il SIULP è dovuto intervenire di recente presso codesto ufficio, poiché in alcuni Compartimenti Polizia Stradale i rispettivi dirigenti, per la copertura dei servizi ordinari non solo stanno imponendo ai colleghi impegnati in servizi stabilmente organizzati in turni continuativi di intervenire in servizio con due o tre ore in anticipo rispetto il turno previsto...

Prot.: 4.15/584/2018/fr

Al Ministero dell’Interno - Dipartimento della P.S. - Segreteria del Dipartimento - Ufficio per le Relazioni Sindacali - Roma 

Oggetto: tavolo di confronto permanente per la risoluzione delle controversie. Richiesta di convocazione urgente.

L’Accordo Nazionale Quadro, assume significativa valenza rispetto le disposizioni che regolano il rapporto di lavoro e la gestione del personale della Polizia di Stato.

L’obiettivo è quello di coinvolgere l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali in una dialettica costante e costruttiva riguardo le materie che ne sono oggetto, nell’interesse comune di favorire, con razionalità e trasparenza, le serene e corrette condizioni di lavoro.

Per realizzare tali principi, l’Accordo Nazionale Quadro riconosce all’Ufficio per le Relazioni Sindacali, il ruolo di presidenza del tavolo centrale permanente di confronto per la risoluzione delle controversie che non dovessero trovare soluzione a livello periferico, e l’obbligo di convocazione con frequenza almeno mensile.

Attualmente, detto tavolo è l’unico organo deputato ad esprimere pareri vincolanti riguardo le materie regolate dall’accordo, in ordine ai quali, gli uffici ove la controversia è sorta, dovranno obbligatoriamente conformarsi. Pur tuttavia, siamo costretti a rilevare, che proprio l’Ufficio Relazioni Sindacali, che dovrebbe essere il garante del rispetto della corretta applicazione delle norme contenute nell’Accordo Nazionale Quadro, sembra non voler rispettare il dettato dell’articolo 25, ostinandosi a non riunire il tavolo di confronto, addirittura da anni.

Oggi, a causa della mancata convocazione, le conflittualità sul territorio, a volte persino alimentate dai pareri e dalle interpretazioni relative all’applicazione degli istituti somministrate in periferia da una sola parte, hanno raggiunto livelli talmente elevati da non poter essere ulteriormente tollerati. È il caso, ad esempio, delle istanze di chiarimento che giungono dal territorio pertinenti la corretta applicazione della reperibilità a chiamata, che qualche dirigente starebbe applicando ricorrendo ai colleghi stabilmente impiegati in servizi continuativi.

L’articolo 3 dell’accordo per l’utilizzazione delle risorse previste dal FESI, statuisce al primo comma che il compenso per la reperibilità è attribuito ai sensi dell’articolo 64 della L. 121/81 e 18 dell’Accordo Nazionale Quadro, sottoscritto il 31 luglio 2009. Sindacato italiano unitario lavoratori polizia Segreteria Nazionale Il secondo comma, sancisce che il medesimo compenso previsto per la reperibilità è attribuito al personale che, non obbligato a mantenere la reperibilità è chiamato ad intervenire in servizio per eccezionali, imprevedibili e non altrimenti risolvibili esigenze di servizio.

Mentre, il terzo comma, dispone che: “fatto salvo quanto previsto dall’articolo 64 della L. 121/81, nei casi previsti dai commi precedenti non può farsi ricorso al personale impegnato in servizi interni ed esterni stabilmente organizzati in turni continuativi”.

Ciò nonostante, sul punto imperversa grande confusione a livello nazionale, poiché la norma appena richiamata non solo non è stata sufficientemente chiarita dall’Ufficio Relazioni Sindacali, che qui si rammenta, esprime solamente un parere parziale e non vincolante se non deliberato dal richiamato tavolo di confronto ma, per quel che ci consta, non è stata neanche mai richiamata.

Proprio sullo specifico punto,

La su esposta condotta dell’Amministrazione, ampiamente evidenziata, determina impedimento o comunque un marcato limite all’esercizio della libertà e della attività sindacale che, se non immediatamente interrotta, costringerà il SIULP a ricorrere agli organi giurisdizionali ai sensi dell’articolo 28 della L. n. 300 del 20 maggio 1970, per far valere le prerogative sindacali e salvaguardare le aspettative e i diritti dei colleghi che ci pregiamo di rappresentare e tutelare.

Ciò posto, la situazione, evidentemente fuori controllo, non può davvero essere ulteriormente tollerata e dilazionata, ragion per cui, nell’alveo delle corrette e proficue relazioni sindacali e nel rispetto delle norme e degli accordi vigenti, si chiede di convocare urgentemente il tavolo di confronto permanente per la risoluzione delle controversie mettendo all’ordine del giorno la problematica segnata.

Nell’attesa di conoscere la data, si inviano distinti saluti.

Roma, 25 luglio 2018              Il Segretario Generle Felice ROMANO

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