Ci viene chiesto se stiamo attivando iniziative finalizzate “a consentire al personale in servizio, una volta che verrà collocato in quiescenza” di beneficiare degli stessi vantaggi pensionistici già riconosciuti a favore di militari in Congedo,

e non ancora in via definitiva atteso che per il momento si tratta solo di talune sentenze della Corte dei Conti a livello regionale, che hanno chiesto il ricalcolo della pensione in misura più favorevole rispetto a quanto attribuito dall’INPS.

Pervengono, sempre in tal senso, anche richieste di chiarimenti in ordine alla necessità di far sottoscrivere ai colleghi in servizio lettere interruttive di termini prescrizionali, allo scopo di evitare penalizzazioni future in campo pensionistico. Dell’argomento ci siamo già occupati sul Flash nr. 11 del 18 marzo 2017.

Successivamente, sul nr. 39 del 15 settembre 2018, abbiamo commentato la Sentenza n. 2/2018, del 4 gennaio 2018, della Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna della Corte Dei Conti. Sono poi sopraggiunte ulteriori sentenze, la maggior parte delle quali favorevoli ai ricorrenti, sempre tutti già pensionati ed ex militari.

La questione controversa riguarda la corretta interpretazione dell'articolo 54 comma 1 del DPR 1092/1973 il quale prevede, che al personale militare che cessa tra il 15° e il 20° anno si applichi la percentuale massima del 44% (= 20 anni). Ricordiamo che il personale proveniente dal Disciolto corpo di PS, con il vecchio sistema retributivo, maturava il massimo della pensione, costituito dall’80% della base pensionabile, secondo le seguenti modalità: fino al 15° anno matura il 35% (2.333*15), per arrivare al 20° anno al 44% (1,80*5). Dopo il 20° anno di servizio si applica l'aliquota del 3.60% (ai sensi della legge 3 novembre 1963, n.1543 esteso al suddetto personale dal disposto articolo 7 comma 1 della legge 569/1982) fino a tutto il 31/12/1997. Dal 01.01.1998 al 31/12/2011 si applica l'aliquota del 2% (ai sensi art. 17 della legge 727/1994 in relazione all'articolo 8 del D.Lvo 165/1997). Dal 01.01.2012, per le anzianità maturate dopo tale data si applica il CONTRIBUTIVO pro-rata ai sensi articolo 24 comma 2 della legge 214/2011 (legge Fornero).

Per applicare al personale della Polizia di Stato, tale norma militare, il legislatore è dovuto intervenire con il disposto dell’articolo 7, comma 1 della legge 569/1982, il quale ha esteso, al personale proveniente dal disciolto corpo di Pubblica Sicurezza, l'applicazione dell'aliquota del 3,60%, dopo il 20° anno di servizio,  in relazione alla legge 3 novembre 1963, n.1543, rispetto a quella prevista dall'articolo 44 del citato DPR, che si riferisce ai dipendenti civili dello Stato.

Il citato articolo 44, infatti, stabilisce che gli impiegati civili, destinatari dal sistema di calcolo RETRIBUTIVO, maturino il 35% della base pensionabile al compimento del 15° anno di anzianità contributiva, ai quali si somma un rendimento pari all’1,8 per cento per ogni anno fino al 31/12/2011, e dal 01.01.2012 per le anzianità, maturate dopo tale data si applica il CONTRIBUTIVO pro-rata ai sensi articolo 24 comma 2 della legge 214/2011 (legge Fornero).

Secondo la tesi riportata dai ricorrenti, con l'entrata in vigore della legge 03.08.1995 nr. 335 (legge DINI), che ha introdotto il sistema di calcolo contributivo, per le anzianità maturate dal 1° gennaio 1996, nei confronti di coloro che non possono far valere 18 anni interi di contribuzione al 31 dicembre 1995, tutti gli arruolati militari negli anni 81 - 82 - 83 destinatari del sistema MISTO, cioè quei soggetti che possono far valere in tale data, tra 15 anni e i 20 anni di contribuzione, comprese le maggiorazioni del servizio, (articolo 5 del D.lvo 165/1997), richiedono, per la parte RETRIBUTIVA del calcolo della pensione, l'applicazione dell'articolo 54 comma 1 del DPR 1092/1973, per cui il legislatore ha previsto, come agevolazione, che il personale militare che cessava tra i 15 e i 20 anni aveva come riferimento la percentuale massima del 44% (= 20 anni).

L'Inps, invece, riferiva che le aliquote pensionistiche sono delle percentuali stabilite dalla legge cui rapportare le retribuzioni al fine di determinare un importo di pensione. Il legislatore ha previsto che per ogni anno di servizio si computa una percentuale del 2,33%, fino ad arrivare al 35% al 15° anno. Dal 15° al 20° opera, invece, una percentuale del 1,8%. Fino ad arrivare al 44% del 20° anno.

Pertanto, secondo l'INPS, tutto il personale anche militare destinatario del sistema di calcolo MISTO, dal 01.01.1996 non troveranno più applicazioni le aliquote pensionistiche , dato che le anzianità contributive maturate dopo tale data sono soggette al sistema di calcolo CONTRIBUTIVO. Quindi in caso di cessazione dal servizio con una anzianità contributiva di anni 15 e mesi 4 al 31/12/1995, la corretta aliquota di rendimento è del 35,60%, aliquota di rendimento da applicare alla parte di pensione calcolata con il sistema RETRIBUTIVO.

