Di recente sono state propagandate iniziative giudiziarie collettive che, per evitare di sconfinare in valutazioni ingenerose, ci limitiamo a definire quantomeno discutibili.

Facciamo, in particolare, riferimento al ricorso, promosso da una nota sigla sindacale - opportunamente pubblicizzato nel corso del mese di settembre ottobre - che, come si legge dalla nota diffusa anche a mezzo di social network, vorrebbe far valere il diritto al recupero di somme dovute per l’illegittimità costituzionale del blocco dei rinnovi della contrattazione collettiva nel settore del pubblico impiego dal 2010 al 2017, dichiarata con la sentenza n. 178/2015 della Corte costituzionale.

Nel volantino promozionale si legge “… Pertanto, i colleghi in servizio ed in quiescenza che hanno lavorato nel periodo - anche frazionato - decorrente da gennaio 2010 a tutt’oggi, hanno diritto ad ottenere il risarcimento del danno e l’indennizzo dovuto fin dal mese di gennaio 2010 per un ammontare di circa € 12.000,00, salvo somma maggiore o minore ritenuta di giustizia dall’autorità adita (€130 netto - 212 lordi) per ciascuno degli (così nel testo) mesi intercorrenti da gennaio 2010 ad oggi”. Così si legge nel messaggio che ci è stato mostrato da numerosi colleghi, i quali, per aderire, avrebbero dovuto versare 25,00 euro omnicomprensivi”.

Poiché la notizia di questo ricorso, per inerzia, circola ancora in questi giorni, crediamo sia il caso di segnalare come la possibilità di ottenere una qualsivoglia tutela sia, a voler essere ottimisti, poco meno che insignificante. Invero, con la sentenza n. 178 del 2015, la Corte costituzionale, diversamente da quanto viene rappresentato nel messaggio citato, non ha affatto stabilito l’illegittimità del blocco “nel settore del pubblico impiego dal 2010 al 2017”.

La sentenza ha, infatti, incontrovertibilmente chiarito che l’illegittimità era da escludere per il periodo pregresso, ed andava a configurarsi solo in ragione del “carattere ormai sistematico di tale sospensione”. Un’affermazione che discende dalla constatazione secondo cui “Solo ora si è palesata appieno la natura strutturale della sospensione della contrattazione e può, pertanto, considerarsi verificata la sopravvenuta illegittimità costituzionale, che spiega i suoi effetti a seguito della pubblicazione di questa sentenza. … lasciando impregiudicati, per il periodo già trascorso, gli effetti economici derivanti dalla disciplina esaminata”.

Ed allora non pare occorra essere dei raffinati giuristi per capire come, per il periodo antecedente del blocco, ossia quello che va dal 2010 al luglio del 2015, se c’è una cosa non revocabile in dubbio, è che non è possibile invocare alcun tipo di lesione di diritti di natura patrimoniale derivanti dal blocco della contrattazione.

E se poi ancora dovessero residuare incertezze, queste sarebbero rimosse nel momento in ci si leggesse il dispositivo di chiusura della sentenza, che (al punto 1) “dichiara l’illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nei termini indicati in motivazione, del regime di sospensione della contrattazione collettiva…”.

Pertanto, ai colleghi che hanno aderito al ricorso, e a quelli che contano di farlo, non possiamo che augurare la miglior fortuna in senso letterale, perché a noi sembra che in questo caso, più che affidarsi ai principi del diritto, si pensi alla possibilità che la dea bendata abbia un occhio di riguardo.

Ma per quanto la fortuna sia cieca, resta da capire come mai potrebbe un ipotetico giudice disallinearsi dal lapidario pronunciamento della Corte costituzionale. Sul punto sarebbe interessante farselo spiegare dai proponenti del ricorso. I quali dovrebbero anche spiegare le conseguenze in termini di condanna alle spese di un ricorso temerario, che ricadrebbero ineluttabilmente sugli aderenti al ricorso.

Non sussisterebbe, infine, nemmeno la possibilità di far valere alcun diritto anche quanto al periodo successivo alla pronuncia della Corte costituzionale.

Per la semplice ragione che per il triennio 2016 - 2018 le trattative sono già iniziate, e le somme sono già state stanziate nella legge di bilancio.

Ci auguriamo quindi di aver offerto elementi di chiarezza a quanti, incolpevolmente, sono stati, per l’ennesima volta, sottoposti ad una inqualificabile sollecitazione dei soliti imbattibili chiacchieroni.

Roma, 11 novembre 2017                    La Segreteria Nazionale

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