Il principio è stato affermato Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) nella Sentenza 08933/2018 del 09/08/2018 che ha accolto il ricorso di un Sostituto Commissario della Polizia di Stato contro il decreto, del Capo della Polizia, di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare della pena pecuniaria.
La sanzione disciplinare era stata comminata al ricorrente dal Proprio dirigente, sulla base di un comportamento ritenuto poco garbato, tenuto nei confronti del medesimo, e nonostante fosse stata prodotta istanza di ricusazione nel relativo procedimento disciplinare.
Sostanzialmente il Funzionario in questione, ritenutosi destinatario del comportamento “poco garbato”, ha direttamente proposto l’azione disciplinare, ha respinto l’istanza di ricusazione ed ha inflitto la sanzione.
Ma stavolta il Giudice Amministrativo ha voluto cassare questa prassi di giustizia domestica abbastanza diffusa nell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza con una sentenza che se confermata negli eventuali gradi successivi di giudizio contribuirà a stemperare quella onnipotenza disciplinare che avvelena il clima lavorativo.
Peraltro, nel caso in esame, il dipendente sanzionato era un attivista sindacale rispetto al quale lo stesso dirigente aveva intentato, in passato, altra iniziativa disciplinare vanificata da un ricorso straordinario al Capo dello Stato.
I Giudici del TAR del Lazio hanno ritenuto decisiva la considerazione per la quale “il principio di imparzialità che governa tutti i procedimenti di valutazione, tra cui quello disciplinare, impone l'obbligo di astensione da parte di colui il quale abbia adottato la sanzione disciplinare, allorquando quest’ultimo risulti, come nel caso in esame, direttamente e personalmente destinatario della condotta considerata rilevante sul piano disciplinare ed in quanto tale sanzionata”.
Ad avviso del Collegio, tale preminente rilievo trae fondamento, dalla ragionevole presunzione per la quale l’autorità che ha adottato il provvedimento disciplinare, in quanto destinatario diretto della condotta disciplinarmente rilevante, non si possa determinarla nella fase provvedimentale con la dovuta serenità ed imparzialità, in quanto titolare di un interesse procedimentale opposto a quello del dipendente destinatario della misura sanzionatoria.
Nel caso di specie è, pertanto, sempre configurabile un obbligo di astensione del funzionario che abbia un interesse proprio nella causa.
Roma, 17 dicembre 2018 La Segreteria Nazionale












