Si riporta il testo della nota dell’Ufficio Relazioni Sindacali 555/RS/01/61/3401 del 22 ottobre 2018: "Si fa riferimento alla nota n. 3.1.10/IC/589/2018 del 25 luglio scorso, con la quale codesta O.S. chiede un approfondimento della normativa che regola le fasce di reperibilità, che si differenziano per i lavoratori del settore privato da quelle del settore pubblico.
Infatti, in caso di assenza per malattia le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
Nel caso, invece, di lavoratori del settore privato sono stabilite nei seguenti orari: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, eccependo codesta O.S., in quest'ultimo caso, una fascia oraria più breve (in totale 4 ore rispetto alle ore 9 previste per il dipendente pubblico).
Al riguardo, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha fatto presente che il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. recante disposizioni in materia di Polo unico per le visite fiscali, all'art. 18, comma l, lett. d) dispone che: “ ... al fìne di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto del Ministro per la semplifìcazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo ...”. La tematica, pertanto. risulta essere all'attenzione del legislatore, in attesa di essere definita con apposito decreto".
La nostra lettera del 25 luglio 2018: “Signor Capo della Polizia, con La presente sottoponiamo alla Sua cortese attenzione una problematica in relazione alla quale riteniamo doveroso un approfondimento. Si tratta della disciplina concernente le visite fiscali, nella pmte in cui l'esigenza di combattere il fenomeno dell'assenteismo deve fare i conti con la necessità di non oltrepassare quella soglia di tollerabilità oltre la quale si rischia di infliggere inutili e gravosi disagi a chi sta male e perciò versa in condizioni di sofferenza fisica e di grave disagio organizzativo.
La questione attiene, in particolare, alle fasce di reperibilità previste dalla normativa in materia di visite fiscali. Poiché sono anni che si favoleggia dell'equiparazione tra pubblico e privato, oggi non scorgiamo motivazioni che possano plausibilmente giustificare e sostenere la differente previsione di una fascia di reperibilità più ampia per il lavoratore pubblico(9/13 - 15/18) rispetto al dipendente privato per il quale è contemplata una più breve (10/12- 17/19).
Riteniamo che tale differenziazione si ponga in aperta violazione rispetto al principio costituzionale di eguaglianza e sia in completa antitesi con quello di ragionevolezza. In sintesi: Tizio e Caio entrambi lavoratori, rimangono coinvolti nel medesimo incidente stradale come trasportati dalla vettura del loro amico comune.
Di conseguenza, Tizio che lavora nel settore privato, sarà sottoposto alle fasce di rispetto più brevi e Caio, per il solo fatto di lavorare nel settore pubblico, sarà sottoposto alla fascia di rispetto più lunga. A ben vedere si tratta di un'inaccettabile situazione di disparità di trattamento, assolutamente sfornita di una plausibile base razionale. Peraltro, in alcune circostanze, vi è il concreto rischio che chi si sia ammalato debba sommare alla condizione di sofferenza fisica una serie di ulteriori disagi derivanti dalla restrizione alla libertà personale.
Vi sono, invero, casi in cui la permanenza domiciliare forzata, in presenza di condizioni abitative che registrano la mancanza di un adeguato impianto di riscaldamento o refrigerazione nella stagione estiva, rischierebbe di aggravare il disagio in tutti quei casi in cui l'infmtunio o la malattia non compromettono le capacità motorie.
E' innegabile che il lavoratore debba fare tutto il possibile per ritornare al lavoro quanto prima, ma ci si deve interrogare se queste misure siano, invero, sempre idonee a contribuire al suo pronto recupero psicofisico e a facilitarne la guarigione.
Per le sopra esposte ragioni, siamo a chiedere un Suo autorevole intervento finalizzato ad attivare tutti gli strumenti previsti dall'ordinamento per definire, in modo omogeneo, le modalità applicative dell'istituto della reperibilità in caso di malattia ai fini della visita fiscale. In particolare, considerato il ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, e la sua peculiare funzione di garanzia anche per quel che concerne l'omogenea applicazione della normativa statale a tutti i dipendenti pubblici, si chiede venga adottata una sollecita iniziativa, anche attraverso la richiesta di un parere al Consiglio di Stato, per rendere possibile, nella materia che ci occupa, l'applicazione di una disciplina omogenea a tutti i dipendenti pubblici compresi quelli della Polizia di Stato.
Attesa la specificità della questione, le implicazioni ravvisabili sotto il profilo dei diritti del personale e l'esigenza di evitare discriminazioni tra lavoratori pubblici e privati, confidiamo nella Sua sensibilità e capacità di ascolto. Con l'occasione, Le inviamo sentimenti di elevata stima.”
Roma, 28 ottobre 2018 La Segreteria Nazionale












