Riportiamo il testo della lettera inviata lo scoro 25 settembre all’Ufficio Relazioni Sindacali circa il recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare – Triennio normativo ed economico 2016-2018. – Applicazione dell’istituto dei “permessi brevi”.

Pervengono a questa Segreteria Nazionale rilevanti segnalazioni dal territorio riguardanti l’attuazione delle nuove norme contrattuali contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n.39, con particolare riferimento all’applicazione dell’istituto dei permessi brevi.

Lo scorso 30 luglio, le Organizzazioni Sindacali e l’Amministrazione si sono trovati a discutere la bozza della circolare predisposta dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane relativa al sopradistinto Decreto presidenziale. In quella sede il SIULP, tra le altre osservazioni, eccepì la strutturazione dell’articolo 7 del cennato testo normativo riguardante i “permessi brevi”. Dimostrammo come l’attuale formulazione elaborata dal legislatore, concretizzi una indebita omologazione del trattamento di due ben distinte garanzie contrattuali che poggiano su presupposti del tutto differenti.

Un lapsus, forse non del tutto estraneo al volere dell’Amministrazione. Nella medesima circostanza, il SIULP evidenziò che l’istituto dei permessi brevi, introdotto dall’articolo 17 del D.P.R. 395/1995 nella misura di 36 ore annue, consente al personale della Polizia di Stato un temporaneo allontanamento dal servizio per soddisfare esigenze di natura meramente personali, con il corrispondente onere del recupero.

Quello dei permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, invece, sancito nel comma 5 ter dell’art. 55 septies del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, disciplina un diverso ambito, relativo a esigenze e profili riconducibili alla salute.

Il richiamato articolo difatti, recita: “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica”.

Il D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 111/2011, ha disposto (con l’art.16, comma 10) che il comma 5 ter dell’articolo 55 septies del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, si applica anche ai dipendenti di cui all’articolo 3 del medesimo decreto, che annovera appunto “il personale militare e delle Forze di Polizia di Stato”.

Di seguito alla sentenza 5714 del 25 febbraio 2015 del TAR Lazio, che ha rimodulato una interpretazione della Funzione Pubblica sull’argomento, la Direzione Centrale delle Risorse Umane con la circolare 333.A/9807.F.4/2632-2016 del 31.03.2016, nelle more della revisione della disciplina contrattuale, ha previsto per il personale della Polizia di Stato la possibilità di avvalersi dei permessi in questione, ricorrendo all’istituto del congedo straordinario per gravi motivi.

Ciò premesso va ora osservato come assimilare i permessi per motivi personali a quelli per visite specialistiche, prevedendo che il dipendente debba recuperare anche le ore di permesso richieste per questi ultimi, sia un’opzione incoerente con la ratio dell’istituto stesso.

Difatti, qualora la durata della visita e/o prestazione ecceda la metà dell’orario giornaliero, il comma 4 dell’art. 7 del D.P.R. 39/2018, oggetto della discussione, prevede la possibilità di fruire del congedo straordinario per gravi motivi e senza alcun recupero. Non si capisce allora per quale ragione si pretenda invece che assenze di durata inferiore debbano essere oggetto di una contro prestazione di durata equivalente, rimessa peraltro alla valutazione e all’assoluta discrezionalità del dirigente dell’ufficio che ha facoltà di disporre il “quando” e il “come” recuperare le ore del permesso fruito.

La circostanza, sta dando origine non solo ad una disparità di trattamento tra i poliziotti e il resto dei lavoratori del pubblico impiego, ma genera anche una diversa applicazione della norma tra gli stessi colleghi, poiché a seconda della morfologia urbana e delle distanze da coprire nelle diverse città del territorio, taluni possono ricorrere al permesso breve, mentre altri sono costretti ad avvalersi del congedo straordinario per gravi motivi.

La condizione rappresentata, unilateralmente determinata dall’Amministrazione, non può essere ulteriormente tollerata, ragion per cui, in attesa della correzione dell’articolo 7, attraverso un’apposita norma condivisa da introdurre con l’imminente coda contrattuale, si chiede di ripristinare la circolare 333.A/9807.F.4/2632-2016 del 31.03.2016, al fine di garantire le medesime condizioni lavorative a tutti i poliziotti, a prescindere dalla dislocazione geografica dell’ufficio e dalle immancabili, personalissime interpretazioni già rielaborate da alcuni dirigenti territoriali.

Attesa la circostanza, si chiede un urgentissimo riscontro.

Roma, 29 settembre 2018          La Segreteria Nazionale

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