Un nostro iscritto chiede chiarimenti in ordine alla decorrenza del congedo straordinario per malattia con riferimento al caso in cui l’operatore di “Volante” impiegato nella fascia 19/24 si ammali dopo aver prolungato il proprio servizio nella giornata successiva sino alle 4 del mattino.
Al riguardo, va ricordato che non è necessaria la produzione di alcun certificato medico per la giornata in cui si sia prestato servizio esaurendo il proprio ordinario orario di lavoro, ancorché lo stato di malattia sia stato comunicato nella giornata precedente a quella cui si riferisce l’assenza dal servizio. Il problema potrebbe porsi in ordine, ad es. alla situazione del dipendente che dovendo effettuare il turno notturno dopo aver espletato quello antimeridiano, si annunci ammalato nella serata precedente il turno notturno per non creare, evidentemente, inutili disguidi all’ufficio.
Allo scopo di evitare fraintendimenti, sarà bene chiarire che il procedimento amministrativo che si attiva in caso di malattia è quello di concessione del congedo straordinario o dell’aspettativa per malattia. Si tratta di procedimenti a istanza.
Per tale ragione, ciò che rileva è che i giorni di assenza dal servizio coincidano con quelli richiesti dal dipendente nell’apposita istanza di congedo straordinario o aspettativa prodotta e con quelli certificati dalla prognosi del certificato medico che va allegato all’istanza.
Il Dipartimento della P.S., con la nota 333-A/9807.F.4/8410 del 20 agosto 2008, trasmessa con nota 555/USTGH/1°sett/U.O.A.C.S.M. del 29/09/2008, al riguardo della produzione di un certificato medico, con data coincidente con quella di una giornata in cui si è effettuata la prestazione lavorativa, rende noto il principio che, in tale ipotesi, la certificazione sanitaria, configurandosi come giustificazione di una attività lavorativa che non può essere prestata, dovrebbe produrre conseguenze esclusivamente sulle giornate di effettiva assenza del dipendente.
La stessa nota precisa, inoltre che, la Direzione Centrale di Sanità, interessata in proposito, ha chiarito che, nella situazione prospettata, appare legittimo scorporare, dal computo dei giorni di prognosi indicati sul certificato, la giornata lavorativa effettivamente espletata dal dipendente, non essendo giustificabile considerare la stessa come giorno di congedo straordinario o aspettativa per malattia, con tutte le conseguenti implicazioni giuridico economiche del caso.
Roma, 24 maggio 2019 La Segreteria Nazionale












