La Direzione centrale Pensioni, Normativa e contenzioso amministrativo dell’INPS, con una nota inviata al Ministero dell’Interno ed alla Segreteria Nazionale del SIULP ha sciolto il nodo relativo alla problematica inerente al caso rappresentato nell'articolo pubblicato in data 22/12/2016 sul sito web: http://infodifesa.it/pensioni-milltariinps-deve-rifare-i-conti.

La questione era stata sollevata da un sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri (in quiescenza nell'anno 2013) il quale lamentava un'erronea applicazione della percentuale necessaria per la formazione della base pensionabile della quota retributiva della propria pensione, confermando l'aliquota pensionistica dello 0,35600 per una anzianità contributiva pari ad anni 15 e mesi 4 al 31/12/1995, in un sistema di calcolo misto della pensione, così come calcolata dall'applicativo.

Al riguardo, l’istituto ha confermato la correttezza del calcolo pensionistico operato precisando che da una corretta disamina del caso, l’interessato non era destinatario del disposto di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, atteso che lo stesso non era cessato dal servizio nell'arco temporale previsto dal suddetto articolo "almeno 15 e non più di 20 anni di servizio utile", bensì con una anzianità contributiva, comprensiva di maggiorazioni (servizio utile), di anni 35 e mesi 3.

Con riferimento, poi, a quanto riportato nell'articolo sopra menzionato, l’INPS ha operato una disamina della problematica con riferimento al personale della Polizia di Stato. Ne riportiamo il contenuto: “Come noto a seguito delle intervenute riforme pensionistiche, in primis della legge n. 335/1995, che ha introdotto il sistema di calcolo contributivo, ogni lavoratore risulta destinatario di un diverso sistema di calcolo della pensione in base alla anzianità contributiva dallo stesso posseduta al 31/12/1995.

In particolare:

  • a chi ha almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 continua ad applicarsi il «sistema retributivo» a tutto il 31/12/2011, con applicazione della quota contributiva per le anzianità maturate dal 01/01/2012;
  • a chi ha meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 si applica invece un «sistema dì calcolo misto»: retributivo per le anzianità di servizio maturate fino al 31/12/2011 e contributivo per le anzianità maturate successivamente;
  • Infine, a coloro che hanno cominciato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995, o per coloro che optino per tale sistema, si applica il sistema di calcolo interamente contributivo, laddove non operano le aliquote di rendimento pensionistico.

L'aliquota pensionistica di rendimento serve per la determinazione delle quote di pensione (quote A e B) retributive ed è un valore che aumenta in relazione alla effettiva contribuzione. Ciò posto, nel caso della pensione con sistema retributivo/misto 2012 l'aliquota di rendimento viene applicata a tutto il 31/12/2011, individuata sulla base della anzianità contributiva totale esistente a tale data.

Nel sistema misto (meno di 18 anni di contribuzione al 31/12/1995), l'aliquota di rendimento viene applicata a tutto il 31/12/1995, individuata sulla base della anzianità contributiva complessiva maturata a tale data.

Per quanto concerne l'applicazione delle percentuali di pensionabilità nel sistema retributivo, il T.U. (DPR n. 1092/1973) opera una distinzione fra personale civile (art. 44) e personale militare (art. 54), per quanto concerne la misura del trattamento normale.

Con riferimento al personale appartenente alla Polizia di Stato, per l'individuazione delle suddette aliquote è necessario ricordare lo status degli appartenenti alla P.S. prima e dopo l'entrata in vigore della legge n. 121/1981 (c.d. «smilitarizzazione»).

Il personale appartenente al ruolo degli agenti, degli assistenti, dei sovrintendenti, e degli ispettori provenienti dal Disciolto Corpo delle Guardie di P.S., fino a 15 anni, matura il 35% (2,333 * 15), per arrivare a 20 anni con il 44%; quindi, dal 21° anno si applica il 3,60%, a tutto il 31/12/1997; dal 01/01/1998 al 31/12/2011, il 2%; e dal 01/01/2012, per le anzianità di servizio maturate da tale data, il contributivo pro-rata (no aliquota).

A tale personale non si applica il disposto dell'art. 54 DPR n. 1092/1973, dal momento che opera l'art. 7, c. l della legge n. 569/1982, che prevede l'applicazione dell'art. 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543.

A tale personale si applica il 3,60% dal 21o anno di servizio, come il personale militare.In altri termini, al personale della Polizia di Stato (personale civile ad ordinamento speciale) non sono applicabili le "norme militari", se non specificamente previsto.

Di contro per il personale della Polizia di Stato assunto a far data dal 25/06/1982, peraltro solo se rientra nel sistema retributivo fino a 15 anni, matura il 35% (2,333 * 15), per arrivare a 20 anni con 1144%; dal 21° anno si applica il 1,8% a tutto il 31/12/2011; e dal 01/01/2012, per le anzianità̀ di servizio maturate da tale data, Il contributivo pro-rata (no aliquota).

E' di tutta evidenza che per il personale assunto dopo il 25/06/1982- in assenza di servizi pregressi da ricongiungere/computare, destinatario del sistema misto per ovvie ragioni di servizio, dal 01/01/1996 non troveranno più applicazione le aliquote pensionistiche.

Ciò premesso, in un sistema di calcolo misto, (applicabile, come detto, alla quasi totalità del personale assunto dopo la data del 25/06/1982) qualora intervenisse la cessazione dal servizio con diritto a pensione con una anzianità di servizio di anni 15 e mesi 4 al 31/12/1995, la corretta aliquota pensionistica da applicare è 0,35600, così come avviene per il sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri.”

Roma, 18 marzo 2017               La Segreteria Nazionale

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