armate, di Polizia e Vigili del Fuoco.
Non ci sono novità, invece, per le visite mediche di controllo d’ufficio, con il Polo Inps che non potrà effettuarle, considerata l’esclusione del suddetto personale dall’obbligo di certificazione telematica della malattia. Per questo aspetto l’Inps si è riservata ulteriori valutazioni.
Per gli appartenenti alle Forze dell’Ordine non ci sono cambiamenti in merito al rispetto delle norme del Decreto Madia sulle visite fiscali, visto che queste già si applicavano nei loro confronti.
Ai sensi del comma 1, ultimo periodo, del citato articolo 55-septies del D.lgs n. 165/2001, “i controlli sulla validità delle certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate”.
Nel messaggio INPS si legge che "Peraltro, già con il messaggio n. 1399/2018 l’Istituto ha chiarito che “la normativa vigente [...] attribuisce solo alcune specifiche competenze all’Istituto, mentre permangono in capo alle Pubbliche Amministrazioni specifici poteri di verifica e valutazione” e che “eventuali certificati cartacei di malattia dei lavoratori pubblici non devono essere trasmessi all’Inps, ma unicamente al proprio datore di lavoro pubblico cui competono, per espressa previsione normativa (art. 55-septies, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001) i controlli circa la loro validità”.
Pertanto, d’ora innanzi, per il personale dipendente appartenente ai ruoli delle Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare), dei Corpi armati dello Stato (Guardia di Finanza e Carabinieri, Polizia dello Stato, Polizia Penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco i rispettivi datori di lavoro, in caso di assenze dal servizio per malattia, potranno richiedere visite mediche di controllo nell’ambito della normativa sul Polo Unico della medicina fiscale e senza oneri a loro carico.
In attesa dell’esito degli approfondimenti con i Dicasteri coinvolti, di comunicazioni in ordine alla disposizione, per il medesimo personale, delle visite mediche di controllo d’ufficio, l'INPS si riserva determinazioni all'esito dei necessari approfondimenti.
Roma, 9 giugno 2019 La Segreteria Nazionale












