Alla luce della motivazione sottesa al giudizio di inidoneità al concorso per Agente di Polizia “un tatuaggio in via di rimozione in zona non coperta dall’uniforme non appare corrispondente al riferimento normativo che prevede l’esclusione dal concorso in caso (Tab.1 punto 2 lett b) di tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme o quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme”.
Il principio è stato, in ultimo, ribadito dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), in sede cautelare, con l’ordinanza nr. 04248/2018, REG.PROV.CAU. pronunciata il 10 luglio 2018 in relazione a un ricorso presentato contro il verbale con cui la Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici aveva ritenuto l’inidoneità del concorrente atteso che il medesimo presentava “un tatuaggio in via di rimozione in zona non coperta dall'uniforme (superficie volare polso destro di asse maggiore cm 7) art. 3 comma 2, riferimento tab. 1, punto 2, lettera b, D.M. del 30/06/2003 n. 198 e succ. mod. e integrazioni”.
Si tratta delle procedure per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici dei concorsi pubblici per l'assunzione di 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicate il 7/12/2017 che a pagina 8 individuano i criteri per la valutazione dei tatuaggi prevedendo che “I tatuaggi non coperti dai capi di vestiario dell'uniforme – compresi quelli degli arti superiori, qualora non coperti dalla maglietta a manica corta – costituiranno causa di non idoneità.
I tatuaggi che, seppure coperti dai capi di vestiario previsti dalle uniformi, siano deturpanti o ritenuti indice di personalità abnorme costituiranno anch'essi causa di non idoneità”.
I Giudici amministrativi, considerato che dalla documentazione prodotta emergeva la presenza di “esiti cicatrizzanti” sulla cute e non di tatuaggio e che pertanto sussistevano i presupposti per accordare la misura cautelare richiesta e, per l’effetto, di disporre l’ammissione con riserva del ricorrente al prosieguo della procedura concorsuale in questione, accoglievano la domanda cautelare, disponendo l’ammissione, con riserva, del ricorrente al prosieguo della procedura.
Roma, 18 agosto 2018 La Segreteria Nazionale












