Giungono spesso richieste di chiarimenti in relazione alla possibilità di fruire dei permessi per assistere i disabili in modo frazionato e su base oraria. Al riguardo, si tratta di una facoltà che non è stabilita direttamente dalla legge 104/92 e di conseguenza non sarebbe applicabile a tutti i lavoratori.

Da un lato, l'INPS è intervenuta con apposite circolari a regolamentare la frazionabilità in ore dei giorni di permesso retribuito, dall'altro il pubblico impiego ha rimandato alle eventuali previsioni dei contratti collettivi di categoria, sia per la previsione che per la regolamentazione del regime sulla frazionabilità. In ambito privatistico, l'INPS si è trovata a dirimere numerosi contrasti interpretativi in materia.

Con il messaggio n. 15995/2007, l'Istituto ha pacificamente ammesso la possibilità di fruire dei tre giorni di permesso di cui al comma 3 della legge 104/1992, anche frazionandoli in permessi orari. Tuttavia, ha sottolineato, tale frazionamento non avrebbe potuto comunque portare al superamento delle 18 ore mensili.

Con il successivo messaggio n. 16866/2007, l'INPS ha chiarito che “il limite orario mensile delle 18 ore opera esclusivamente laddove i permessi giornalieri vengano utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli in ore e non quando vengano tutti fruiti per giornate lavorative intere”, soggiungendo che il limite di 18 ore, nel caso di frazionamento, vada riferito ai casi in cui l'orario di lavoro sia di 36 ore suddiviso in sei giorni lavorativi.

Per tutti gli altri casi, ove si scelga la frazionabilità, il limite massimo mensile di ore usufruibili dovrà essere calcolato utilizzando un preciso algoritmo applicabile, dunque, alla generalità dei lavoratori con orario normale di lavoro determinato su base settimanale: Orario normale di lavoro settimanale/numero di giorni lavorativi settimanali x 3 = ore mensili fruibili.

Pertanto, a titolo esemplificativo, un lavoratore il cui orario di lavoro normale sia di quaranta ore settimanali articolate su cinque giorni, potrà beneficiare di ventiquattro ore di permesso mensile, poiché (40 / 5) x 3 = 24; invece, un lavoratore il cui orario di lavoro normale sia di trenta ore settimanali articolate su cinque giorni, potrà godere di diciotto ore di permesso mensile, poiché (30 / 5) x 3=18 e così via.

Per i dipendenti del comparto pubblico, invece, la possibilità di fruire dei tre giorni di permesso in modo frazionato è, come anticipato, stata subordinata a un'espressa previsione nei CCNL di comparto: il tetto è stato fissato in 18 ore, precisandosi che in caso di fruizione parziale dei giorni di permesso o delle ore previste in alternativa, non concedesse diritto al godimento del residuo nel mese successivo.

Sul punto, nel corso degli anni si sono, tuttavia, avvicendate sia circolari INPDAD che ministeriali. In materia, si è da ultima pronunciato il Dipartimento Funzione Pubblica con la circolare n. 13/2010, che, rinviando a una sua precedente (n. 8/2008), ha ribadito che il limite delle 18 ore mensili debba applicarsi solo se i permessi vengono utilizzati in modo frazionato e tale possibilità sia prevista dal contratto collettivo di lavoro. In tal caso, sottolinea la circolare, il dipendente avrà facoltà di scegliere la fruizione di una o più giornate intere di permesso, oppure il frazionamento a seconda delle esigenze.

Tuttavia, poichè i tre giorni di permesso sono accordati direttamente dalla legge, senza indicazione di un monte orario massimo fruibile, la limitazione a 18 ore contenuta nei CCNL varrà solo per la fruizione frazionata.

La circolare sottolinea, inoltre, che la frazionabilità dei giorni di permesso non incide sulla facoltà, per il dipendente affetto da grave disabilità, di fruire alternativamente delle due ore di permesso giornaliere per ciascun giorno di lavoro effettuato, previste direttamente dalla legge.

Per quel che concerne il comparto sicurezza la questione della frazionabilità dovrebbe ricevere una compiuta regolamentazione normativa nella prima sede contrattuale utile.

Roma, 12 gennaio 2019                  La Segreteria Nazionale

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