Con Circolare n. 300/A/5181/15/105/26 del 15 luglio 2015, integralmente visionabile nella apposita sezione del nostro sito, all’indirizzo www.siulp.it, la Direzione Centrale per la Polizia Stradale e le specialità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha affrontato la problematica relativa al caso di guida con patente propria in sostituzione di quella speciale.
Se ne riporta di seguito il testo integrale: “Per chiarezza espositiva, si premette che per patente di servizio si intenderà la patente di cui all'art. 139 del C.d.S., prevista per il personale abilitato allo svolgimento dei compiti di polizia stradale, indicato ai commi l e 3, lettera a), dell'articolo 12 C.d.S., mentre per patente militare (e assimilate) quella di cui all'art. 138 del C.d.S., prescritta per la guida di veicoli in dotazione delle Forze armate e dei Corpi equiparati.
La patente di servizio è un titolo di abilitazione professionale il cui rilascio presuppone che la persona sia, innanzitutto, abilitata all'espletamento dei servizi di polizia stradale, sia titolare di patente di guida rilasciata ai sensi dell'art. 116 C.d.S. (c.d. patente civile) valida per il veicolo che intende condurre, abbia frequentato l'apposito corso di qualificazione e superato il relativo esame.
La patente di servizio in sostanza si aggiunge alla patente civile, necessaria per condurre un veicolo impegnato nei servizi di polizia stradale o in altre attività istituzionali dell'amministrazione da cui dipende chi ne è titolare e la sua mancanza, in presenza della patente civile, non impedisce la guida di tali veicoli.
La patente militare (o assimilata) è, invece, sempre necessaria per condurre un veicolo in dotazione delle Forze armate o con immatricolazione speciale ai sensi dell'art. 138 C.d.S., il quale non può essere condotto con la sola patente civile rilasciata ai sensi dell'art. 116 C.d.S.. La patente militare (o assimilata), rilasciata ai sensi dell'art. 138 C.d.S. al personale delle Forze di polizia abilitato allo svolgimento dei servizi di polizia stradale (Polizia di Stato, Carabinieri, ecc) è a tutti gli effetti equiparata alla patente di servizio di cui all'art. 139 C.d.S. per cui, per condurre un veicolo impegnato nei servizi di polizia stradale, non occorre il rilascio di un nuovo documento (patente di servizio).
Sotto il profilo sanzionatorio, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari da parte dell'Amministrazione di appartenenza, non è prevista alcuna sanzione del C.d.S. per il personale che guida un veicolo di servizio senza essere munito della patente di servizio (anche se privo della patente civile), né per chi guida senza la patente militare (o assimilata).
In generale, in caso di violazione delle norme del C.d.S. commessa alla guida di un veicolo che richiede il possesso della patente di servizio, il trasgressore risponde dell'infrazione, salvo che il comportamento non sia punibile perché si è commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa (art. 4, legge n. 689/1981).
Le eventuali sanzioni accessorie hanno effetto solo sulla patente di servizio e non si estendono alla patente civile posseduta, la quale tuttavia potrebbe essere oggetto di revisione, ai sensi dell'art. 128 C.d.S., se il comportamento di guida ha fatto sorgere il dubbio della persistenza dei requisiti psicofisici.
Le disposizioni dell'articolo 126-bis del C.d.S., relative alla decurtazione dei punti, per violazioni commesse alla guida di veicoli di servizio, non si applicano né alla patente di servizio, né alla patente civile”.
Roma, 22 aprile 2017 La Segreteria Nazionale












