L’esonero dai turni notturni per chi ha a carico un soggetto disabile prescinde dalla connotazione di gravità della disabilità, il principio è stato affermato dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), con la Sentenza nr. 00199/2019 pronunciata nella Camera di Consiglio del 20 marzo 2019.

La vicenda di fatto prende le mosse da una istanza di esonero dai turni notturni presentata da un dipendente per assistere la coniuge dichiarata disabile ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge n.104/1992.

L'istanza in questione veniva respinta con la motivazione che l'infermità non si connotava come grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 e, pertanto, non richiedeva un'assistenza permanente e continuativa da parte dei familiari.

A giudizio dell'amministrazione, la norma, pur non affermandolo espressamente, presupporrebbe comunque l'esistenza di una disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.

Secondo il ricorrente, invece, il silenzio della norma, sul punto, andrebbe inteso nel senso che la situazione di disabilità sia comunque riconducibile alla legge n. 104/1992, senza che debba qualificarsi anche "grave".

I giudici del consesso amministrativo Marchigiano hanno ritenuto di condividere quest'ultima soluzione ermeneutica, peraltro già affermata dalla giurisprudenza, come dimostra il precedente deciso dal Tribunale di Milano, con la sentenza, n. 2216 del 18 settembre 2016.

Negli stessi termini si è, peraltro, anche espressa, di recente, la giurisprudenza amministrativa, secondo cui " richiedere che l'handicap del disabile presenti connotazione di gravità finisce con attribuire una valenza additiva alla normativa in esame, introducendo surrettiziamente un requisito non richiesto, peraltro, in una materia, come quella della tutela dei diritti dei disabili, coperta da garanzie costituzionali.

Materia che non tollera elisioni della tutela garantita dal legislatore se non nell'ambito di quanto esplicitamente tipizzato" (cfr. TAR Campania Napoli, VI, 1 /2/2019 n. 540). Il TAR Marche, sulla base delle sopra esposte ragioni, ha annullato il diniego opposto dall’Amministrazione riconoscendo il diritto del lavoratore ricorrente.

Roma, 19 maggio 2019                La Segreteria Nazionale

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