Alcuni colleghi ci chiedono chiarimenti sulla situazione concernente il giudizio sulla legittimità Costituzionale del differimento dei tempi di pagamento dei trattamenti di fine servizio.
Com’è ben noto, i dipendenti pubblici che hanno maturato il diritto al TFR/TFS – in ragione dell’accantonamento disposto ex lege – non possono ottenerne la liquidazione immediatamente ed in unica soluzione, come era previsto dalla normativa ex art. 26 dpr 1032/73. Ciò a causa della legislazione emanata in anni di emergenza finanziaria, finalizzata innanzitutto alla riduzione della spesa pubblica.
Si tratta, in particolare delle norme di cui all'articolo 3 co.2 dl 79 del 1997 convertito in legge 140 del 1997 – Come modificato dall’articolo 1, comma 22, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, a decorrere dall’entrata in vigore del D.L. 138/2011 – e modificato art. 1 co.484 e 485 lex 147 del 2013; nonchè la normativa di cui all'articolo 12, comma 7, dl 78 del 2010, come modificato dall’articolo 1 della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione, modificato dall’articolo 1, comma 484, lettera a), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
La normativa indicata, che ha dilazionato e rateizzato il pagamento della indennità di buonuscita ai dipendenti statali, è stata sottoposta al vaglio della Consulta con diverse ordinanze incidentali che evidenziavano la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale.
Tuttavia, la Corte Costituzionale non ha deciso nel merito perché i soggetti ricorrenti nei giudizi a quo dai quali sono scaturite le questioni di costituzionalità, non avevano maturato il diritto al trattamento di fine servizio o di buonuscita, e quindi, “l’assenza di un pregiudizio e di un interesse attuale ricorrere rende evidente che il rimettente non deve fare applicazione della norma impugnata”, e per questo dichiarava inammissibile la rimessione della questione (Sentenza n.7 del 2014 n.3 in diritto e Sentenza n. 223 del 2012 n. 10 in diritto).
Successivamente, vi sono state altre rimessioni con ordinanze i cui rilievi risultano concreti e attuali ed anzi ancor più pregnanti considerato che nelle more (le ordinanze di remissione sono del 2012) la normativa è stata ulteriormente modificata in peius dalla legislazione successiva (L. 147 del 2013). Le norme in dubbio di legittimità (dl 78/2010 e dl 138/11 e legge 147 del 2013) sono state emanate in un diverso arco di tempo, in ragione della crisi economica e finanziaria imposta agli Stati dalle determinazioni UE circa il pareggio di bilancio.
Ciò che è rilevante è la cd natura strutturale delle modifiche legislative che, anziché essere transeunti, temporanee e consentanee allo scopo cui sono finalizzate le legislazioni emergenziali, hanno, di fatto – reso strutturali restrizioni, dilazioni e riduzioni di spesa. Sotto questo profilo, ai fini della valutazione della correttezza del cd bilanciamento di interessi che il legislatore deve effettuare, tra l’interesse pubblico al perseguimento del cd pareggio di bilancio ed il rispetto dei diritti soggettivi dei lavoratori in gioco, diventano essenziali natura e durata delle misure legislative.
Al riguardo la sentenza della Consulta n. 178 del 2015 – sempre relativa a norme che evitavano adeguamenti retributivi ai pubblici dipendenti e comunque finalizzate a congelare la spesa pubblica – ha evidenziato che il protrarsi delle disposizioni restrittive dei diritti dei cittadini ad libitum e per un tempo esteso (nel caso in questione sino al 2015 quindi 6 anni) è da considerarsi intollerabile.
Nel caso de quo, la ratio legis è la medesima e non si vede perché si debbano protrarre, anzi considerare strutturali tali misure restrittive e limitative dei diritti soggettivi dei cittadini ed inutilmente dannose per i soli dipendenti pubblici che vedono dilatarsi nel tempo il loro diritto ad ottenere quanto loro spettante. Questi i termini su cui si giocherà la definizione della questione da parte della Consulta. Sui termini entro i quali la Corte si pronuncerà non è dato fare previsioni. Certamente, considerata la rilevanza della questione, non mancheremo di fornite ogni aggiornamento utile su queste pagine.
Roma, 12 dicembre 2018 La Segreteria Nazionale