Diverse Sezioni Regionali della Corte di Conti, tuttavia, a seguito dei ricorsi presentati, hanno sentenziato in vari casi confermando la possibilità di attribuire al personale militare, anche se non sia cessato dal servizio entro il 20° anno contributivo, nella parte di pensione calcolata con il sistema Retributivo entro il 31/12/1995, la richiesta aliquota del 44% della base pensionabile. Le stesse sentenze sottolineano che tale possibilità riguarda solo i militari , in ogni caso, è stato rappresentato che la normativa richiamata (art. 54, lo comma del T.U. 1092/1973) non si applica al personale della Polizia di Stato, in quanto norma militare per la quale non è stata espressamente prevista l’estensione con norma ad hoc., come avvenne come sopra richiamato, con il disposto dell’articolo 7, comma 1 della legge 569/1982, la quale estendeva al personale proveniente dal disciolto corpo di Pubblica Sicurezza l'aliquota del 3,60% dopo il 20 anno di servizio, cioè l’applicazione della legge 3 novembre 1963, n.1543.

Ciò ha conseguenze sensibili sulla definizione della misura del trattamento di pensione riferito alle anzianità contributive maturate sino al 1995, da computarsi con il sistema di calcolo retributivo:

  1. Quota A (ultimo stipendio x aliquota di rendimento corrispondenti alle anzianità maturate fino al 31/12/1992);
  2. Quota B (retribuzione media calcolata dal 01.01.1993 fino alla data di cessazione x l'aliquota di rendimento corrispondente alle anzianità contributive maturate dal 01.01.1993 fino al 31/12/1995).

Pertanto, nel caso sopradescritto, il militare che vanta per la quota Retributiva al 31/12/1995, 15 anni 4 mesi, ove l'INPS ha attribuito l'aliquota di rendimento corrispondente al 35,60% (per la quota A il 27,42% mentre per la quota B la differenza dell'aliquota totale meno l'aliquota applicata al 31/12/1992 (35,60% - 27,42%) = 8,80%).

La controversia sta nel fatto che il Militare invoca l'applicazione dell'articolo 54 comma 1 del DPR 1092/1973, nel senso che, vantando un'anzianità contributiva al 31/12/1995 di 15 anni e 4 mesi, richiede l'applicazione, per tali anzianità contribuitve, del 44% (per la quota A il 27,42% mentre per la quota B la differenza dell'aliquota totale meno l'aliquota applicata al 31/12/1992 (44,00% - 27,42%) = 16,58%). Con una aliquota di rendimento del 16,58%, da applicare nel calcolo della seconda quota di pensione RETRIBUTIVA ( cd. Quota B ), anzichè dell'aliquota dell'08,80% applicata dall'INPS con una differenza del 07,78 %.

È bene precisare che il problema interessa solo i soggetti in regime misto, cioè coloro che avevano al 31.12.1995 una anzianità contributiva compresa tra i 15 ed i 18 anni, ovvero coloro che pur avendo una anzianità contributiva superiore ai 18 anni alla stessa data, e pertanto avevano conservato il sistema retributivo sino al 2011, a far data dall’1.1.2012, per effetto della legge Fornero, sono stati collocati, pro quota, nel sistema contributivo.

Sulla questione il SIULP, al fine di fare chiarezza sulla vicenda, ha immediatamente coinvolto l’inps chiedendo lumi e ragioni sulla corretta applicazione della norma. L’Istituto ha risposto che la sua posizione resta esattamente quella che era prima e cioè che il 44 per cento è attribuibile prima dei 20 anni solo a chi è cessato dal servizio dal 15° al 20° anno con esclusione di coloro che hanno proseguito nel servizio e sono andati in pensione successivamente per limiti di età o per anzianità.

A questo punto, considerata la Giurisprudenza delle Sezioni territoriali della Corte dei Conti, il SIULP ha interessato il Presidente dell’alto consesso contabile con una nota in cui sostanzialmente gli si chiede, alla luce delle sentenze delle Sezioni regionali, di promuovere ogni iniziativa per addivenire alla formazione di un indirizzo univoco sull’applicazione corretta delle norme richiamate e dei beneficiari, considerata la platea degli interessati attuali e futuri.

In attesa del riscontro da parte del Presidente della Corte dei Conti, al fine di dirimere gli eventuali dubbi che possono nascere, vogliamo sottolineare che l’attivazione di specifici giudizi contro l’INPS, davanti alla Corte dei Conti che è giurisdizionalmente l’unico organo competente per il contenzioso pensionistico, non è sottoposta a termini prescrizionali o perentivi. Per tale ragione è assolutamente inutile sottoscrivere ed inviare istanze interruttive di termini che non hanno alcuna ragion d’essere in subiecta materia.

Si fa riserva di comunicare gli sviluppi sulla vicenda.

Roma, 21 ottobre 2018               La Segreteria Nazionale

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