Un nostro affezionato lettore chi chiede alcuni chiarimenti in ordine ai benefici previsti per l’assistenza a disabili con riferimento alle unioni civili ed alle coppie di fatto.

L’INPS con la circolare 38 del 27 Febbraio 2017 ha fornito chiarimenti in merito alla concessione dei permessi legge 104/92 e del congedo straordinario biennale in relazione alle innovazioni introdotte dalla Legge 76/2016 sulle unioni civili e dalla sentenza della Corte Costituzionale 213/2016 sulle convivenze di fatto. Ricordiamo in premessa che, l’articolo 33 della legge 104/92 prevede che la persona con disabilità grave possa essere assistita dal familiare che ne abbia i requisiti previsti dalla legge.

Le recenti innovazioni normative hanno condotto sostanzialmente ad un ampliamento della platea degli aventi diritto alle due agevolazioni lavorative, includendo le coppie unite in unione civile e il convivente di fatto. Pertanto, hanno ora diritto a fruire dei permessi lavorativi il coniuge, le coppie unite in unione civile (c.d. Legge Cirinnà), i parenti e gli affini entro il secondo grado. Con sentenza 213/2016 la Corte Costituzionale, tra i soggetti legittimati a fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito, ha annoverato anche il convivente di fatto (more uxorio).

La normativa prevede comunque la possibilità di estendere il diritto ai parenti ed affini entro il terzo grado in presenza di particolari condizioni. Relativamente al congedo straordinario retribuito della durata di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa (art. 42 del D.Lgs 151/2001), hanno titolo a fruirne i lavoratori dipendenti che assistono il familiare con certificazione di handicap grave.

Primo beneficiario è il coniuge convivente con la persona con disabilità grave (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 158 del 18.4.2007) e componenti dell’unione civile conviventi equiparati al coniuge dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76 (detta legge Cirinnà) La volontà di costituire una unione civile deve essere dichiarata davanti all’Ufficiale di Stato Civile alla presenza di due testimoni e registrata nel registro provvisorio delle unioni civili.

Nell’unione civile i partner devono contribuire all’assistenza morale e materiale in relazione alla propria capacità. Molti diritti del matrimonio vengono estesi alle coppie dello stesso sesso.

L’art. 20 della Legge 76/2016 prevede: “Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.

Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”. Invece, l’art. 1 comma 36 della legge n. 76/2016 identifica come «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

La stabile convivenza può essere istituzionalizzata con la presentazione presso l’ufficio dell’Anagrafe comunale del modello di dichiarazione di residenza specificando che si tratta di “Convivenza per vincoli affettivi”.

In questo modo la legge garantisce alcuni diritti al convivente, che sono esattamente specificati nella legge stessa, ma non equipara il convivente al coniuge.

Riassumendo, dalle norme richiamate si evince che: I permessi legge 104/92 possono essere concessi ora anche: • al lavoratore dipendente parte di una unione civile che presti assistenza all’altra parte;

• al convivente di fatto che presti assistenza all’altro convivente.

Per quanto riguarda i permessi legge 104/92 fermo resta il principio del referente unico. Nella circolare, INPS chiarisce inoltre che, tra una parte dell’unione civile e i parenti dell’altro non si costituisce un rapporto di affinità (come si stabilisce invece con il matrimonio) per cui, i permessi legge 104/92 non possono essere concessi per assistere il parente dell’altra parte dell’unione civile.

Per la qualificazione di “convivenza” si dovrà far riferimento a quanto stabilito dai commi 36 e 37 art. 1 Legge 76/2016. Il congedo straordinario D.Lgs 151/2001 può essere invece concesso:

• al lavoratore dipendente, anche parte di una unione civile che presti assistenza all’altra parte e, non anche al convivente di fatto. L’unito civilmente, secondo quanto disposto dalla legge 76/2016 è dunque incluso, in via alternativa e al pari del coniuge tra i soggetti legittimati alla fruizione del congedo straordinario retribuito.

Si sottolinea che, mentre l’unione civile può essere costituita solo tra persone dello stesso sesso, la convivenza di fatto può essere costituita sia da persone dello stesso sesso che da persone di sesso differente. Normativa di riferimento Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - “Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.” (Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.).

Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”.

Legge 20 maggio 2016, n. 76: “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”;

Sentenza della Corte Costituzionale 23 settembre 2016, n. 213.

Circolare INPS 27 febbraio 2017, n. 38 - Unioni civili e convivenze di fatto. Legge 20 maggio 2016, n. 76 e Sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 5 luglio 2016. Effetti sulla concessione dei permessi ex lege n. 104/92 e del congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D.Lgs.151/2001 ai lavoratori dipendenti del settore privato.

Roma, 14 ottobre 2018               La Segreteria Nazionale

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