Con la Ministeriale nr. 555/RS/01/58/4/015133 del 25 gennaio 2016, il Dipartimento della P.S. ha fornito ulteriori direttive applicative in riferimento all'istituto della delocalizzazione dei Reparti della Polizia Stradale.
La circolare sottolinea come, sebbene il ricorso alla delocalizzazione abbia riscosso il gradimento del personale con conseguente incremento dell'efficienza delle performance, il monitoraggio relativo, all'applicazione dell'istituto abbia fatto rilevare evidenti difformità nei Reparti che lo adottano, sotto l'aspetto della gestione amministrativa e logistica e della valutazione: dei presupposti basilari.
In particolare è emerso come in alcune realtà la gestione amministrativa del personale dislocato sia curata in parte dal Reparto “ospitante”, ed ancor più che è stato disatteso il presupposto della vicinanza del reparto presso cui si viene localizzati all'itinerario del reparto di appartenenza.
E' stata, altresì, rilevata una difformità di gestione riguardo ai materiali ed alle autovetture di servizio utilizzati dal personale dislocato, nonché nella fruizione dei “buoni pasto”, in considerazione della vigenza di una diversa disciplina a seconda del fatto che i luogo di servizio interessato abbia o meno la qualifica di “sede disagiata”. Ciò premesso, vengono affermati i seguenti principi applicativi:
1. La gestione amministrativa del personale delocalizzato è attribuita al Reparto ove i dipendenti sono effettivamente in forza, in modo tale da consentire la pianificazione dei servizi secondo le priorità e le necessità richieste dalle esigenze operative di ogni singola realtà; il personale dislocato viene riportato sull'ordine di servizio giornaliero del Reparto di appartenenza;
2. Lo straordinario reso dal personale dislocato sarà preventivamente autorizzato e successivamente ratificato dal Comandante della U.O.D. da cui tale personale effettivamente dipende;
3. Al personale dislocato è applico il trattamento relativo al vitto che meglio si concilia con le esigenze gestionali e del dipendente, essendo lo stesso trattamento fruibile presso il Reparto “cedente” o quello “ospitante”.
Quanto sopra si giustifica alla luce dell'assunto secondo cui il personale “delocalizzato” non è da ritenersi aggregato presso il Reparto “ospitante”, non avendo l'istituto de quo effetto elusivo del vincolo di appartenenza al Reparto “cedente”.
Il ricorso all'istituto della delocalizzazione, la cui ratio è quella di rendere più efficienti le performance di andamento dei singoli Reparti e di facilitare altresì i dipendenti che risiedano in località distanti dalla sede di servizio, debba essere ancorato a parametri oggettivamente misurabili (vicinanza, tempi di percorrenza e condizioni delle strade).
In particolare, la vicinanza del reparto ospitante all'itinerario da presidiare deve essere valutata attentamente al fine di non arrecare alcuna sostanziale modifica al turno di servizio ed al suo previsto itinerario. La delocalizzazione deve avere, come fondamento, la volontarietà del personale interessato.
Roma, 6 febbraio 2016 La Segreteria Nazionale












